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violazioni dentologia, come ci si comporta?


juditta

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sono al corrente di uno psicoterapeuta che attua un comportamento contrario alla deontologia professionale (se non addirittura a delle leggi).

come mi devo comportare? dovrei segnalare la cosa all'ordine degli psicologi nazionale? o regionale?

consigli?

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judi non voglio intromettermi ma è una cosa serissima, pensaci tantissimo prima di fare qualsiasi cosa e anche se volessi denunciarlo devi esserne super SICURA....

in questo caso vuol dire che è andato al letto con le pazienti, OK , sbagliatissimo , ma devi esserne super sicura!

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no, no, non si tratta di sesso. il codice deontologico prevede molte altre cose!

lo so ...lo so...ho letto qualcosa al riguardo...

gli psicoterapeuti sono molto furbi, anche se non lavorano in modo onesto è difficilissimo beccarli.

ecco questo volevo dire: è difficilissimo beccarli perchè essendo psicologi , psicoterapeuti di sicuro sanno gestire le situazione e non sono stupidi !

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comunque ripeto... non è una cosa successa a me. diciamo che si tratta di una condotta professionale scorretta, palesemente contro le regole.

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Premetto che la legge per ora mi limito solo a studiarla, sicuramente Stauff sarà molto più preparato di me... Ma Juditta senza prove non si può fare proprio nulla, almeno a livello legale: se fossi un avvocato consiglierei alla tua amica di tornare in seduta con un bel registratore nascosto, in tal caso però la registrazione non varrebbe come prova ma come mezzo di documentazione comunque spendibile in sede di procedimento penale.

Ho fatto un ricerca veloce di Giurisprudenza e penso che possa interessarti molto:

"Con la Sentenza n. 4847/2006, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di una docente universitaria che, per dimostrare di essere oggetto di comportamenti persecutori e vessatori da parte del Direttore dell’Istituto in cui svolgeva il proprio servizio. Alla docente era stata comminata una sanzione disciplinare con sospensione dal servizio e dallo stipendio per due mesi, in quanto la medesima aveva registrato alcuni colloqui al fine di dimostrare che stava subendo pressioni e vessazioni. L’Amministrazione di appartenenza ha ritenuto il comportamento della docente, ossia l’effettuazione delle registrazioni, fosse scorretto e tale da ledere il decorso e l’immagine dell’istituzione accademica. Ma il Tar non è stato dello avviso, per cui ha annullato la sanzione disciplinare comminata alla docente, ribadendo che l’articolo 24 comma 1 lettera f) del D.Lgs 196/03 consente il trattamento dei dati personali senza il consenso dell’interessato qualora lo stesso sia necessario per la tutela del diritto di difesa giudiziale."

Mi sembra compatibile (certo senza sapere di che violazione del codice si sta parlando..)

Altrimenti..Non resta che sì, rivolgersi all'Ordine, ma essendo un Ordine di professionisti, come vale per i giuristi, si difenderanno sempre tra loro..Quindi la segnalazione molto probabilmente sarà inutile.

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però so di persone sospese dall'ordine... non è detto che abbiano interesse a difendersi tra loro, soprattutto in presenza di comportamenti che possono discreditare la categoria professionale...

non pensavo a denunce legali, so di non essere nella posizione di poterle fare, ci mancherebbe!

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Sì ma credo che siano delle vistose eccezioni. Non per smontarti, ma ne leggo spesso sui libri di casi simili a quello che hai prospettato e non si ha quasi mai giustizia con una segnalazione così..Però farla non costa nulla, magari se va in porto si riescono a tutelare altri futuri pazienti.

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sono al corrente di uno psicoterapeuta che attua un comportamento contrario alla deontologia professionale (se non addirittura a delle leggi).

come mi devo comportare? dovrei segnalare la cosa all'ordine degli psicologi nazionale? o regionale?

consigli?

puoi fare la denuncia all'ordine, dopodiche se gli andrà, tramite i propri avvocati e professionisti vari fara le dovute verifiche, dopodiche ancora :Big Grin: , a seconda di quanto lo psicologo denunciato sia un pezzo grosso e funzionale all'ordine stesso, decideranno se prendere provvedimenti o offuscare la cosa.

l'ordine degli psicologi, cosi come tutti gli ordini professionali, è na specie di setta, tutela solo i propri interessi e quelli di alcuni suoi membri, mica quelli dei pazienti :Just Kidding: .

detto questo, a meno che non sia il tuo di psicoterapeuta, non so quanto ti convenga fare una cosa del genere, unpò perchè è brutto fare la spia, un pò perchè se non puoi essere proprio sicura ti si potrebbe ritorce contro la cosa.

