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Articolo 31 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

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Prosegue su Psiconline.it, con il commento all'art.31 (consenso per i minori), il lavoro a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini che settimana dopo settimana spiega ed approfondisce gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 31 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 31

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale.

Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Molte delle segnalazioni e dei procedimenti disciplinari riguardano psicologi che operano in ambito giuridico e con soggetti minorenni.

Se deontologicamente la psicologia giuridica è la zona più scivolosa della psicologia, la psicologia forense è la zona più scivolosa della psicologia giuridica; e il Minore è la zona più scivolosa della psicologia forense.

I colleghi si devono confrontare con casi delicati in un contesto confliggente e regolato da norme complesse, dove operano altre professionalità forti.

Bisogna possedere una forte competenza sia di natura psicologico-clinica sia riguardo le procedure giuridiche; e spesso la competenza non è sufficiente per affrontare gli snodi deontologici che si propongono ogni qual volta lo psicologo si trovi a dover decidere quale scegliere tra due o più possibili soluzioni (almeno apparentemente) tutte giuste.

Perché se diversi possono essere i contesti giudiziari (penale, civile, minorile), nonché diverse le ‘vesti’ professionali (consulente, perito, operatore di un servizio sociale o sanitario, giudice onorario), al contempo lo stesso contesto e il medesimo ruolo possono rendere lo psicologo destinatario di doveri diversi, tutti legittimi, ma talora contrari: si pensi al dilemma classico tra rigoroso rispetto del segreto professionale, che si impone allo psicologo clinico quale difesa essenziale della relazione con il destinatario della prestazione perché di tale prestazione se ne possa preservare fattibilità ed efficacia, e obbligo di denuncia, che pur si impone in capo allo stesso professionista in quanto pubblico ufficiale e sancito dal legislatore al fine di garantire l’incolumità pubblica e la repressione di condotte criminose.

Gli ‘incroci’ possono produrre dunque decine di sottordini e fattispecie, con rischi di slittamento e conseguenti comportamenti scorretti.

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In una tale complessità, la comunicazione è fondamentale: andrebbe chiarito ogni volta in quali termini si pone quel contenuto (per esempio il segreto professionale) in quella specifica fattispecie.

Il Minore è la zona più scivolosa della psicologia forense perché non si istituisce solo un contesto confliggente tra le parti, bensì anche nella parte.

Lo psicologo - perito di parte può avere, infatti, come psicologo e come perito, due assoggettamenti diversi: da un lato la prioritaria tutela del Minore, dall’altro la fedeltà alla parte.

Quando i due assoggettamenti confliggono, quale dovrebbe prevalere?

In che misura lo psicologo che va nel forense, smette i propri codici, il proprio stato formale, i propri vincoli (p. e. deontologici), per assumere codici, stato e vincoli propri del contesto processuale?

Pur con tutti i limiti di una prima approssimazione, le violazioni deontologiche potrebbero essere divise in due categorie generali:

  1. Lo psicologo che si impone nel processo: ne trascura le norme (quando le conosce); esercita sulle parti pressioni, ponendosi in una posizione di forza, non spiega, non informa; acquisisce indiscriminatamente documenti; impone formali vincoli di segretezza ai Consulenti di Parte; agisce nel contesto peritale con metodologie prese dal contesto terapeutico senza attivare le necessarie cautele; interpreta dati e informazioni attraverso ragionamenti non basati sull’evidenza; esprime ipotesi e formula conclusioni non falsificabili; si sottrae al contraddittorio anche evitando di documentare in maniera adeguata il proprio operato, oppure di mettere a disposizione delle parti protocolli di somministrazione, audio e videoregistrazioni (quando ve ne sono); accetta di assumere incarichi nonostante la possibile interferenza tra questi e precedenti rapporti.
  2. Lo psicologo che subisce il processo: accetta di rispondere a quesiti formulati in maniera non corretta, colludendo con le aspettative del Giudice, dei difensori, della parte; non segnala eventuali eccessi del mandato, oppure non chiarisce i limiti del proprio intervento; subisce variabili quali il fattore tempo; non riesce a mantenere la necessaria neutralità tecnica e si fa coinvolgere nel conflitto, oppure si lascia condizionare dall’affinità con questo o quel Collega.

