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mi sembra di morire dal dolore


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intendevo dire che lui è il prodotto della sua famiglia ...ok, lo so che non è sempre così, grazie al cielo!

ma in questo caso lo è, non ti stupire se lo coprono, probabilmente per la sua famiglia sono accettabili certi comportamenti di merda.

tu non c'entri nulla, sarebbero stati merde anche con un'altra persona....

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te l'ho detto che è venuta una che vuol far valere il 570 cp contro il fedifrago abbandonatore...è tutto il pomeriggio che ci studio sopra....va be poi li c'è il discorso relativo alla mancata disposizione di mezzi di sussistenza al figliolo.....porella la tipa mi fa tristezza, invece il capo dice che se lo è meritato perchè è una rompica....

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invece il capo dice che se lo è meritato perchè è una rompica....

si, ma il figlio che c'entra??? :Frustrated:

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penso di si, pure io nel mio piccolo sto assimilando.....un tempo vedevo le donne come sante e pure e adesso ho capito che sono esseri umani come noi :Straight Face:

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che vuoi, a 18 anni ero infarcito di hermann hesse sulle donne...era un eterno scolaretto, mo l'ho capito ^^

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al volo e a mio parere in tema di aggravamento la vedrei così:

il giudice dovrà vedere la opportunità di esaminare il tema dell'aggravamento, tenendo conto delle nuove conseguenze denunciate e dimostrate dalla parte attrice sul piano neuro-psichico;la gravità e le conseguenze delle lesioni alla salute riportate infatti potrebbero risultare idonee a evidenziare un ulteriore pregiudizio psichico sopravvenuto, eziologicamente ricollegabile,( anche tenendo conto di un criterio probabilisitico), all'evento di cui stiamo parlando.

E' proprio questo, infatti, che trovo difficoltoso riscontrare come "aggravamento". Innanzitutto per la definizione di aggravamento, di difficile classificazione nosografica soprattutto in considerazione del fatto che i sintomi dovrebbero essere isolati dalla patologia conclamata e fatti coincidere con l'evento traumatico dell'infedeltà. Oltre, naturalmente, alle difficoltà connesse con la valutazione degli effetti delle cure farmacologiche che sono differiti e che quindi si intrecciano con gli eventi vissuti. Senza pensare alla scelta dello spettro farmacologico che dovrebbe contemplare contingenze simili.

Non lo so, la vedo dura. Però mi piacerebbe molto ricevere quel tuo lavoro che dici, ovviamente, rispettando la dovuta privacy della parte, cassa pure le parti meno generiche.

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che vuoi, a 18 anni ero infarcito di hermann hesse sulle donne...era un eterno scolaretto, mo l'ho capito ^^

meno male! a 18 anni che volevi essere, un cinico disilluso? :Batting Eyelashes:

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no però dovevo leggere più bukowsky e meno hesse, coi suoi bacini sotto la neve e il ricordo perenne di un semplice contatto di labbra....che palleeeee...o meglio ancora philip roth....

non sai quanto mi ha danneggiato leggere hesse e pure mann, la donna sul piedistallo da dea irraggiungibile :Shame On You:

preferisco una sana profanazione oggi ^^ per gioco si intende.

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la donna sul piedistallo da dea irraggiungibile :Shame On You:

anche perchè, e lo dico da donna, è una gran strunzata.

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E' proprio questo, infatti, che trovo difficoltoso riscontrare come "aggravamento". Innanzitutto per la definizione di aggravamento, di difficile classificazione nosografica soprattutto in considerazione del fatto che i sintomi dovrebbero essere isolati dalla patologia conclamata e fatti coincidere con l'evento traumatico dell'infedeltà. Oltre, naturalmente, alle difficoltà connesse con la valutazione degli effetti delle cure farmacologiche che sono differiti e che quindi si intrecciano con gli eventi vissuti. Senza pensare alla scelta dello spettro farmacologico che dovrebbe contemplare contingenze simili.

Non lo so, la vedo dura. Però mi piacerebbe molto ricevere quel tuo lavoro che dici, ovviamente, rispettando la dovuta privacy della parte, cassa pure le parti meno generiche.

beh fermo restanto che il peritus peritorum resta sempre il giudice, è compito tuo redigere una consulenza in grado di reggere bene...io non ne so nulla o poco di tematiche psico tecniche ma qualcosa si può sempre tirar fuori no ? tipo il drastico cambiamento dello stile di vita relazionale del soggetto e tutte le variabili di cui al cd danno esistenziale....tipo si è chiusa in casa, non vede più nessuno, rifiuta i contatti sociali etc etc...

si certo te lo mando, ma tieni presente che oggi non lo rifarei più in quel modo, cmq poco male, nelle memorie ex 183 cpc all'inizio la si può prendere per le larghe....difatti è questo che detesto del civile, sono tutti grafomani logorroici. Nel penale si deve essere sintetici e più analitici, poche chiacchiere che se no il pm o gip ad esempio se dormeno o se incacchiano.....dammi un indirizzo mail privatamente, tanto l'avevo già purgato da tutti i dati sensibili.

