Pubblicità

Articolo 8 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

0
condivisioni

on . Postato in Il Codice Deontologico degli Psicologi commentato articolo per articolo | Letto 5782 volte

4.8571428571429 1 1 1 1 1 Votazione 4.86 (7 Voti)

Prosegue con l'articolo 8, anche questa settimana, su Psiconline.it il lavoro di commento al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini.

Articolo 8 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 8

Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.

 Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

La professione psicologica è forse quella più esposta all’esercizio abusivo, per vari motivi.

  • Il primo motivo è costituito dal fatto che non sempre è ben definita -nel senso comune- dal punto di vista tecnico.

Alcune umane attitudini ‘psicologiche’ quali l’ascolto, la comprensione, la sensibilità, l’intuito, sono spesso ritenute ‘patrimonio comune’, senza che se ne colga la specificità e la maggiore capacità di cura quando raffinate dall’acquisizione di precise competenze professionali.

Per cui tutti possono sentirsi un po’ ‘psicologi’ e molti si espongono in tal senso.

Generalmente ciò avviene in modo informale e bonario, tra un buon consiglio e un po’ di conforto; altre volte come vera e propria sostituzione di un professionale aiuto-sostegno-orientamento psicologico.

La buona fede, su certe particolari frontiere di  difficoltà e disagio, ripara da configurazioni di reato, ma non risparmia da eventuali arrecamenti di danno.

  • Il secondo motivo è che lo psicologo, nella relazione,  lavora con la parola e su economie intrapsichiche; non tratta dimensioni tangibili e materiali.

In tanti, quindi, possono ‘sentirsi’ capaci senza avere la possibilità di un tangibile e materiale esame di realtà, o potendo sfuggire tale esame.

Pubblicità

Esposizioni tecniche in altre professioni sono invece irretite o bloccate proprio dall’impatto con un riscontro concreto dei limiti che non rende possibile confondere quello che ‘si sente’ di sapere fare con quello che davvero si sa fare.

Questo avviene nel mondo, con riferimento al sentire comune.

Occorre, quindi, che si rafforzi un’immagine sociale dello psicologo come professionista formato e competente, esperto e capace di apportare benefici molto concreti a chi gli si rivolge.

Altro discorso è quando l’abuso è intenzionalmente organizzato proprio in termini professionali. Il caso più classico è di chi esercita la professione senza possederne i titoli.

In entrambi i casi, che vi siano forme di esercizio abusivo in ‘buona fede’, sia che vengano alla luce vere e proprie dolose preordinazioni in tal senso, lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli:

1 (Definizione della professione di psicologo -

La professione di psicologo  comprende  l'uso  degli  strumenti conoscitivi e di intervento  per  la  prevenzione,  la  diagnosi,  le attività di abilitazione-riabilitazione  e  di  sostegno  in  ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività  di  sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito) e

3 (Esercizio dell'attività psicoterapeutica

  1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica  è  subordinato  ad una  specifica  formazione  professionale,  da  acquisirsi,  dopo  il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina  e  chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che  prevedano adeguata formazione e  addestramento  in  psicoterapia,  attivati  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n. 162,  presso  scuole  di  specializzazione  universitaria  o   presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui  all'art.  3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
  2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato  ogni  intervento  di competenza esclusiva della professione medica.
  3. Previo consenso del paziente, lo  psicoterapeuta  e  il  medico curante sono tenuti alla reciproca informazione)

della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.

Ogni qual volta si appalesi un dubbio sconfinamento negli ambiti tipici della professione psicologica da parte di determinati soggetti sono assumibili primi precisi riscontri grazie alla possibilità di controllare l’eventuale iscrizione di tali soggetti all’Ordine.

Ogni qual volta al Consiglio dell’Ordine pervenga la segnalazione di un presunto caso di abusivismo o di usurpazione di titolo, l’Ordine, in quanto Ente pubblico nonché organo preposto alla tutela della professione, è tenuto a rimettere tale notizia alle Autorità competenti, cioè alla Procura della Repubblica.

Inoltre, in caso di rinvio a giudizio della persona incolpata di tale reato, l’Ordine può costituirsi parte civile nel processo.

Vale la pena qui di ricordare che c’è un articolo del Codice deontologico che, se frainteso, può sembrare pattinare ambiguamente sui piani inclinati dell’esercizio abusivo.

Si tratta dell’articolo 21: Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l’USO DI STRUMENTI CONOSCITIVI E DI INTERVENTO riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche.
È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, i tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.

Questo articolo impegnò la Commissione Deontologia in molti distinguo tra l’insegnamento di Discipline Psicologiche e quello dell’Uso di Strumenti Conoscitivi.

Perché è di tutta evidenza che solo attrezzare all’Uso di Strumenti figure prive di una coerente qualificazione formale rischia di ‘armare’ l’esercizio abusivo.

