Vai al contenuto

Rinnovo patente


senzapadroni

Messaggi consigliati

Io, per il fatto che assumo farmaci antidepressivi, vengo sottoposta alla commissione patenti ogni volta che ne chiedo il rinnovo, che può essere dato per un anno, due o cinque in base alle loro valutazioni.

Ma conosco tante persone che assumono farmaci neurolettici e benzodiazepine oltre agli antidepressivi, che non vengono sottoposti a questo stesso iter...

Alla mia indignazione per l'ingiustizia, mi viene risposto "ma basta dire che non li prendi e che non soffri di nessuna patologia!"

Alcuni addirittura consigliati dal loro psichiatra.

Voi che ne pensate? E cosa dice esattamente la legge in merito?

Grazie.

Link al commento
Condividi su altri siti

 

Pubblicità


Ciao senzap,

la normativa di riferimento essenziale è quella indicata nell'articolo 119 cds e nel relativo regolamento di attuazione, articolo 319 e collegati.

diciamo che sei stata più che onesta :Four Leaf Clover:

poi dipende tutto dalla terapia seguita e dal disturbo diagnosticato, se fai uso anche di benzodiazepinici et similia.

Di fatto la maggior parte di chi assume antidepressivi omette di dichiarare, è vero.

Link al commento
Condividi su altri siti

 
 

Ciao senzap,

Di fatto la maggior parte di chi assume antidepressivi omette di dichiarare, è vero.

E come si pone la legge di fronte a chi omettere di dichiarare l'assunzione di farmaci psicotropi, o uno psichiatra che lo consiglia?

E in caso di incidenti, come risponde l'assicurazione?

Voglio dire: il dichiarare l'uso di tali sostanze, per il cds, è un obbligo (come ho appreso io) o una scelta personale (una furbata)?

Grazie Stauff...Four%20Leaf%20Clover.gif

Link al commento
Condividi su altri siti

 

a occhio e al volo chi mente incorre nel reato di falso ideologico...l'obbligo c'è , dunque. Poi c'è laspetto della induzione da vedere...

Sul tema della assicurazione rc , occorre leggersi le condizioni di polizza perchè variano da caso a caso, mi pare che la linear per esempio copre solo 1 sinistro causato sotto effetto di sostanze o alcool e con franchigia, a seguire no. Se cmq il contratto nulla dice dovrebbe coprire sempre.

poi do una sguardata al resto. :Four Leaf Clover:

Link al commento
Condividi su altri siti

 

E come si pone la legge di fronte a chi omettere di dichiarare l'assunzione di farmaci psicotropi, o uno psichiatra che lo consiglia?

E in caso di incidenti, come risponde l'assicurazione?

Voglio dire: il dichiarare l'uso di tali sostanze, per il cds, è un obbligo (come ho appreso io) o una scelta personale (una furbata)?

Grazie Stauff...Four%20Leaf%20Clover.gif

anche da noi c'e la stessa(?) legge ma e' anche ambigua.

basta una lettera dal medico di base o psichiatra

che garantisce la rinnovazione della patente.

il medico nn dovrebbe aver paura di scriverla a meno che

la casa farmaceutica proibisce a chi assume certe medicine , di guidare.

poi (almeno dalle mie parti) c'e' la privacy che protegge

le informazioni mediche di un'individuo ad essere distribuite

a terzi.

Link al commento
Condividi su altri siti

 

io vorrei pero' far notare che chi prende psicofarmaci lo fa per ridurre o eliminare un sintomo... quindi potenzialmente non è pericoloso .

chi invece non si cura e non sa di avere un disturbo.. quello si che non dovrebbe avere la patente.

la legge che discrimina chi si cura da chi NON si cura è incivile e completamente folle.

Link al commento
Condividi su altri siti

 

io vorrei pero' far notare che chi prende psicofarmaci lo fa per ridurre o eliminare un sintomo... quindi potenzialmente non è pericoloso .

chi invece non si cura e non sa di avere un disturbo.. quello si che non dovrebbe avere la patente.

la legge che discrimina chi si cura da chi NON si cura è incivile e completamente folle.

il punto è che la cura di quel sintomo potrebbe compromettere alcune funzioni che invece il sintomo stesso non comprometterebbe.

prendiamo ad esempio la vigilanza (che serve a guidare). solitamente chi soffre di un ansia spropositata ce l'ha alle stelle, quindi potrebbe non essere un problema, come invece è quello di chi tenta di curare quest'ansia con vari ansiolitici, che la vanno invece a ridurre (la vigilanza).

Link al commento
Condividi su altri siti

 

il punto è che la cura di quel sintomo potrebbe compromettere alcune funzioni che invece il sintomo stesso non comprometterebbe.

prendiamo ad esempio la vigilanza (che serve a guidare). solitamente chi soffre di un ansia spropositata ce l'ha alle stelle, quindi potrebbe non essere un problema, come invece è quello di chi tenta di curare quest'ansia con vari ansiolitici, che la vanno invece a ridurre (la vigilanza).

si e' vero, gli ansiolitici ed altri farmaci allentano

la vigilanza se presi saltuariamente.

come e' pure vero che se psicofarmaci ed ansiolitici

son presi ogni di ,l'organismo si adatta e nn c'e'

nessun sbalzamento di vigilanza....anzi.

eppoi l'ufficio delle patente dovrebbero anche fare domande

se una persona beve alcolici, prende droga nn prescritta,

se prende antiistimini e farmaci simili,

oppure se i conduttore di tir notturni abbiano dormito

per minimo di 6 ore di fila e cosi via.

