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Art. 1- Costituzione
E costituita una Associazione denominata Professione Psicologo - Associazione per lo Sviluppo e la Promozione della Psicologia" che potrà essere anche indicata con la sigla Professione Psicologo - ASPP" o anche ASPP".
Art. 2 - Sede
LAssociazione ha sede a
Pescara in Piazza Alessandrini 22.
LAssemblea Generale degli Iscritti è nella
facoltà di decidere, su proposta del Consiglio Direttivo, il
trasferimento della Sede Sociale.
Art. 3 - Finalità
LAssociazione è indipendente da organizzazioni e partiti politici, è apolitica e aconfessionale e non ha fini di lucro. Essa ha scopi e carattere rigorosamente scientifici e professionali ed intende:
attraverso:
LAssociazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, potrà avvalersi di tutti gli strumenti legislativi e legali alluopo predisposti, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali e comunque anche indirettamente ai medesimi, nonchè, fra laltro, per la sola indicazione esemplificativa:
Art. 4 - Patrimonio
Il patrimonio dellAssociazione è costituito:
Art. 5 - Esercizio Finanziario
Lesercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1997.
Art. 6 - Soci
Possono essere soci coloro che
condividono le finalità dellAssociazione e ne accettano
lo Statuto e gli eventuali Regolamenti, previa accettazione della
domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo
dellAssociazione.
I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
Ogni anno il Consiglio
Direttivo decide sulle norme di accesso dei Soci Ordinari e dei Soci
Aderenti alle attrezzature e strutture associative e fissa
limporto delle Quote Sociali per ciascuna categoria di
Soci.
I Soci che desiderano trasformare la loro associazione da Ordinario
ad Aderente, o viceversa, possono farlo comunicandolo per iscritto al
Consiglio Direttivo e la relativa accettazione da parte del Consiglio
Direttivo avrà effetto dal 1° gennaio dellanno
successivo.
Art. 7 - Organi Statutari
Gli organi statutari dellAssociazione sono:
a) lAssemblea Generale degli iscritti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Probiviri;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 8 - Consiglio Direttivo
LAssociazione è
gestita dal Consiglio Direttivo, eletto dallAssemblea Generale
degli iscritti, che è composto inizialmente da tre (3) membri,
elevabili con successive deliberazioni dellAssemblea Generale
fino a sette (7) membri, che durano in carica tre (3) anni e sono
rieleggibili.
Il primo Consiglio Direttivo è eletto di diritto
dallassemblea dei Soci Fondatori e durerà in carica fino
al 31 dicembre 1999.
I membri del Consiglio Direttivo, compatibilmente con i loro impegni,
sono tenuti a partecipare alle riunioni e decadono dalla carica nel
caso di 3 (tre) assenze ingiustificate consecutive o 5 (cinque)
assenze consecutive che possano essere validamente giustificate.
In caso di decesso, dimissioni, decadenza dalla carica o
provvedimenti del Collegio dei Probiviri i Consiglieri possono essere
sostituiti dal Consiglio Direttivo che nominerà il primo dei
non eletti dallAssemblea Generale degli iscritti ed in assenza
il Socio più anziano di età.
I membri del Consiglio Direttivo prestano la loro opera gratuitamente
e non sono tenuti a corrispondere la Quota Associativa annua fino a
che sono in carica.
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il
Vice Presidente:
a) Compito del Presidente è quello di rappresentare legalmente lAssociazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, curando lesecuzione delle deliberazioni dellAssemblea e del Consiglio Direttivo ed in caso di urgenza può esercitarne i poteri.
Ha facoltà di aprire conti correnti bancari e/o postali e di agire per nome e per conto dellAssociazione ed è lunico ad avere potere di firma e di rappresentanza allinterno dellAssociazione.
Può delegare la propria facoltà di firma, in caso di impedimento, al Vice Presidente.
Si occupa della gestione organizzativa delle attività interne ed esterne dellAssociazione, provvedendo anche alla notifica delle convocazioni e alla tenuta dei verbali delle riunioni e al rilascio di ricevute e fatture oltre che della gestione del bilancio, dei beni strumentali e degli adempimenti fiscali ed amministrativi dellAssociazione.b) Compito del Vice Presidente è di fare le veci del Presidente in caso di sua assenza e di sostituirlo fino allelezione del nuovo Presidente in caso di dimissioni, morte o decadenza dalla carica.
Allinterno dellAssociazione possono essere individuate, a cura del Consiglio Direttivo, delle Aree specifiche di operatività ed intervento dellAssociazione e dette Aree possono essere affidate ai membri del Consiglio Direttivo con funzioni di Coordinamento e di responsabilità.
Il Consiglio Direttivo si
riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che
ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei membri o
comunque almeno una volta allanno per deliberare in merito al
Consuntivo, al Preventivo ed alle Quote sociali.