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Premetto che la legge per ora mi limito solo a studiarla, sicuramente Stauff sarà molto più preparato di me... Ma Juditta senza prove non si può fare proprio nulla, almeno a livello legale: se fossi un avvocato consiglierei alla tua amica di tornare in seduta con un bel registratore nascosto, in tal caso però la registrazione non varrebbe come prova ma come mezzo di documentazione comunque spendibile in sede di procedimento penale.

Ho fatto un ricerca veloce di Giurisprudenza e penso che possa interessarti molto:

"Con la Sentenza n. 4847/2006, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di una docente universitaria che, per dimostrare di essere oggetto di comportamenti persecutori e vessatori da parte del Direttore dell’Istituto in cui svolgeva il proprio servizio. Alla docente era stata comminata una sanzione disciplinare con sospensione dal servizio e dallo stipendio per due mesi, in quanto la medesima aveva registrato alcuni colloqui al fine di dimostrare che stava subendo pressioni e vessazioni. L’Amministrazione di appartenenza ha ritenuto il comportamento della docente, ossia l’effettuazione delle registrazioni, fosse scorretto e tale da ledere il decorso e l’immagine dell’istituzione accademica. Ma il Tar non è stato dello avviso, per cui ha annullato la sanzione disciplinare comminata alla docente, ribadendo che l’articolo 24 comma 1 lettera f) del D.Lgs 196/03 consente il trattamento dei dati personali senza il consenso dell’interessato qualora lo stesso sia necessario per la tutela del diritto di difesa giudiziale."

Mi sembra compatibile (certo senza sapere di che violazione del codice si sta parlando..)

Altrimenti..Non resta che sì, rivolgersi all'Ordine, ma essendo un Ordine di professionisti, come vale per i giuristi, si difenderanno sempre tra loro..Quindi la segnalazione molto probabilmente sarà inutile.

Certo che hanno una fantasia, 'sti burocrati...

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E' un sinonimo di "amministratori".

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Premetto che la legge per ora mi limito solo a studiarla, sicuramente Stauff sarà molto più preparato di me... Ma Juditta senza prove non si può fare proprio nulla, almeno a livello legale: se fossi un avvocato consiglierei alla tua amica di tornare in seduta con un bel registratore nascosto, in tal caso però la registrazione non varrebbe come prova ma come mezzo di documentazione comunque spendibile in sede di procedimento penale.

Ho fatto un ricerca veloce di Giurisprudenza e penso che possa interessarti molto:

"Con la Sentenza n. 4847/2006, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di una docente universitaria che, per dimostrare di essere oggetto di comportamenti persecutori e vessatori da parte del Direttore dell’Istituto in cui svolgeva il proprio servizio. Alla docente era stata comminata una sanzione disciplinare con sospensione dal servizio e dallo stipendio per due mesi, in quanto la medesima aveva registrato alcuni colloqui al fine di dimostrare che stava subendo pressioni e vessazioni. L’Amministrazione di appartenenza ha ritenuto il comportamento della docente, ossia l’effettuazione delle registrazioni, fosse scorretto e tale da ledere il decorso e l’immagine dell’istituzione accademica. Ma il Tar non è stato dello avviso, per cui ha annullato la sanzione disciplinare comminata alla docente, ribadendo che l’articolo 24 comma 1 lettera f) del D.Lgs 196/03 consente il trattamento dei dati personali senza il consenso dell’interessato qualora lo stesso sia necessario per la tutela del diritto di difesa giudiziale."

Mi sembra compatibile (certo senza sapere di che violazione del codice si sta parlando..)

Altrimenti..Non resta che sì, rivolgersi all'Ordine, ma essendo un Ordine di professionisti, come vale per i giuristi, si difenderanno sempre tra loro..Quindi la segnalazione molto probabilmente sarà inutile.

la registrazione fonografica di un colloquio tra presenti è documento ai sensi e per gli effetti della disciplina del cpp, non lo dice stauff ma la SC:

Cass. pen., sez. VI, 24-02-2009, n. 16986.

La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è prova documentale pienamente utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi, in ogni caso, di registrazione operata da persona protagonista della conversazione, estranea agli apparati investigativi e pienamente legittimata a rendere testimonianza nel processo.