Il filo rosso che spesso accomuna tali violazioni è un’accezione troppo formale e astratta dell’espressione ‘prioritario interesse del Minore’, così spesso invocato, ma altrettanto spesso non definito in concreto. Che il Minore sia titolare di tutta una serie di diritti soggettivi è ormai principio insindacabile, ma quale in concreto sia il prioritario interesse di ‘quel’ Minore, in ‘quel’ particolare contesto e in ‘quel’ preciso momento storico è tanto difficile quanto assolutamente necessario da stabilire.

Ad avviso di chi scrive, per il tecnico esperto che interviene nella vita privata e familiare di qualunque soggetto, a maggior ragione se minorenne, si rende indispensabile porsi sempre come prioritario obiettivo quello di garantire a tale soggetto il rispetto di un suo diritto basilare: quello di ricevere, in concreto, la migliore prestazione professionale possibile.

Lo sforzo che viene richiesto allo psicologo che si assume la responsabilità sociale di intervenire nella vita privata e familiare di un altro soggetto è sempre enorme, a maggior ragione ove egli si trovi ad essere coinvolto in vicende che vedono come protagonista un Minore.

Una corretta lettura del principio di supremo interesse del Minore impone al professionista non il compito di ‘salvare’ il Minore, bensì quello di porre al servizio del Minore la propria competenza e la propria esperienza, agendo con consapevolezza all’interno del proprio ruolo e mirando per primo, tra i tanti diritti di cui il Minore è titolare, a quello che per certo lo psicologo può (e quindi deve) rispettare: il diritto di ricevere, dagli esperti che si occupano del suo caso, il migliore sapere tecnico e, come virtuosa conseguenza, una prestazione professionale che possa definirsi (lo si vuole qui ribadire) la migliore possibile. 

I bambini sono a volte capro espiatorio e a volte ‘arma impropria’ nei conflitti interni ad una coppia.

A volte ci sono situazioni familiari così gravi da rendere indispensabile un intervento delle Istituzioni a tutela dei figli e soprattutto dei minori.

Garantire al meglio questa tutela non è ovviamente semplice come enunciarne astrattamente il principio.

In questi anni ci sono stati vari casi di genitori ‘sbattuti in prima pagina’ con accuse massimamente infamanti, e poi completamente scagionati da ogni accusa.

Questo perché, riguardo ai problemi legati alla diagnosi ed all’intervento sui minori, i pareri raggiungono un minimo di omogeneità solo nei casi meno complessi di ‘bambini contesi’, quelli di ‘routine’ e, soprattutto, quelli che non fanno risuonare vissuti, paure e fantasmi degli operatori; oppure, nei casi in cui le evidenze oggettive non lasciano spazio per i dubbi e tempo per le evocazioni.

Ma nelle situazioni complesse ed ambigue, con protagonisti controversi, quando tutto è incerto e si mischia con soggettività remote, allora le competenze tecniche non si incontrano in protocolli comuni ed interventi condivisi.

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O ci si ripara dietro protocolli rigidi che, impermeabili ad ogni portato soggettivo, standardizzano le risposte a domande molto diverse, oppure il bagaglio personale di emozioni e di vissuti, se non correttamente rapportato con i dati oggettivi, diventa lo strumento principale (se non l’unico) per provare a decifrare e comprendere.

Proprio l’etica della responsabilità può imporre di mettersi in gioco, con l’animo laico ed aperto del clinico, per vedere meglio le cose nelle cose.

Questi sentieri non andrebbero comunque mai percorsi da soli: le competenze soggettive dovrebbero essere sempre oggettivabili in una dimensione integrata e multidisciplinare.

In Italia spesso, ad operatori di ancora insufficiente esperienza, vengono affidati casi complessi che sarebbero di difficile gestione anche per Colleghi molto più esperti.

Negli Stati Uniti, le linee-guida A.P.S.A.C. (American Professional Society on the Abuse of Children) per la qualificazione del valutatore nei casi di presunto abuso sessuale nei confronti dei minori, già dal 1990 precisano che il valutatore debba essere obbligatoriamente in possesso dei seguenti requisiti professionali:

  • una laurea in disciplina attinente alla salute mentale;
  • un’esperienza clinica come diagnosta e terapeuta di bambini e famiglie, della durata di almeno due anni, più altrettanti di esperienza professionale con bambini sessualmente abusati;
  • un adeguato aggiornamento sulla letteratura riguardante il tema e padronanza delle dinamiche psicologiche conseguenti all’abuso;
  • un’esperienza acquisita e dimostrabile nel condurre valutazioni in ambito forense.