Per la validità della deliberazione occorre la presenza
effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne
fa le veci.Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente
ed in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
Un Segretario, nominato di volta in volta, provvederà a
redigere il Verbale delle riunioni e lo sottoscriverà insieme
al Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più alti poteri
in ordine agli indirizzi ed alle direttive generali
dellAssociazione, alla gestione ordinaria e straordinaria
dellAssociazione, senza limitazioni.
Art. 9 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri
è formato da tre (3) membri effetivi e da due (2) supplenti,
scelti dallAssemblea degli iscritti fra i Soci Fondatori e
Ordinari, che durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.
Dirime le controversie sorte fra gli iscritti o fra questi e
lAssociazione e definisce ogni questione collegata al
comportamento dei Soci rispetto alle finalità
dellAssociazione.
La decisione del Collegio dei probiviri è vincolante e
definitiva per tutti gli iscritti.
Il primo Collegio dei Probiviri è eletto di diritto
dallassemblea dei Soci Fondatori e durerà in carica fino
al 31 dicembre 1999.
Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei
conti è formato da tre (3) membri, scelti dallAssemblea
degli iscritti fra i Soci Fondatori e Ordinari, che durano in carica
tre (3) anni e sono rieleggibili.
Si riunisce almeno una volta allanno, sorveglia sulla corretta
gestione economico/finanziaria e delibera sul conto consuntivo
dellAssociazione.
Nella prima fase di vita dellAssociazione i componenti
effettivi del Collegio dei Probiviri ricopriranno anche la carica di
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Quando ne ravviserà le condizioni, ed in ogni caso non oltre
il 31 dicembre 1996, il Consiglio Direttivo convocherà una
apposita Assemblea dei Soci Fondatori che provvederà
allelezione del Collegio dei Revisori dei conti che
durerà in carica fino al 31 dicembre 1999.
Art.11 - Assemblea Generale degli Iscritti
Il Consiglio Direttivo convoca,
ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e perlomeno una volta
allanno, lAssemblea Generale degli iscritti inviando a
tutti i Soci (Fondatori, Ordinari ed Aderenti) una comunicazione
scritta con un preavviso di almeno 20 giorni indicando la sede, i
tempi, le modalità di svolgimento dellAssemblea medesima
e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere
fissata almeno 24 ore dopo la prima.
Le Assemblee possono essere ordinarie o straordinarie.
LAssemblea Generale degli iscritti delibera sul bilancio
consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali
dellAssociazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio
Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei
Conti e su tutto quantaltro ad essa demandato per legge e per
Statuto.
In prima convocazione lAssemblea è regolarmente
costituita quando siano rappresentati o presenti la metà
più uno dei Soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione lAssemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il
numero dei Soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera
validamente, a maggioranza assoluta dei voti.
LAssemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da
almeno un decimo dei Soci, in regola con il pagamento delle quote
sociali.
LAssemblea è presieduta dal Presidente
dellAssociazione o da un suo delegato.
Il presidente dellAssemblea nomina un Segretario con il compito
di verbalizzare le deliberazioni e gli atti dellAssemblea
medesima.
Art. 12 - Norme elettorali
Hanno diritto ad intervenire
allAssemblea con diritto di parola tutti i Soci in regola con
il pagamento delle quote annuali di associazione.
Hanno diritto di voto i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari.
Non hanno diritto di voto i Soci Aderenti.
Sessanta (60) giorni prima della scadenza delle cariche statutarie il
Consiglio Direttivo provvede ad avviare le procedure elettorali atte
al rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del
Collegio dei Revisori dei Conti convocando lAssemblea Generale
degli iscritti e dandone comunicazione scritta a tutti i Soci con
almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla data prevista per lo
svolgimento.
Tutti i Soci con diritto di voto sono eleggibili e possono essere
candidati alla elezione nel Consiglio Direttivo, nel Collegio dei
Probiviri e nel Collegio dei Revisori dei Conti.
Lelezione avviene per liste che debbono contenere un numero di
candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere, suddivisi per
organi statutari e specificando per quale organo (Consiglio
Direttivo, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei Conti)
ciascuno dei candidati concorre.
Ogni lista, per essere validamente presentata, deve essere
accompagnata dalla approvazione di almeno un decimo dei Soci con
diritto di voto, che viene espressa mediante lapposizione della
propria firma in calce alla lista.
Il termine di presentazione delle liste è fissato in venti
(20) giorni prima della data prevista per lAssemblea Generale
degli Iscritti.
Il Consiglio Direttivo provvederà, nelle medesima riunione,
anche a deliberare sulle modalità di svolgimento del voto e di
nomina dei nuovi eletti.
Art. 13 - Modifiche Statutarie e scioglimento
Eventuali deliberazioni di
modifiche al presente Statuto o in merito allo scioglimento
dellAssociazione vengono assunte dallAssemblea Generale
degli iscritti.
Nel caso di liquidazione dellAssociazione lAssemblea,
ordinaria o straordinaria, nomina uno o più liquidatori e
delibera in merito alla destinazione del patrimonio, con
lobbligo di devolverlo interamente ad enti od organismi con
scopi di pubblica utilità.
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