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Articolo 32 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

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Con il commento all'art.32 (committenti) prosegue, su Psiconline.it, il lavoro a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini che settimana dopo settimana spiega ed approfondisce gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 32 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 32

Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento.

Con questo Articolo, siamo sempre nelle derivazioni dal Consenso Informato, perimetrale per singolo argomento.

Viene qui considerato un elemento di complicazione il fatto che il committente non sia lo stesso destinatario della prestazione e che lo psicologo non  abbia, quindi, un unico interlocutore.

Ovviamente c’è un punto qualitativo che va oltre il semplice ‘raddoppiare’ il Consenso Informato, nella sua sostanza, nelle sue procedure, nella sua modulistica, che va oltre il puro e semplice ‘fare la stessa cosa’ due volte con due diversi interlocutori.

Il punto qualitativo è dato dal fatto che, spesso, possa esserci un traffico da dirimere tra diverse intenzioni, diverse fantasie o credenze, con riferimento al committente da un lato e destinatario della prestazione dall’altro.

A volte, intenzioni e fantasie possono essere opposte e, quindi, se non si chiarisse pregiudizialmente la natura e gli obiettivi dell’intervento, si porterebbero avanti equivoci e malintesi e altri se ne genererebbero processualmente; tutta ‘la macchina’ funzionerebbe male, tutto ‘il sistema’ rischierebbe imballamenti e cortocircuiti.

Allora è doveroso, anche ben oltre la regola deontologica, che lo psicologo chiarisca bene all’inizio di cosa davvero si tratti, valutando quanta eventuale distanza cognitiva c’è tra essa e l’idea di ognuno degli interlocutori e, nel caso, risolvendola.

Quindi, in queste occasioni triangolari, il Consenso Informato, come processo, può intervenire già, di fatto, nel sistema relazione, bilanciarlo, ripulirlo dalle tossine di aspettative insane, intenzioni non coerenti con il ruolo e la funzione dello psicologo.

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In queste occasioni triangolari, il Consenso Informato si pone in modo strategico tra gli interlocutori, chiarisce e ‘disciplina’: poi, si potrà partire bene, sapendo che committente e destinatario sanno ‘la cosa di cui si tratta’ ed entrambi concordano sul fatto che si faccia ‘quella cosa di cui si tratta’.

È dunque tutt’un altro chiaro e leale procedere, senza doppi e tripli livelli, con pieni adesione e affidamento fiduciario e, ognuno per la sua diversa parte, con partecipazione e collaborazione congrue.

È più ricorrente che il committente possa aspettarsi che lo psicologo faccia con il destinatario dell’intervento cose fuori dal ‘range’ professionale dello psicologo, abbia aspettative derivanti dal mondo e dalle pregresse relazioni nella vita reale.

Mentre lo psicologo non si muove in asservimento delle aspettative del committente, ma accetta solo aspettative che siano o siano ricondotte a mandati coerenti con i propri paradigmi tecnico - professionali, psicologici e curativi.

Quindi capita più spesso che sia il committente l’interlocutore che maggiormente abbisogna di correzioni  attraverso il processo del Consenso Informato.

Anche perché il destinatario può beneficiare a tal fine anche dell’intervento stesso mentre il committente, dopo la fase iniziale, è più sporadico.

Ad ogni buon conto, si può iniziare l’intervento solo quando cognizioni e consapevolezze riguardo ad esso si sono ‘assimilate’ e committente e destinatario pensano e vogliono ‘la stessa cosa’, perfettamente in linea con quello che è proprio del ruolo e della funzione dello psicologo.

Se, ciononostante, qualche volta, in qualche passaggio, capitasse qualche divaricazione a riguardo, la stella polare dello psicologo, come ricordato nei commenti ad altri mirati e specifici articoli sul tema, è sempre il destinatario dell’intervento (che va quasi sempre a prefigurarsi come la parte più debole) e il superiore interesse del destinatario dell’intervento.

 

Settimana dopo settimana prosegue il nostro commento di tutti gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. L'appuntamento è per la prossima settimana con il commento all'Articolo 33. Non mancate.

In questa pagina trovate tutti i commenti finora pubblicati!

(a cura del Dottor Catello Parmentola e dell'Avvocato Elena Leardini)

 

 

 


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Tags: psicologia codice deontologico catello parmentola elena leardini Codice Deontologico degli Psicologi Italiani aticolo 32

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