Pubblicità

Articolo 9 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

0
condivisioni

on . Postato in Il Codice Deontologico degli Psicologi commentato articolo per articolo | Letto 6822 volte

5 1 1 1 1 1 Votazione 5.00 (4 Voti)

Articolo 9 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 9

Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza.

Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.

Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti.

Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta.

Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.

Tra gli articoli inseriti nel Capo ‘Principi Generali’, l’art. 9 C.D. si rivela particolarmente ‘all’avanguardia’: esso è dedicato a un tema che se al giorno d’oggi è estremamente attuale (tanto da indurre lo stesso Comitato Nazionale per la Ricerca ad approvare nel 2017 un ‘Ethical Toolkit’ in materia[1]), all’epoca della stesura del codice era discusso solo in ristrette sedi e con quasi una sorta di pudore, dato che l’anteporre il diritto ad esprimere un pieno e attuale consenso della singola persona sottoposta a ricerca significava, per i più, un’ingiustificabile messa in discussione dell’importanza del progredire della ricerca scientifica per la collettività, nonché della ‘buona fede’ del ricercatore.  

In altre parole, dal momento che una persona, senza alcuna palese costrizione, accettava di sottoporsi a qualche esperimento, essa, da ‘soggetto di diritto’ diveniva ‘oggetto di ricerca’.

Gli estensori del Codice, invece, pur avendo già ripreso il tema del Consenso Informato con l’art. 24 C.D., ritennero importante inserire una norma che rimarcasse in maniera specifica l’importanza di tale tema anche nel campo della ricerca e riconoscesse una specifica tutela a soggetti che per lungo tempo avevano visto compromessa la propria sfera di diritti in nome di una ritenuta superiorità della Scienza.

Un altro tema davvero attuale e affrontato a suo tempo dal Codice, nell’art. 9, ma altresì in altre norme quali gli artt. 4, 14, 16 e 17 C.D, è quello della Riservatezza, di cui avremo modo di occuparci.

Ma procediamo con ordine.

Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza.

Questo Comma è talmente didascalico, che parrebbe esserci poco da aggiungere.

Tuttavia, il tema sollecita alcune nostre considerazioni a riguardo.

Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani contribuisce ad un’identificazione professionale basata anche sulla individuazione di modalità di comportamento corretto e sul riconoscimento della personalità del soggetto destinatario di tale comportamento anche alla luce dei suoi diritti.

Vi è, nel Codice, una tensione costante e diretta a tutelare tale soggetto a maggior ragione in quei contesti ove egli è maggiormente esposto al rischio di vedere, in tutto o in parte, limitata la possibilità di esprimere una propria piena e consapevole adesione; il collegamento corre rapido all’art. 4 C.D. e al tema della non coincidenza tra committente e destinatario dell’intervento psicologico e della necessità di tutelare prioritariamente il destinatario dell’intervento e non il committente, poiché gli interventi di natura clinica o di aiuto presuppongono una condizione di debolezza o fragilità che va compensata proprio attraverso il riconoscimento della priorità della tutela del destinatario.

Sul consenso interviene l’art 24 del C. D., prevedendo la necessità del consenso informato del destinatario dell’intervento; l’art. 24 C.D. si pone come snodo fondamentale per ben comprendere l’art 31 C.D., dedicato alla prestazione professionale su soggetto minorenne.

Pubblicità

Infatti, se l’art. 24 C.D. introduce il concetto della necessità di consenso informato da parte di un soggetto che sia nelle condizioni di poterlo validamente fornire, e l’art. 31 C.D. approfondisce la stessa tematica affrontando i casi in cui il destinatario dell’intervento non può validamente esprimerlo ai fini giuridici.

Il consenso informato, infatti, perché possa essere ritenuto valido dal diritto deve consistere nell’accettazione volontaria di un trattamento, accettazione espressa in maniera spontanea e a seguito di adeguate informazioni.

Può essere validamente espresso, sempre ai fini giuridici e come regola generale, da un soggetto che possegga la capacità di agire, che si acquisisce con il compimento del diciottesimo anno di età (art. 2 del Codice Civile), e la capacità di intendere e di volere.

Esso, inoltre, deve essere:

  • personale, ovvero deve essere manifestato dal destinatario dell’intervento; in caso di soggetti minorenni o incapaci, il consenso deve essere espresso dai genitori o dal tutore;
  • libero, cioè dato dal singolo come frutto di una scelta personale e consapevole;
  • attuale, cioè dato in un momento prossimo alla prestazione cui inerisce;
  • informato, cioè preceduto da un’informazione completa sulla situazione, sul trattamento, sui rischi e benefici;
  • compreso, si rende pertanto necessario verificare che il paziente abbia recepito quanto comunicato;
  • manifesto, cioè espresso in forma scritta o in qualunque altra forma che comprovi senza alcun dubbio le reali intenzioni del soggetto.

Quando si parla di consenso informato si intende quindi non solo e non tanto la sottoscrizione di un modulo di consenso, ma un benestare sostanziale senza il quale ogni agire rischia di essere non solo giuridicamente non corretto, ma anche, in molti casi, minato nella sua efficacia.