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tiè ti anticipo la ricostruzione della dinamica del sinistro da parte attorea.....

A) RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA DEL SINISTRO

Ad una iniziale lettura del capo contenuto nella comparsa di risposta della parte convenuta, si riscontra un affermazione di principio sulla quale la parte attrice non può che concordare.

Si tratta infatti di richiamo alla incontestata facoltà dell' Organo Giurisdizionale Civile, pur in presenza di giudicato penale sui medesimi fatti di cui è chiamato ad occuparsi, di orizzontarsi, riguardo l'aspetto valutativo degli elementi fattuali acquisiti al processo, in direzione anche di diverse ipotesi ricostruttive, circa l'aspetto della responsabilità civile.

Dunque, nulla quaestio dalla parte attrice su tale premessa.

Codesta parte, tuttavia, ritiene, principaliter in relazione all'analisi degli elementi raccolti e acquisiti al processo penale, già vagliati da ben due gradi di giudizio,( in sede di tutela dei precetti penali sì, ma pur sempre tesi alla aderenza delle decisioni ai fatti), priva di ogni sostegno, anche in sede civile , l'ipotesi avanzata dalla parte convenuta nella comparsa di risposta.

Si tratta dell'ultima spiaggia, in certo senso, per salvare il salvabile, ovverossia la prospettazione di un concorso di responsabilità del Sig. V nel sinistro di cui ci si occupa.

Il V, lo si rammenta, è deceduto invece a causa esclusiva della condotta colposa tenuta dall' autista C in occasione dell'impatto subito dal motociclo su cui viaggiava la vittima.

Si ritiene che, senz'altro,

tenuto conto delle caratteristiche della intersezione tra Via G e Via dei P in Firenze

considerata la collocazione spazio- temporale dei testimoni oculari, Sig. P e Sig. M, id est il loro campo di percezione visuale,

sia privo di qualunque base critica il primo sbrigativo asserto di parte convenuta, che nega in radice la stessa possibilità fisica di percezione dei fatti , così come invece, con precisione e concordanza, li hanno ricostruiti i suddetti P e M.

A tale riguardo, sarà opportuno esaminare distintamente i punti rilevanti del resoconto di ciascuno dei due predetti.

a) Per quanto concerne la esperienza diretta del P, occorre far rilevare come il punto nodale del suo dichiarato non riguardi ciò che si poteva o non poteva vedere in Via dei P, bensì invece , come esattamente è stato sottolineato in sede di Appello Penale, abbia ad oggetto la percezione, nella sua finestra visuale prospettica , di un Autobus che “non ha frenato”, ancor più precisamente affermando che il suddetto mezzo di trasporto “si immetteva velocemente” in moto costante, ovviamente al centro della intersezione stradale.

Quid Pluris, dunque?

La deduzione che l'automezzo non si sia arrestato per rispettare il segnale di Stop appare logicamente più che convincente nel suo elevato fattore probabilistico.

Considerato che il mezzo TECNOBUS ELETTRICO, adibito dalla ATAF a mezzo pubblico, non ha certo le prestazioni di una Ferrari, è surreale pensarlo dotato di una accellerazione, in ipotetica partenza da fermo, tale da mostrarsi, nella visuale del P, come immettentesi già abbastanza velocemente al centro della intersezione, essendo appena ripartito.

Eppure, ancora una volta, il P specifica invece che “il transito del Bussino è stato ad una “VELOCITA' CONTINUA” e non in accellerazione come sarebbe stato normale in caso di partenza da fermo per quel tipo di mezzo condotto dal responsabile.

Sorvoliamo poi sui tentativi falliti di parte convenuta di provare un fantasioso repentino sorpasso sulla destra, del veicolo ( FIAT DOBLO') alla cui guida era il P, sorpasso che sarebbe stato effettuato dalla vittima del sinistro.

Anche qui è stata fatta sufficiente chiarezza dal suddetto: “Il motociclo si trovava davanti al mio furgone e procedeva regolarmente, NON ERA IN FASE DI SORPASSO.

Questo è ciò che sembra a codesta parte attrice rilevante nel presente giudizio circa ciò che è stato sperimentato dal P.

Ma si vuol anche sottolineare la sua coerenza, dato che egli ha riferito ,prima, i fatti percepiti visivamente, nella immediatezza del fatto, senza praticamente alcuno iato temporale, alla Polizia Municipale, prontamente recatasi sul luogo del sinistro.