Voce e sottovoci:

Prova penale [5320]

- Prova documentale

- Videoregistrazione

Giudicante: Cass. pen., sez. VI, 24-02-2009, n. 16986

Parti: Abis

Fonti:

Massime ufficiali

Sentenza integrale

Giust. pen., 2010, III, 344

Nel Repertorio: 2010, Prova penale [5320], n. 111

Riferimenti legislativi:

c.p.p., art. 195

c.p.p., art. 234

c.p.p., art. 266

ciò detto, non si capisce un acca di questa faccenda, se juditta fosse più chiara, magari anche in privato, onde magari evitare di incorrere in responsabilità civili e penali eh......

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Ah bene, almeno sono sicura che il termine lo conosci.. Ripeto: cosa c'entrano con un organo giudiziario?

Beh, come puoi dedurre leggendo la notizia giuridica da te postata, sono (anche) un organo giudiziario,

infatti hanno giudicato la tipa colpevole di un qualcosa e le hanno comminato una sanzione.

Come diceva Montesquieu...

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non per fare il nerd giuridico ma la legge commina una sanzione di qualunque natura essa sia , potere esecutivo e giudiziario irrogano- applicano[/i]la sanzione ^^

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non per fare il nerd giuridico ma la legge commina una sanzione di qualunque natura essa sia , potere esecutivo e giudiziario irrogano- applicano[/i]la sanzione ^^

Direi che è opportuno segnalarglielo a quelli dell'articolo: l'hanno usato addirittura due volte con soggetto "l'amministrazione".

Comunque a ben leggere l'articolo l'hanno sia applicata (o irrogata?) che comminata.

Esiste un reato che consiste nel punire qualcuno per aver fatto qualcosa che è in suo diritto fare?

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boh non so quale sia la fonte dell'articolo e quindi chi lo ha scritto.....detto questo c'è un metodo infallibile per non sbagliare: citare esattamente la massima dell'organo giudicante senza alterarla....l'estensore di un parere non parla lui bensì fa parlare la cassazione o la cda o trib etc etc.....

vi è da dire che nel linguaggio comune si confonde spesso il significato di comminare e irrogare :Nerd:

un pò come se uno studia diritto penale e procedura penale leggendosi "Il fatto quotidiano" o "Libero" , ne esce un barbaro boia e forcaiolo come di pietro, allora si che vale lo sketch dei monties sulle witches^^

il peggio è quando titolano sulle massime della cassazione, certe cacchiate gigantesche......pure da giornalai laureatisi in giurisprudenza beninteso.

però io ancora non ci ho capito una ceppa iuridica su quale sia il fatto che sarebbe deontologicamente censurabile o forse anche illecito, attendiamo lumi... :mellow:

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Esiste un reato che consiste nel punire qualcuno per aver fatto qualcosa che è in suo diritto fare?

la domanda è un pò vaga, però un caso vagamente afferente può essere l'articolo 392 c.p.

“Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona, con la multa fino a euro 516. Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione. Si ha altresì violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico”.

poi dipende da cosa vuoi sapere nello specifico, per esempio il ruolo come scriminante....

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sono al corrente di uno psicoterapeuta che attua un comportamento contrario alla deontologia professionale (se non addirittura a delle leggi).

come mi devo comportare? dovrei segnalare la cosa all'ordine degli psicologi nazionale? o regionale?

consigli?

Ma hai chiesto al tuo psi?

A qualcuno vicino a me capitò qualcosa di simile, si trattava di uno psicologo che collaborava con un centro di terapia familiare. Era andato a spifferare ciò che aveva visto in alcune sedute, con molto cattivo gusto, se così si può dire. In seguito fu allontanato dal centro, tuttavia credo sia ancora in giro a far danni.

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si mi pare vaga,

per esempio il caso su citato...se ho i mezzi giudiziari per far accertare la proprietà o altro diritto reale o di godimento su un fondo posseduto da altri che mi escludono con azione di spoglio se non intervengo tempestivamente ,senza far trascorrere un certo lasso temporale, mi devo rivolgere al giudice, se ci entro, metto i lucchetti e mi faccio giustizia da solo mi becco una querela per esercizio arbitrario delle mie ragioni oltrechè eventualmente anche per violazione di domicilio....non ho quindi capito bene a cosa ste volesse riferirsi....

d'altronde l'esercizio di un diritto può fungere anche da fattore che esclude l'antigiuridicità di un fatto astrattamente previsto dalla legge come reato...

se si pone il quesito in maniera più precisa si può dare una risposta puntuale

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