In Italia, invece, per essere ‘valutatore’, basta l’iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale, conseguibile con una ‘laurea breve’.

Il sapere tecnico-professionale dunque è il terzo imprescindibile elemento (insieme ad un atteggiamento ‘clinico’ ed al supporto multi-professionale) che può aiutare nel perseguimento della correttezza deontologica.

Su tutto quanto trattato finora, il Codice Deontologico forse dice troppo poco con il suo attuale art. 31.

Anche per questo, molti degli esposti, e di conseguenza molti dei procedimenti disciplinari, relativi ad ipotetiche infrazioni del Codice Deontologico, ed una percentuale molto elevata dei quesiti rivolti agli avvocati nell’ambito delle consulenze per gli iscritti, riguardano proprio l’art. 31 C.D.

L’art. 31 può presentare difficoltà di interpretazione, soprattutto se calato in contesti altamente complessi nei quali è necessario considerare molteplici variabili in correlazione tra di loro, poiché lo psicologo, nell’esercizio della professione, deve rispettare le norme del Codice Deontologico, ma - prima ancora - quelle dell’Ordinamento Giuridico generale.

Le norme vanno poste in posizione gerarchicamente ordinata le une rispetto alle altre, secondo il fondamentale principio di ‘gerarchia delle fonti del diritto’, che definisce il ‘grado di cogenza’ delle norme (ovvero il grado di importanza di ogni singola norma,  regolando l’eventuale prevalenza dell’una rispetto all’altra), ma che non è però l’unico principio applicabile.

Ci sono anche il principio di ‘competenza’, il rapporto tra norma ‘speciale’ e norma ‘generale’, il principio cronologico.

Per questo è sempre meglio consultare un esperto in caso di difficoltà interpretative.

Il Codice Deontologico contribuisce ad un’identificazione professionale basata anche sulla individuazione di modalità di comportamento corretto.

E pone due importanti problemi di carattere generale: il consenso - sul quale interviene l’art 24 del C. D. che prevede la necessità del consenso informato del destinatario dell’intervento -, e quello della non coincidenza tra committente e destinatario dell’intervento psicologico, a proposito del quale l’art. 4 del C. D. evidenzia la necessità di tutelare prioritariamente il destinatario dell'intervento e non il committente, poiché gli interventi di natura clinica o di aiuto presuppongono una condizione di debolezza o fragilità che va compensata proprio attraverso il riconoscimento della priorità della tutela del destinatario.

Il principio espresso dall'art. 24 C.D. è importante anche per ben comprendere l’art 31 C.D.

Infatti, l’art. 24 introduce il concetto della necessità di consenso informato da parte di un soggetto che sia nelle condizioni di poterlo validamente fornire e l’art. 31 approfondisce la stessa tematica affrontando i casi in cui il destinatario dell’intervento non è in grado di esprimerlo pienamente.

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Lo psicologo non può essere considerato titolare di un astratto diritto di curare il paziente, ma semplicemente di una facoltà di curarlo in presenza del suo necessario consenso.

Il consenso informato consiste nell’accettazione volontaria di un trattamento sanitario, accettazione che il paziente esprime in maniera libera, dopo essere stato adeguatamente informato.

Può essere espresso soltanto se sussistono due condizioni di base: la capacità di agire, che si acquisisce con il compimento del diciottesimo anno di età (art. 2 del Codice Civile), e la capacità di intendere e di volere.

E, per avere validità, deve essere:

  • personale, ovvero deve essere manifestato dal destinatario dell’intervento, unico titolare del diritto alla salute costituzionalmente garantito; in caso di soggetti minorenni o incapaci, il consenso deve essere espresso dai genitori o dal tutore;
  • libero, cioè dato dal singolo come frutto di una scelta personale e consapevole;
  • attuale, cioè dato in un momento prossimo alla prestazione cui inerisce;
  • informato, cioè preceduto da un’informazione completa sulla situazione, sul trattamento, sui rischi e benefici;
  • compreso, si rende pertanto necessario verificare che il paziente abbia recepito quanto comunicato;
  • manifesto, cioè espresso in forma scritta o in qualunque altra forma che comprovi senza alcun dubbio le reali intenzioni del soggetto.