Quindi con un vivido , fresco, disegno degli accadimenti in mente.

E, successivamente, li ha semplicemente precisati, in sede di Indagini Preliminari a fronte dei funzionari di PG delegati dal P.M.

b) In ordine invece al contributo informativo del M sarà opportuno rilevare come egli si trovasse in una collocazione spaziale più che sufficiente alla rilevazione visiva dell' evento costituito dal passaggio dell'automezzo in fase di velocità costante senza arrestarsi allo stop.

Non si può non rimanere stupiti dal superficiale, secco, giudizio della parte convenuta che addirittura nega che il M sia stato in grado di osservare alcunchè relativamente alla dinamica dell'incidente, quasi si trattasse di ipovedente.

Sarà necessario, ancora una volta, rammentare come colui il quale “non era in grado di vedere”, come sostenuto dalla parte convenuta,invece , in sede di Appello relativo al procedimento penale, venga dall' Organo Giurisdizionale definito come “soggetto sottoposto ad un collaudo con un fuoco di domande sul punto, evidentemente decisivo, se avesse visto passare il mezzo pubblico senza fermarsi allo stop”.

E' importante ancora notare come nel citato provvedimento giurisdizionale si qualifichino come “chiare” tutte le risposte fornite a fronte di ogni domanda, diremmo noi di ogni colpo di un tiro di sbarramento non da poco, chiarezza, ed anche attendibilità, che ha comunque condotto alla risoluzione su tutta la linea di ogni dubbio circa la dinamica dell'incidente e, naturalmente, circa la esclusiva responsabilità del C in qualità di conduttore del mezzo elettrico.

Per tornare alla sensazione di stupore , davanti alle asserzioni della parte convenuta, questa si accresce constatando che, sempre in Appello, l'unico fatto oggettivo circa il risultato ottenuto dalla difesa tecnica, a giudizio della Corte, risulta essere che “nulla è stato addotto nell'appello che realmente riguardi la attendibilità della testimonianza”.

Parole che oggi risuonano un po' come profetiche, considerata la reiterata assenza di “reali” elementi atti a conferire valore dimostrativo su quanto detto circa l'apporto conoscitivo del M ai fatti di causa.

Ricapitolando, dunque, entrambi i soggetti assunti a informazioni al momento del sinistro forniscono elementi più che sufficienti a concludere che il conducente dell'automezzo non abbia rispettato l'obbligo di fermarsi allo stop.

Nessuno dei due presenti ha percepito un azione di frenata dell'automezzo. Solo una continuità di marcia che non avrebbe dovuto esserci se davvero il bus si fosse arrestato allo stop.

Passando poi al contributo conoscitivo fornito dal personale di Polizia Municipale, si evidenzia in perfetta armonia con quanto ricavabile dalle fonti testimoniali, come, in primo luogo, non sia stata rilevata alcuna traccia di frenata riconducibile ai veicoli coinvolti ed , in secondo luogo, che il motoveicolo della vittima investito dall'automezzo risulta essere stato sospinto dal bus per metri 03,40.

Ciò rilevato si deve poi prendere in considerazione l'aspetto della “grave imprudenza” “determinante” imputata dalla parte convenuta alla vittima del sinistro, come fondamento dell'ipotesi di responsabilità concorsuale.

Nella prospettazione della parte convenuta si asserisce come “risulti probabile e del tutto logico,,

che il motociclo della vittima si sia portato, profittando di un rallentamento del veicolo del P ( FIAT DOBLO'), dovuto a “cortesia” in favore del mezzo pubblico, avanti al P stesso, con una subitanea e improvvisa azione di sorpasso a destra, per poi letteralmente piombare sull'incrocio.

Del tutto privo di riscontro e chiaramente smentibile appare il fantasioso sorpasso a destra che sarebbe stato effettuato dal V, in limine dell'incrocio.

Infatti, il conducente e fonte testimoniale P ha sempre linearmente spiegato che transitava la Via Ghibellina, PRECEDUTO, nel medesimo senso di marcia, dal motociclo, ad una distanza di ben 10 metri.

Afferma ancora il predetto, avanti la P.G, che il motociclo della vittima era A SINISTRA del suo furgoncino, trovandosi, relativamente alla carreggiata in prossimità dell' asse centrale.

Emerge che il motociclo, 10 metri più avanti, poteva essere perfettamente monitorato dal P, che infatti afferma di non avere visto il V compiere, in alcun modo, particolari spostamenti o manovre di tipo slalomistico.

Semplicemente il V procedeva correttamente, mantenendo costante la sua posizione.

