Professione Psicologo

STATUTO

di Professione Psicologo
Associazione per lo Sviluppo e la Promozione della Psicologia

 

Art. 1- Costituzione

E‘ costituita una Associazione denominata ”Professione Psicologo - Associazione per lo Sviluppo e la Promozione della Psicologia" che potrà essere anche indicata con la sigla ”Professione Psicologo - ASPP" o anche ”ASPP".

Art. 2 - Sede

L‘Associazione ha sede a Pescara in Piazza Alessandrini 22.
L‘Assemblea Generale degli Iscritti è nella facoltà di decidere, su proposta del Consiglio Direttivo, il trasferimento della Sede Sociale.

Art. 3 - Finalità

L‘Associazione è indipendente da organizzazioni e partiti politici, è apolitica e aconfessionale e non ha fini di lucro. Essa ha scopi e carattere rigorosamente scientifici e professionali ed intende:

  1. promuovere la crescita culturale, professionale ed economica dei propri soci nel campo della psicologia e della psicoterapia;
  2. rendere possibile l‘incremento dell‘occupazione dei Soci, attraverso la promozione e lo sviluppo delle attività della categoria;
  3. procurare ai soci condizioni di lavoro e di espressione delle proprie capacità più favorevoli di quelle offerte dal mercato, perseguendo l‘obiettivo della piena occupazione per tutti i soci

attraverso:

L‘Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, potrà avvalersi di tutti gli strumenti legislativi e legali all‘uopo predisposti, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali e comunque anche indirettamente ai medesimi, nonchè, fra l‘altro, per la sola indicazione esemplificativa:

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell‘Associazione è costituito:

  1. dal contributo iniziale dato una tantum dai Soci fondatori al momento della costituzione dell‘Associazione;
  2. dalle quote Associative annuali dei Soci Ordinari e dei Soci Aderenti;
  3. da eventuali riserve straordinarie;
  4. da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
  5. da qualunque liberalità che pervenisse all‘Associazione per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5 - Esercizio Finanziario

L‘esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1997.

Art. 6 - Soci

Possono essere soci coloro che condividono le finalità dell‘Associazione e ne accettano lo Statuto e gli eventuali Regolamenti, previa accettazione della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo dell‘Associazione.
I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Ogni anno il Consiglio Direttivo decide sulle norme di accesso dei Soci Ordinari e dei Soci Aderenti alle attrezzature e strutture associative e fissa l‘importo delle Quote Sociali per ciascuna categoria di Soci.
I Soci che desiderano trasformare la loro associazione da Ordinario ad Aderente, o viceversa, possono farlo comunicandolo per iscritto al Consiglio Direttivo e la relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo avrà effetto dal 1° gennaio dell‘anno successivo.

Art. 7 - Organi Statutari

Gli organi statutari dell‘Associazione sono:

a) l‘Assemblea Generale degli iscritti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Probiviri;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

L‘Associazione è gestita dal Consiglio Direttivo, eletto dall‘Assemblea Generale degli iscritti, che è composto inizialmente da tre (3) membri, elevabili con successive deliberazioni dell‘Assemblea Generale fino a sette (7) membri, che durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.
Il primo Consiglio Direttivo è eletto di diritto dall‘assemblea dei Soci Fondatori e durerà in carica fino al 31 dicembre 1999.
I membri del Consiglio Direttivo, compatibilmente con i loro impegni, sono tenuti a partecipare alle riunioni e decadono dalla carica nel caso di 3 (tre) assenze ingiustificate consecutive o 5 (cinque) assenze consecutive che possano essere validamente giustificate.
In caso di decesso, dimissioni, decadenza dalla carica o provvedimenti del Collegio dei Probiviri i Consiglieri possono essere sostituiti dal Consiglio Direttivo che nominerà il primo dei non eletti dall‘Assemblea Generale degli iscritti ed in assenza il Socio più anziano di età.
I membri del Consiglio Direttivo prestano la loro opera gratuitamente e non sono tenuti a corrispondere la Quota Associativa annua fino a che sono in carica.
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente:

a) Compito del Presidente è quello di rappresentare legalmente l‘Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, curando l‘esecuzione delle deliberazioni dell‘Assemblea e del Consiglio Direttivo ed in caso di urgenza può esercitarne i poteri.
Ha facoltà di aprire conti correnti bancari e/o postali e di agire per nome e per conto dell‘Associazione ed è l‘unico ad avere potere di firma e di rappresentanza all‘interno dell‘Associazione.
Può delegare la propria facoltà di firma, in caso di impedimento, al Vice Presidente.
Si occupa della gestione organizzativa delle attività interne ed esterne dell‘Associazione, provvedendo anche alla notifica delle convocazioni e alla tenuta dei verbali delle riunioni e al rilascio di ricevute e fatture oltre che della gestione del bilancio, dei beni strumentali e degli adempimenti fiscali ed amministrativi dell‘Associazione.