L’art. 32 della Costituzione garantisce il diritto alla salute quale diritto fondamentale, precisando però che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, la quale non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

La professione di psicologo, nella misura in cui incide sulla salute dei singoli o della collettività (come da art 3 del C. D.: Lo psicologo è consapevole che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri), tocca proprio quegli interessi primari, costituzionalmente garantiti.

Quando si parla di consenso informato, in ambito psicologico, si intende quindi non solo e non tanto la sottoscrizione di un modulo di consenso, ma un benestare sostanziale senza il quale ogni agire professionale rischia di essere non solo giuridicamente non corretto, ma altresì inutile.

Sono legittimati alla manifestazione del consenso:

  • per i minori, gli esercenti la responsabilità genitoriale;
  • per coloro che non sono in grado di intendere e volere (interdetti), il tutore;
  • per coloro la cui capacità di agire è stata solo in parte limitata da provvedimento giudiziario, il curatore o l’amministratore di sostegno, se e in quanto nominati anche al fine di affiancare inabilitato o beneficiario nelle decisioni riguardanti la propria salute.

Tuttavia, il tema dell’autodeterminazione del Minore è in continua evoluzione, con un progressivo contenimento dei poteri decisionali degli adulti.

I minori sono già ritenuti, in taluni casi, in grado di assumere autonoma decisione, come si evince:

  • dalle norme legate all’accertamento di AIDS o infezione da HIV;
  • da alcune sentenze in merito alla decisione relativa al trattamento di minori di caso di tumore;
  • dalla convenzione di Oviedo ratificata con L. 145/2001.

Il legislatore ha riconosciuto, attraverso leggi specifiche e particolari, la possibilità per il minorenne di avere accesso a prestazioni sanitarie per effetto di un proprio consenso valido ed autonomo.

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Ad esempio, la L. 194/78 in tema di tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, all’art. 2, prevede che nelle strutture sanitarie e nei consultori la somministrazione anche ai minori, su prescrizione medica, dei mezzi necessari per conseguire le finalità scelte in ordine alla procreazione responsabile.

L’art. 12 della medesima legge, premesso che l’interruzione di gravidanza da parte di una Minore richiede l’assenso di chi esercita la potestà o la tutela, prevede che in presenza di seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, il consultorio o la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia debbano relazionare al Giudice Tutelare, il quale, sentita la donna minorenne e tenuto conto della sua volontà, delle sue ragioni e della relazione trasmessa, può autorizzare l’interessata a decidere l’interruzione della gravidanza.

Anche l’art. 120 della L. 309/90, in tema di accesso al Servizio pubblico per le Tossicodipendenze o ad una struttura privata autorizzata, consente ai Minori, oltre che agli interdetti, di richiedere personalmente lo svolgimento dei necessari accertamenti diagnostici e l’esecuzione di un programma terapeutico e socioriabilitativo.

‘Tra le eccezioni all’incapacità legale del minorenne possono infine ricordarsi le discipline sul diritto d’autore, sull’accensione di libretti di risparmio nominativi, sul rapporto di lavoro. Un ultimo cenno merita il dettato dell’art. 155 sexies c.c. [l'articolo citato è stato abrogato nel 2013, ma il principio è stato ripreso e permane sancito dall'art. 336 bis C.C. introdotto dall'art. 53 del D.Lgs. 154/2013, n.d.r.], così come introdotto dalla recente l. 54/2006 in materia di separazione personale ed affido condiviso dei figli, laddove, nel sancire che il giudice - prima di assumere provvedimenti nell’interesse dei minori coinvolti nella separazione personale - senta il figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, prevede altresì che l’Autorità Giudiziaria possa disporre l’audizione nel Minore di età inferiore ove capace di discernimento. Tutti i casi previsti dalla legge presentano dei denominatori comuni: da un lato le norme che li regolano si pongono a tutela di soggetti deboli nell’ottica di un giusto riconoscimento ad una loro partecipazione attiva ad eventi fondamentali della vita, dall’altro tali stesse norme, in quanto deroghe applicabili a situazioni ben specifiche, non sono suscettibili di applicazione analogica […] Giova ribadire che l’eventuale consenso del Minore può rilevare nella misura in cui la legge lo preveda ed egli sia in grado di esprimerlo concretamente; nel nostro ordinamento, non può ancora sostituirsi autonomamente a quello degli esercenti la potestà o la tutela. Per certi versi si potrebbe anche ritenere che, allo stato, abbia maggior valenza e conseguenze sul piano giuridico un eventuale dissenso del Minore, piuttosto che un suo consenso’ (Leardini E., 2007)

