AlessandroMartinelli 0 Share Inserito: 2 ottobre 2007 In merito alle proposte di legge Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia (Atti Camera 439, 1856 e 2486) la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati nella seduta di mercoledì 26 settembre 2007 ha deliberato di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato - elaborato dal Comitato ristretto -, che mira a garantire l’estensione da parte del Servizio sanitario nazionale delle prestazioni di assistenza psicoterapeutica a tutti i cittadini che possono trarne beneficio (art. 1). A tal fine l’art. 2, comma 1, prevede che le strutture ASL procedono al vaglio delle richieste di trattamento psicoterapeutico formulate direttamente dall’utente, o per suo conto dai servizi sociali o sanitari pubblici. L’art. 2, comma 2, prevede che la diagnosi e la valutazione siano effettuate da un medico specialista in psichiatria o in neuropsichiatria o in neuropsichiatria infantile o in psicologia clinica o da uno psicologo specializzato in psicoterapia o in psicologia clinica, che forniscono altresì... http://www.psiconline.it/article.php?sid=6558 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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