Link al commento
Condividi su altri siti

 

La mia domanda rimane questa:

Il dichiarare l'uso di tali sostanze, per il cds, è un obbligo o una scelta personale ?

Link al commento
Condividi su altri siti

 

a mio parere è un obbligo.

La finalità della visita medica è volta ad accertare che il richiedente ("con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari"), non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita."

Il medico accertatore di "prima istanza", dopo la reintroduzione del cd certicato anamnestico obbligatorio del 2010, nel redigere il documento si basa , anche per disporre eventuali controlli clinici e o specialisitici, normalmente sui dati anamnestici in suo possesso circa farmaci eventualmente assunti a causa di eventuale malattia psichica.

Il medico deve dunque attestare l'assenza di fattori che possano pregiudicare la conduzione con sicurezza dei tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilità e così la malattia psichica per cui prendo i farmaci e l'effetto dei farmaci stessi può essere ( può, non deve) pregiudizievole del fine ultimo della norma ex articolo 119 cds.

Tuttavia è ben possibile di fatto che il paziente del medico di base specie se assistito da poco possa tacere o mentire di eventuali disturbi o terapie rilevanti. Immaginiamo il caso in cui uno sia in cura da uno specialista all'insaputa del medico di base e taccia questa circostanza all'atto della redazione del certificato anammestico.

Secondo me siamo nell'ambito in cui può scattare la sanzione penale in tema di falso nel caso in cui venga fuori la verità, onde per cui, almeno a quel livello, si desume almeno che vi sia un onere di dire tutto e non nascondere nulla al medico di base, che comunque ha la sua posizione abbastanza tutelata poichè si basa nell'attestare solo sui dati anamnestici in suo possesso.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

per comodità riporto il testo dell'articolo 119 cds e del regolamento attuativo, all'articolo 319 e 324:

il testo dell'articolo 119 cds :

Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purchè abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

2 bis. L'accertamente dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.

2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonchè da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.

3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia.

4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su un veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;

d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida.

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.

5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi.

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici[/b]

c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale della M.C.T.C. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;

d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C, D.

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio delle professione ed iscritti all'albo professionale.

10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.

Art. 319. Regolamento di Attuazione

Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida

1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita.

2. I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del Codice, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo 320.

3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del Codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.

4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del Codice, che indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.

5. Il medico accertatore di cui all'articolo 119, comma 2, del Codice, effettua la visita medica di idoneità alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo.

Art. 324. Regolamento di Attuazione

Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali

1. Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.

2. Nel caso sia richiesta, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, del Codice, una valutazione psicodiagnostica, devono essere effettuate, oltre alle prove di cui al comma 1, anche altre prove di attenzione, di percezione e, su specifica indicazione del medico o della commissione medica richiedente, prove di valutazione della personalità. In ogni caso gli psicologi che procedono alle valutazioni previste dal presente articolo devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 9, del Codice, di una specifica formazione nel settore della sicurezza stradale.

Link al commento
Condividi su altri siti

 
 

di niente senzap, mi fa piacere. Io sono nato per essere di aiuto ( quando ci riesco) agli altri. Che poi ci si guadagni è secondario, per me.

Sono più ferrato sul 186 cds ma dare una sguardata anche a questo è interessante. e me ne hai dato l'opportunità :Four Leaf Clover:

Link al commento
Condividi su altri siti

 
  • 2 weeks later...

a mio parere è un obbligo.

La finalità della visita medica è volta ad accertare che il richiedente ("con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari"), non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita."

Il medico accertatore di "prima istanza", dopo la reintroduzione del cd certicato anamnestico obbligatorio del 2010, nel redigere il documento si basa , anche per disporre eventuali controlli clinici e o specialisitici, normalmente sui dati anamnestici in suo possesso circa farmaci eventualmente assunti a causa di eventuale malattia psichica.

Il medico deve dunque attestare l'assenza di fattori che possano pregiudicare la conduzione con sicurezza dei tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilità e così la malattia psichica per cui prendo i farmaci e l'effetto dei farmaci stessi può essere ( può, non deve) pregiudizievole del fine ultimo della norma ex articolo 119 cds.

Tuttavia è ben possibile di fatto che il paziente del medico di base specie se assistito da poco possa tacere o mentire di eventuali disturbi o terapie rilevanti. Immaginiamo il caso in cui uno sia in cura da uno specialista all'insaputa del medico di base e taccia questa circostanza all'atto della redazione del certificato anammestico.