Sapere esattamente, su quel Minore, esercita la responsabilità genitoriale o la tutela è fondamentale per l’applicazione dell’art. 31 del Codice Deontologico.

Riguardo ai genitori, la regola generale è dettata dall’art. 316 del Codice Civile, secondo cui la responsabilità sul Minore è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (comma 2), salva la possibilità (comma 3), nel caso di contrasto su questioni di particolare importanza, di ricorrere senza formalità al Giudice, il quale, sentiti i genitori e il figlio, se già dodicenne o anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerirà la soluzione ritenuta più utile nell’interesse preminente del figlio o dell’unità familiare.

Tale norma si applica anche nel caso in cui manchi ancora una decisione del Tribunale circa l’affidamento della prole e quindi circa l’attribuzione della potestà responsabilità genitoriale.

Il successivo art. 317 C.C. aggiunge che, nell’ipotesi di lontananza, incapacità o altro impedimento di uno dei genitori, questi non perde la titolarità della responsabilità, la quale è esercitata, però, in modo esclusivo dall’altro genitore.

Nel caso di separazione personale o divorzio, occorre distinguere il tema dell’affidamento dei minori da quello dell’esercizio della responsabilità genitoriale.

Quanto all’affidamento:

  • il nuovo testo dell’art. 337 ter del Codice Civile prevede che il Giudice valuti prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (affidamento condiviso).
  • l’affidamento esclusivo (art. 337 quater C.C.) ad uno solo dei genitori è limitato invece all’ipotesi in cui l’affidamento all’altro risulti contrario all’interesse del Minore.

A prescindere dalle modalità di affidamento, la responsabilità è esercitata da entrambi i genitori, salvo il caso in cui l’Autorità giudiziaria competente sia intervenuta con un provvedimento ablativo o limitativo.

L’art. 337 quater prevede inoltre che:

  • le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all’istruzione, all’educazione e alla salute, sono assunte di comune accordo da entrambi i coniugi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
  • il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto-dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;

Ogni caso di disaccordo (o di ostinata inerzia da parte di uno dei genitori) va risolto dal Giudice, che deve avere esclusivo riguardo all’interesse morale e materiale del Minore.

Pertanto, il genitore unico affidatario del Minore non può, anche nell’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, decidere autonomamente di far sottoporre ad una ‘presa in carico’ psicologica il proprio figlio minore, trattandosi sempre, a parere di chi scrive, di una ‘decisione di maggior interesse’. L’altro genitore, nell’esercizio del diritto (dovere) di vigilanza, potrà quindi in tal caso rivolgersi al Giudice contestando la legittimità della decisione stessa.

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Anche nel caso in cui il Giudice abbia stabilito l’affido congiunto - e quindi il congiunto esercizio della potestà - occorrerà pertanto il consenso di entrambi i genitori, salvo ancora una volta la possibilità, nel caso di disaccordo, di rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Unico caso in cui è possibile, ove il Giudice, nel disporre l’affido, abbia espressamente attribuito a uno dei genitori la responsabilità autonoma per alcune scelte in particolare se, tra quelle indicate nel provvedimento, vengono annoverate anche quelle in materia di salute.

Da un punto di vista squisitamente giuridico, si potrebbe anche validamente argomentare in senso favorevole alla possibilità, per lo psicologo e in determinate situazioni, di intervenire professionalmente nella vita privata e familiare di un soggetto minorenne in virtù (o ‘in forza’?) del consenso di un solo genitore.