Mentre l’insegnamento di discipline psicologiche –anche ad altre figure professionali- contribuisce solo meritoriamente alla diffusione di una cultura psicologica, umanizza altri esercizi e relazioni professionali e qualifica le domande di psicologia.

Riprendendo l’art. 8 C.D., esso prevede che Parimenti,[lo psicologo] utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

Questo comma ci ricorda che quanto detto in premessa, riguardo alle generiche attitudini psicologiche e all’assenza di dimensioni tangibili e materiali nell’esercizio della professione psicologica, può esporre anche lo stesso psicologo –in buona o cattiva fede- a confusioni su linee di confine tra lecito e abusivo.

Siccome la relazione professionale si sostanzia di un processo intersoggettuale, è molto facile slittare dalla relativa informalità (libertà spontaneità…) di questo processo alla selvaggità e a flussi fuori da ogni controllo.

Sono livelli che convocano prima la formazione tecnico-professionale, poi l’esperienza e la misura cliniche, infine ‘rischiano’ di esporre deontologicamente.

Lo psicologo deve avere le idee epistemologicamente chiare riguardo a tutti i diversi Oggetti della Psicologia.

Deve formarsi avendo le idee molto chiare riguardo agli Oggetti della sua formazione, alla trattazione di quali Oggetti sta qualificandosi formalmente.

Pubblicità

Deve avere una misura anche autovalutativa della sua esperienza e della sua tranquillità nel trattarli.

E si perimetra correttamente, da psicologo se è psicologo.

Anche da psicoterapeuta se lo è, riferendosi ai Modelli clinici per i quali è formalmente qualificato.

Senza drammatizzare i confini tra i diversi paradigmi teorici ma vigilando sui confini della loro ‘applicazione’, non penetrando territori a concreto rischio di ‘danni’.

Che si tratti della carne viva della relazione o di strumenti conoscitivi e di intervento.

Sono così tante le competenze di uno psicologo ed i suoi legittimi esercizi professionali che davvero non si comprende perché debba rischiarne o abusarne altri non pertinenti.

 

Settimana dopo settimana commenteremo tutti gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. L'appuntamento con il commento all'Articolo 9 è per la prossima settimana. Non mancate.

In questa pagina trovate tutti i commenti finora pubblicati!

(a cura del Dottor Catello Parmentola e dell'Avvocato Elena Leardini)

 

 


Scrivi articoli di psicologia e psicoterapia e ti piacerebbe vederli pubblicati su Psiconline?
per sapere come fare, Clicca qui subito!
 
Pubblicità
Stai cercando un pubblico specifico interessato alle tue iniziative nel campo della psicologia?
Sei nel posto giusto.
Attiva una campagna pubblicitaria su Psiconline
logo psicologi italiani
Vuoi conoscere la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia adatta alle tue esigenze? O quella più vicina al tuo luogo di residenza? Cercala su logo.png




 

 

Tags: psicologia codice deontologico catello parmentola elena leardini Codice Deontologico degli Psicologi Italiani articolo 8

0
condivisioni

Guarda anche...

Pubblicità

Pubblicità

I Sondaggi di Psiconline

Quanto sei soddisfatto della tua vita?

Pubblicità

Le Risposte dell'Esperto

Pensiero ossessivo (1624140870…

Fabio, 34 anni     Gentile Dottoressa/Dottore! Mi chiamo Fabio e 5 anni fà ho commesso un errore di tipo erotico.Ho cominciato a scambiare dei...

Problemi con marito [162342796…

Viola, 38 anni     Buongiorno, avrei bisogno di un consulto per dei problemi con mio marito.Mio marito è molto irascibile ma oltre a urlare no...

Ansia e paura nella guida [162…

Clarissa, 22 anni       Salve, vi scrivo perchè da un paio di mesi sto facendo le guide in autoscuola ma la sto vivendo un po' male...

Area Professionale

La trasmissione intergenerazio…

Modificazioni epigenetiche nei figli di sopravvissuti all’Olocausto I figli di persone traumatizzate hanno un rischio maggiore di sviluppare il disturbo post-t...

Il Protocollo CNOP-MIUR e gli …

di Catello Parmentola CNOP e MIUR hanno firmato nel 2020 un Protocollo d'intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche. Evento molto positiv...

Come gestire il transfert nega…

Per non soccombere alle proiezioni negative del transfert, lo psicoterapeuta deve conoscere con convinzione ciò che appartiene alla psiche del paziente e ciò ch...

Le parole della Psicologia

Afefobia

L’afefobia è una fobia specifica che si concretizza con il disagio e la paura ingiustificate e persistenti di toccare e di essere toccati da altre persone. L...

Il metadone

Il metadone è un oppioide sintetico, usato in medicina come analgesico nelle cure palliative e utilizzato per ridurre l'assuefazione nella terapia sostitutiva d...

Ninfomania

Il termine ninfomane viene da ninfa (divinità femminile della mitologia e/o nome dato alle piccole labbra della vulva) e mania (che in latino significa follia)...

News Letters

0
condivisioni