Sono legittimati alla manifestazione del consenso

  • per i minori, gli esercenti la responsabilità genitoriale;
  • per coloro che non sono in grado di intendere e volere (interdetti), il tutore;
  • per coloro la cui capacità di agire è stata solo in parte limitata da provvedimento giudiziario, il curatore o l’amministratore di sostegno, se e in quanto nominati anche al fine di affiancare inabilitato o beneficiario nelle decisioni riguardanti la propria salute.

Tutto quanto detto è da riferire ad ogni contesto di esercizio professionale dello psicologo e, quindi, anche alla ricerca.

I successivi commi dell’Art. 9 descrivono una corretta procedura relativa all’acquisizione del Consenso Informato su uno spettro di sottordini e fattispecie prevedibili.

Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.

Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti.

Quando alla ricerca è essenziale una partecipazione spontanea e naturale, non controllata e finalistica, non alterata dalla consapevolezza pregiudiziale di partecipare ad una ricerca, questo non esime dall’acquisizione del Consenso bensì lo sposta temporalmente, alla fine del ricerca. Dovendone ovviamente conservare allo stesso modo tutti i requisiti sopra indicati.

Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta.

Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.

Questo comma ricorda allo psicologo che la tutela del diritto alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato è imprescindibile, al di là anche dell’acquisizione del consenso.

E non ha solo una dimensione giuridica e deontologica: ‘viaggia’ quotidianamente anche sui piani tecnici ed organizzativi che investono la struttura fisica, le tenute amministrative, la sicurezza dei sistemi ecc.

Avendo introdotto la riservatezza, richiamiamo qui gli articoli del Codice che la trattano perché essi contribuiscono alla calibratura concettuale di quello che stiamo rappresentando.

Articolo 14

Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

Pubblicità

Articolo 15

Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

Articolo 16

Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione.

Articolo 17

La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.

Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.

Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale.

Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

 

Settimana dopo settimana commenteremo tutti gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. L'appuntamento con il commento all'Articolo 3 è per la prossima settimana. Non mancate.

In questa pagina trovate tutti i commenti finora pubblicati!

 

Note

[1] Commissione per l’Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR, ‘Il Consenso informato nella ricerca scientifica: Ethical Toolkit’, approvato il 23 novembre 2017, in www.cnr.it

 

(a cura del Dottor Catello Parmentola e dell'Avvocato Elena Leardini)

 

 

 


Scrivi articoli di psicologia e psicoterapia e ti piacerebbe vederli pubblicati su Psiconline?
per sapere come fare, Clicca qui subito!
 
Pubblicità
Stai cercando un pubblico specifico interessato alle tue iniziative nel campo della psicologia?
Sei nel posto giusto.
Attiva una campagna pubblicitaria su Psiconline
logo psicologi italiani
Vuoi conoscere la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia adatta alle tue esigenze? O quella più vicina al tuo luogo di residenza? Cercala su logo.png




 

 

Tags: psicologia codice deontologico consenso informato catello parmentola elena leardini Codice Deontologico degli Psicologi Italiani articolo 9

0
condivisioni

Guarda anche...

Pubblicità

Pubblicità

I Sondaggi di Psiconline

Come reagisci alle notizie riguardanti l’immigrazione?

Pubblicità

Le Risposte dell'Esperto

Pensiero ossessivo (1624140870…

Fabio, 34 anni     Gentile Dottoressa/Dottore! Mi chiamo Fabio e 5 anni fà ho commesso un errore di tipo erotico.Ho cominciato a scambiare dei...

Problemi con marito [162342796…

Viola, 38 anni     Buongiorno, avrei bisogno di un consulto per dei problemi con mio marito.Mio marito è molto irascibile ma oltre a urlare no...

Ansia e paura nella guida [162…

Clarissa, 22 anni       Salve, vi scrivo perchè da un paio di mesi sto facendo le guide in autoscuola ma la sto vivendo un po' male...

Area Professionale

La trasmissione intergenerazio…

Modificazioni epigenetiche nei figli di sopravvissuti all’Olocausto I figli di persone traumatizzate hanno un rischio maggiore di sviluppare il disturbo post-t...

Il Protocollo CNOP-MIUR e gli …

di Catello Parmentola CNOP e MIUR hanno firmato nel 2020 un Protocollo d'intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche. Evento molto positiv...

Come gestire il transfert nega…

Per non soccombere alle proiezioni negative del transfert, lo psicoterapeuta deve conoscere con convinzione ciò che appartiene alla psiche del paziente e ciò ch...

Le parole della Psicologia

Sindrome di Cotard

E’ una sindrome delirante che porta la persona a credere di essere morta, di non esistere più oppure di aver perso tutti gli organi interni. Jules Cotard, un n...

Suicidio

Per suicidio (dal latino suicidium, sui occido, uccisione di se stessi) si intende l'atto con il quale un individuo si procura volontariamente e consapevolmente...

Nevrastenia

Termine introdotto dal medico statunitense Beard, nel 1884, per designare un quadro clinico, caratterizzato da stanchezza fisica e mentale, irritabilità, insonn...

News Letters

0
condivisioni