Secondo me siamo nell'ambito in cui può scattare la sanzione penale in tema di falso nel caso in cui venga fuori la verità, onde per cui, almeno a quel livello, si desume almeno che vi sia un onere di dire tutto e non nascondere nulla al medico di base, che comunque ha la sua posizione abbastanza tutelata poichè si basa nell'attestare solo sui dati anamnestici in suo possesso.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

per comodità riporto il testo dell'articolo 119 cds e del regolamento attuativo, all'articolo 319 e 324:

il testo dell'articolo 119 cds :

..................................................................................etc etc.......................

Caro Stauff, ho risposto con la tua ricerca alle mie interlocutrici, le quali mi hanno letteralmente linciato dicendomi che io creo falsi allarmismi e inutili sensi di colpa in persone fragili, che non ho rispetto per la sofferenza altrui, che sono una bella sfrontata voler competere con una di loro che asserisce essere laureata in legge .... e che comunque l'avvocato della suddetta risposta ha solo esposto un suo parere personale!!!

Ora io, riconoscendo di non essere persona acculturata ma comunque una cittadina italiana, con pari diritti e pari doveri di qualsiasi altro cittadino ho voluto approffondire la questione ponendo la stessa domanda anche al Comando Polizia Stradale:

"Il dichiarare l'assunzione di farmaci psicotropi, per il cds è un obbligo o varia a discrezione personale e/o del proprio medico curante?"

La risposta che ho ricevuto è chiarissima e in buona sostanza come la tua, Stauff:

"E' d'obbligo per ogni patentato dichiarare nome e dose del farmaco psicotropo assunto e sottoporsi alla visita di una Commissione esterna. Chi non vi si sottopone, avrà a suo carico le pesanti conseguenze in caso di controllo. In caso di incidente l'assicurazione pagherà i coinvolti ma in seguito si varrà sullo stesso. In caso di incidente mortale verrà giudicato come omicidio....(brrrr...ora non mi viene la parola)... " .

Sottoscrivo in rosso gli articoli che mi sono stati evidenziati:

L'art.187 dice chiaramente che non si guida in stato di alterazione psico-fisica:

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anzichè su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

Art. 380. Regolamento di Attuazione

Revisione della patente

1. La visita medica per la revisione della patente prevista dall'articolo 187, comma 3, del Codice, deve, ove ricorra il caso, essere disposta nel più breve tempo possibile e comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla data del certificato emesso dai centri di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2. Il prefetto, nel provvedimento con il quale ordina al guidatore di sottoporsi alla visita medica prevista dall'articolo 119, comma 4, lettera c), del Codice, fissa il termine entro il quale il guidatore deve ottemperare, termine che non deve superare i sessanta giorni.

3. L'esito della visita medica è comunicato, a cura del guidatore, al prefetto entro quindici giorni. In caso di esito positivo, il prefetto dispone, entro il più breve tempo possibile, la cessazione della sospensione della patente e ne ordina la consegna al titolare. In caso di esito negativo il prefetto ne dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informatici della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione degli Affari generali e del Personale del ministero dell'Interno, affinchè i suddetti uffici provinciali della M.C.T.C. procedano alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del Codice.

Per amor di correttezza vorrei rispondere... per rimandare al mittente l'umiliazione...

Ma so che mi linceranno di nuovo: non accetteranno mai di essere loro in fallo...

Qualcuno mi può suggerire una strategia? Grazie!

Link al commento
Condividi su altri siti

 

beh puoi sempre suggerirgli di assumere bezodiazepine e poi farsi fermare dalla stradale all'uscita da una discoteca per esempio....poi lo scopre da se chi ha ragione :Just Kidding:

guarda, non ti dico l'odissea a cui potresti andare incontro in una situazione del genere, se poi fai pure un incidente so xxxx.....e per incidente si può intedere perfino solo uscire dalla carreggiata stradale per aver perso il controllo del mezzo.....

se poi il medico di fiducia che ti prescrive i farmaci tace sul punto nel certificato so cavoli pure suoi.....

spero stavolta di non essermi espresso in legalese ^^

cmq guarda il muodulo standard da presentare alla commissione come è fatto e poi deduci e fai dedurre.....

lo trovi qui:

http://prevenzione.ulss20.verona.it/patenti_cml_mod.html

Link al commento
Condividi su altri siti

 

beh puoi sempre suggerirgli di assumere bezodiazepine e poi farsi fermare dalla stradale all'uscita da una discoteca per esempio....poi lo scopre da se chi ha ragione :Just Kidding:

Questa mi piace!!!... 47b20s0.gif

Link al commento
Condividi su altri siti

 
 
 

Unisciti alla conversazione

Adesso puoi postare e registrarti più tardi. Se hai un account, registrati adesso per inserire messaggi con il tuo account.

Ospite
Rispondi

×   Incolla come testo formattato.   Incolla invece come testo normale

  Sono permesse un massimo di 75 faccine.

×   Il tuo link è stato inserito automaticamente.   Visualizza invece come link

×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato.   Editor trasparente

×   Non puoi incollare le immagini direttamente. Carica o inserisci immagini dall'URL.

  • Navigazione recente   0 utenti

    • Non ci sono utenti registrati da visualizzare in questa pagina.
×
×
  • Crea nuovo/a...

Informazione importante

Navigando questo sito accetti le nostre politiche di Politica sulla Privacy.