I B.E.S. nella scuola oggi: il problema dell’individuazione
Strumenti compensativi [e misure dispensative] non sono medicinali da prescrivere con ricetta medica, come sembra leggendo certe diagnosi, ma degli strumenti didattici con i quali, in certi casi e a certe condizioni, è possibile bilanciare (compensare significa proprio "bilanciare") un disturbo o una difficoltà…[…]
È emblematico ad esempio, l'atteggiamento verso la calcolatrice il cui impiego a scuola, che non è vietato da nessuna norma,[…]ma viene spesso ammesso solo se imposto da un'autorità sanitaria esterna, come un farmaco pieno di controindicazioni da assumere sotto rigorosa prescrizione medica.
Non è quindi agli specialisti che dobbiamo chiedere di fare un passo indietro quanto piuttosto alla scuola di farne, con decisione, almeno un paio in avanti.
(Flavio Fogarolo)
Per chiarezza cominciamo a fare un discrimine: i B.E.S. non si certificano! A dirlo è Flavio Fogarolo, formatore, vicepresidente dell’Associazione Lettura Agevolata di Venezia e collaboratore del Centro Studi Erickson.
Per molti anni ha dominato nella scuola un modello di tipo clinico per il quale i bisogni educativi andavano “certificati”, cioè riconosciuti formalmente da un’autorità sanitaria esterna alla scuola, e solo in seguito a questa procedura gli insegnanti si attiva[va]no personalizzando gli interventi. Quello che la normativa chiede è invece di passare da un modello clinico a un modello pedagogico-didattico, che afferma chiaramente che l’individuazione va fatta in base a «ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche». Purtroppo invece i genitori si sentono rispondere «Se non portate a scuola un certificato medico noi "dobbiamo" trattare vostro figlio come tutti gli altri». Ma, afferma Fogarolo, come fu che la scuola ha chiesto ai clinici il permesso di fare quello che già poteva fare?1 Eh già! Perché praticamente tutte le forme di personalizzazione erano possibili già da prima della 170, giacché la normativa 2 consentiva fin dal 1999 di adeguare la didattica anche nel campo della valutazione, degli esami e delle prove INVALSI3
Sono i professionisti dell’educazione, quindi gli insegnanti a dovere individuare i Bisogni Educativi degli alunni in difficoltà, giacché questi scaturiscono dall’interazione tra lo studente e in contesto educativo4. Secondo il paradigma pedagogico proposto dalla normativa, infatti, «Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche»i
Più che focalizzarci sull’individuazione (è un alunno con B.E.S.? Non è un alunno con B.E.S.? etc…) è opportuno che la scuola si attrezzi interrogandosi cosa può fare per quell’alunno, in quel momento. In questa prospettiva l’individuazione spetta esclusivamente alla scuola che analizza il Bisogno Educativo emergente dello studente e contestualmente ne progetta le strategie di intervento: «è peculiare facoltà dei Consigli di classe o individuare casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel P.D.P.» (Nota MIUR 22/11/13)a. È la scuola, quindi, che deve assumersi la responsabilità di decidere cosa fare e come fare per facilitare l’apprendimento a fronte di un bisogno accertato, tenendo in considerazione anche il contesto, l’efficacia e le convenienza dell’intervento di personalizzazione proposto. Anche perché non per tutti gli alunni va predisposto un P.D.P., giacché vanno valutati gli aspetti positivi e negativi di qualsiasi tipo di personalizzazione ed intervento.
Poniamo il caso che la scuola decida di differenziare formalmente il percorso didattico di un alunno rispetto a quello dei compagni attraverso la stesura del P.D.P. deve valutare anche i vantaggi e gli svantaggi che ne derivano nella prospettiva in cui se da una parte è possibile procedere ad una personalizzazione più efficace attraverso proposte più consapevoli e condivise, anche in fase di valutazione ed esami, d’altra parte la forte personalizzazione può influenzare l’autostima, l’accettazione di sé, contribuendo a difficoltà relazionali con i compagni, disagi. La stesura del P.D.P. in ogni caso deve partire da “una visione di «classe inclusiva» per spostarsi solo successivamente sul singolo alunno, avendo sempre come cornice di riferimento la necessità di collocarsi all’interno di un ben preciso Piano Annuale per l’Inclusività. Nel PDP, per ciascuna materia o ambito di studio, devono essere individuati gli strumenti compensativi e dispensativi necessari a sostenere l’allievo nell’ apprendimento”.5
E per i disturbi evolutivi specifici non rientranti nei DSA? In tal caso è importante la diagnosi clinica per sapere di cosa stiamo parlando, anzi proprio perché la stesura del P.D.P. è a discrezione del Consiglio di Classe è fondamentale che sia ben fatta, in modo da fornire ai docenti le informazioni utili alla personalizzazione del processo di apprendimento, con o senza P.D.P. In ogni caso è fondamentale la collaborazione con la famiglia.
In sintesi la normativa sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali prevede:
Alunni con… |
Riferimento normativo |
Individuazione |
Intervento |
DISABILITÀ |
Legge 104/92 |
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DSA |
Legge 170/2010 |
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DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI |
D.M. 27/12/2012 e circolari successive |
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Il Consiglio di Classe può scegliere tra:
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SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE-LINGUISTICO |
D.M. 27/12/2012 e circolari successive |
oppure
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Il Consiglio di Classe può scegliere tra:
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La riflessione continua nel prossimo post dove parleremo dello stato dell’arte a quattro anni dall’emanazione della direttiva.
1 Fogarolo, F. (2014). BES, ovvero: la rivincita della pedagogia. Questo articolo è stato pubblicato nel numero monografico sui BES della Rivista dell’Istruzione, Maggioli, gennaio/aprile 2014. Per scelte redazionali nella pubblicazione è stato diviso in due articoli: “Diagnosi clinica, diagnosi pedagogia” (pag.58) e “Quale Piano Didattico Personalizzato per i BES” (pag. 77). Pubblicato integralmente in www.flaviofogarolo.it
2 Nel DPR 275 del 1999 all'articolo 4 si legge: "Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: (…) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104"
3 Le varie circolari e ordinanze annuali, nonché il DPR 122/2009, concedevano già agli alunni con DSA le agevolazioni previste in seguito dalla L. 170.
4 Longobardi, C. (2016). La legge sui B.E.S. e l’inclusione. In Conoscenza, diagnosi e tecniche d’intervento del Mutismo Selettivo. Corso di Formazione per specialisti. Roma.
5 Raffognato, C. & Fantoni, B. (2014). A scuola arrivano i BES. Ma cosa sono i BES e perché questa nuova etichetta? Pubblicato da Fantoni, M. in Apprendimento, Età evolutiva, Infanzia, Scuola: www.centroelpis.it
i Nota MIUR 22/11/13 - Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti.
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