b) Compito del Vice Presidente è di fare le veci del Presidente in caso di sua assenza e di sostituirlo fino all‘elezione del nuovo Presidente in caso di dimissioni, morte o decadenza dalla carica.
All‘interno dell‘Associazione possono essere individuate, a cura del Consiglio Direttivo, delle Aree specifiche di operatività ed intervento dell‘Associazione e dette Aree possono essere affidate ai membri del Consiglio Direttivo con funzioni di Coordinamento e di responsabilità.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei membri o comunque almeno una volta all‘anno per deliberare in merito al Consuntivo, al Preventivo ed alle Quote sociali.
Per la validità della deliberazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
Un Segretario, nominato di volta in volta, provvederà a redigere il Verbale delle riunioni e lo sottoscriverà insieme al Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più alti poteri in ordine agli indirizzi ed alle direttive generali dell‘Associazione, alla gestione ordinaria e straordinaria dell‘Associazione, senza limitazioni.

Art. 9 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre (3) membri effetivi e da due (2) supplenti, scelti dall‘Assemblea degli iscritti fra i Soci Fondatori e Ordinari, che durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.
Dirime le controversie sorte fra gli iscritti o fra questi e l‘Associazione e definisce ogni questione collegata al comportamento dei Soci rispetto alle finalità dell‘Associazione.
La decisione del Collegio dei probiviri è vincolante e definitiva per tutti gli iscritti.
Il primo Collegio dei Probiviri è eletto di diritto dall‘assemblea dei Soci Fondatori e durerà in carica fino al 31 dicembre 1999.

Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre (3) membri, scelti dall‘Assemblea degli iscritti fra i Soci Fondatori e Ordinari, che durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.
Si riunisce almeno una volta all‘anno, sorveglia sulla corretta gestione economico/finanziaria e delibera sul conto consuntivo dell‘Associazione.
Nella prima fase di vita dell‘Associazione i componenti effettivi del Collegio dei Probiviri ricopriranno anche la carica di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Quando ne ravviserà le condizioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1996, il Consiglio Direttivo convocherà una apposita Assemblea dei Soci Fondatori che provvederà all‘elezione del Collegio dei Revisori dei conti che durerà in carica fino al 31 dicembre 1999.

Art.11 - Assemblea Generale degli Iscritti

Il Consiglio Direttivo convoca, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e perlomeno una volta all‘anno, l‘Assemblea Generale degli iscritti inviando a tutti i Soci (Fondatori, Ordinari ed Aderenti) una comunicazione scritta con un preavviso di almeno 20 giorni indicando la sede, i tempi, le modalità di svolgimento dell‘Assemblea medesima e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
Le Assemblee possono essere ordinarie o straordinarie.
L‘Assemblea Generale degli iscritti delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell‘Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti e su tutto quant‘altro ad essa demandato per legge e per Statuto.
In prima convocazione l‘Assemblea è regolarmente costituita quando siano rappresentati o presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l‘Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti.
L‘Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci, in regola con il pagamento delle quote sociali.
L‘Assemblea è presieduta dal Presidente dell‘Associazione o da un suo delegato.
Il presidente dell‘Assemblea nomina un Segretario con il compito di verbalizzare le deliberazioni e gli atti dell‘Assemblea medesima.

Art. 12 - Norme elettorali

Hanno diritto ad intervenire all‘Assemblea con diritto di parola tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote annuali di associazione.
Hanno diritto di voto i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari.
Non hanno diritto di voto i Soci Aderenti.
Sessanta (60) giorni prima della scadenza delle cariche statutarie il Consiglio Direttivo provvede ad avviare le procedure elettorali atte al rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti convocando l‘Assemblea Generale degli iscritti e dandone comunicazione scritta a tutti i Soci con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla data prevista per lo svolgimento.
Tutti i Soci con diritto di voto sono eleggibili e possono essere candidati alla elezione nel Consiglio Direttivo, nel Collegio dei Probiviri e nel Collegio dei Revisori dei Conti.
L‘elezione avviene per liste che debbono contenere un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere, suddivisi per organi statutari e specificando per quale organo (Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei Conti) ciascuno dei candidati concorre.
Ogni lista, per essere validamente presentata, deve essere accompagnata dalla approvazione di almeno un decimo dei Soci con diritto di voto, che viene espressa mediante l‘apposizione della propria firma in calce alla lista.
Il termine di presentazione delle liste è fissato in venti (20) giorni prima della data prevista per l‘Assemblea Generale degli Iscritti.
Il Consiglio Direttivo provvederà, nelle medesima riunione, anche a deliberare sulle modalità di svolgimento del voto e di nomina dei nuovi eletti.

Art. 13 - Modifiche Statutarie e scioglimento

Eventuali deliberazioni di modifiche al presente Statuto o in merito allo scioglimento dell‘Associazione vengono assunte dall‘Assemblea Generale degli iscritti.
Nel caso di liquidazione dell‘Associazione l‘Assemblea, ordinaria o straordinaria, nomina uno o più liquidatori e delibera in merito alla destinazione del patrimonio, con l‘obbligo di devolverlo interamente ad enti od organismi con scopi di pubblica utilità.


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