Tuttavia, la pratica quotidiana in materia di deontologia mostra ripetuti casi in cui la mancata adesione (o anche solo la mancanza di un efficace e corretto tentativo di coinvolgimento) di entrambe le figure genitoriali si traduce, sempre, in un vizio genetico della prestazione psicologica; vizio che espone, di fatto e in maniera inescusabile, il diretto destinatario della prestazione stessa al rischio di non vedersi garantito un proprio personale spazio di cura e di divenire motivo - o fosse anche solo pretesto - di rinforzo di quel conflitto intrafamiliare a cui magari era stato chiesto allo psicologo di aiutarlo a sottrarsi.     

Inoltre, espone il professionista a un’indubbia parzialità di dati e elementi su cui basare le proprie valutazioni e i propri giudizi professionali.

In altre parole, ogni tentativo giuridico di fare uscire dalla porta dello spazio psicologico la corretta interpretazione deontologica dell’art. 31 C.D. apre la strada a possibili violazioni dell’art. 7 C.D. oppure dell’art. 26 C.D.

Lo psicologo deve dunque osservare, nel caso di prestazioni rivolte a Minori, una particolare attenzione.

  1. Si informa preventivamente ed approfonditamente sulla situazione giuridica parentale, richiedendo anche copia integrale (no ad estratti o stralci) di ogni certificazione o documentazione in proposito.
  2. A garanzia della validità del consenso informato, è preferibile sempre la firma di entrambi i genitori alla presenza dello psicologo.
  3. L’interesse del Minore (destinatario dell’intervento sanitario), una volta valutato in concreto, deve sempre prevalere su quello del genitore (committente).
  4. Un intervento richiesto da uno dei genitori, in assenza del consenso di entrambi, costituisce violazione deontologica. L’intervento psicologico non può dunque rientrare in quell’ordinaria amministrazione cui un solo genitore può provvedere in assenza del consenso dell’altro.

Può valere il criterio dell’urgenza dell’intervento, ma poiché la valutazione dell’urgenza psicologica lascia ampi spazi di dubbio, essa è configurabile solo in rarissimi casi.

  1. In relazione all’urgenza si sottolinea che tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (quindi psicologi dipendenti ASL, CTU, ecc.) sono tenuti a denunciare all’Autorità Giudiziaria, o comunque a chi abbia l’obbligo di riferirne, situazioni di grave pregiudizio per un Minore ovvero ipotesi di reato perseguibile d’ufficio, di cui vengano a conoscenza a causa o nell’esercizio delle loro funzioni.

Poiché lo psicologo può ‘venire a conoscenza’ solo con i tempi ed i modi della clinica e l’utilizzo dei propri strumenti professionali, occorre che egli sia consapevole che una cosa sono i riferiti di reato, altra le ipotesi di reato ed altra ancora i reati.

  1. In sede di intese preliminari, lo psicologo concorda gli obiettivi perseguibili e, qualora vi siano richieste o aspettative che ritiene in scienza e coscienza di non poter accogliere, lo esplicita; se esse non vengono modificate, lo psicologo rimette il mandato ricevuto.
  2. Costituisce violazione deontologica la stesura di relazioni tecniche, su richiesta di un solo genitore quando non unico responsabile.

Lo psicologo deve essere consapevole che al genitore richiedente è consentito l’utilizzo in giudizio di una tale relazione anche ‘contro’ l’altro genitore.

  1. Lo psicologo che ritenga necessarie prestazioni a favore del Minore, ma non abbia il consenso informato di entrambi i genitori, può formulare regolare istanza all’Autorità Tutoria (solitamente Tribunale per i Minorenni).

Nei casi in cui non c’è grave nocumento per il Minore ed i genitori sono separati, si suggerisce invece di sollecitare il genitore a chiedere l’intermediazione del proprio Legale.

È importante rispettare sempre i tempi e i modi delle procedure.

  1. Ovviamente la richiesta di consulenza per un Minore da parte di un avvocato non esonera dall’acquisizione del consenso informato di entrambi i genitori.
  2. Allo stesso modo, lo psicologo che opera in sportelli psicologici di Istituti Scolastici, si accerta che entrambi i genitori abbiano firmato il consenso informato prima di svolgere qualsivoglia attività professionale che riguardi un Minore.

 

Settimana dopo settimana prosegue il nostro commento di tutti gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. L'appuntamento è per la prossima settimana con il commento all'Articolo 32. Non mancate.

In questa pagina trovate tutti i commenti finora pubblicati!

(a cura del Dottor Catello Parmentola e dell'Avvocato Elena Leardini)

 

 

 


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