Non si comprende, in conclusione, su cosa si fondi realmente la valutazione di elevata probabailità e di logicità di questa immaginaria azzardata ed improvvisa azione di sorpasso a destra per poi sbucare come un Kamikaze nell'intersezione luogo dell'impatto.

Non per niente la censura in sede di Appello Penale su tale fantasia è formulata nei termini di “forzatura difensiva” delle dichiarazioni del P.

Vieppiù dimostrata da un tentativo in extremis di sostenere che il predetto avrebbe taciuto addirittura di questo immaginario sorpasso a destra ( si vede che l'immaginazione vuol vincere ad ogni costo la partita a scacchi con la verità) .

Circa la condotta del conducente l'autobus elettrico, si afferma da parte convenuta, ancora senza argomentazione alcuna, che il mezzo si sia fermato allo stop, di poi lentamente ripartendo in accellerazione.

Contra, si evince chiaramente, sempre dalle fonti testimoniali, ma anche dai dati rilevati dalla Polizia Municipale, una univoca conclusione, così strutturata:

“il Bus non ha frenato, si è immesso velocemente”. ( Sommarie Informazioni del P alla P.G delegata dal P.M..)

“ho visto sbucare all'improvviso il bussino dell'ATAF”. (Sommarie Informazioni del P alla Polizia Municipale)

I veicoli “non hanno frenato entrambi”. ( Sommarie Informazioni del M alla Polizia Municipale)

l'iter deduttivo del P, circa il mancato arresto allo stop del bus, è valutato dall'Organo Giurisdizionale dell'Appello come positivamente dotato di valenza concludente, facendo capo alla premessa, tra le altre, che il transito del Bus è avvenuto a VELOCITA' COSTANTE E NON IN ACCELLERAZIONE.

Appurato allora che:

-la condotta di guida della vittima era corretta ed osservante le norme del Codice Stradale

-diversamente, il conducente dell'automezzo ha violato un preciso obbligo posto dal suddetto codice ed è risultato negligente in vigilando in relazione al fine di dover dare la precedenza alla vittima

-sgombrata ogni fumisteria circa la condotta della vittima , con ipotesi di nascondini tra veicoli e sorpassi azzardati a destra

quale base probatoria , quale fondamento, ha la tesi che i due veicoli siano stati condotti in modo tale da determinare un concorso di colpa tra la vittima e il conducente dell'automezzo?

A parere di codesta parte attrice, nessuna.

Anzi è fin troppo evidente che nella sua corsa a velocità costante l'automezzo abbia impattato contro il motociclo che normalmente procedeva dotato di precedenza.

E a riprova vale certamente l'azione di proiezione subita dal motoveicolo che è stato sospinto per diversi metri sul lastricato stradale.

Quanto infine alla presunta azione di frenata asserita dal C si rinvia a quanto esposto sopra, cioè al fatto che entrambi i testimoni oculari escludono di aver percepito frenata alcuna, non chè al fatto della mancanza assoluta di tracce di tali frenate come risultante alla Polizia Municipale, intervenuta sul luogo del sinistro.

E' dunque indubitabile semplicemente un fatto: se il convenuto avesse arrestato davvero allo Stop il suo automezzo e diligentemente vigilato sulla intersezione, l'impatto non si sarebbe prodotto.

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anche perchè, e lo dico da donna, è una gran strunzata.

e non infierire pure tu :Just Kidding:

lo so ero un cretinello molto più di quanto non lo sia adesso :Straight Face:

a mia difesa posso solo richiedere l'attenuante di una grave forma di romanticismo letterario frutto di educazione sentimentale fuori dal tempo :Ying Yang:

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un altro pezzetto va......

C) DANNO BIOLOGICO IURE HEREDITATIS

Nella comparsa di risposta della parte convenuta risulta affermato che “l'apprezzabile lasso di tempo” necessario per la trasmissione del diritto de quo loquimur dal patrimonio del de cuius a quello degli eredi non si sarebbe concretizzato, adducendo quale motivazione di una sua pretesa insussistenza il riferimento , in termini puramente riduttivi, alla settimana di vera agonia vissuta dal Sig. M V

In primo luogo appare quanto mai apodittica una simile affermazione , volta a negare un dato inconfutabile, risultante dal quadro clinico relativo alla vittima, in quella settimana.

E' evidente che se un individuo, colpito da gravi lesioni, come nel caso del Signor MV, si è sempre trovato in stato di piena coscienza dall'inizio alla fine della sua sofferenza, allora ha vissuto, vuoi da un punto di vista psichico, ma sopratutto da un punto di vista corporeo, una gravissima menomazione, tale da porsi, fin dal principio, e per più di sette giorni, come una definita e purtroppo definitiva ridottissima forma di esistenza umana.

Pertanto, tale profonda condizione di deminutio psico fisica, vissuta appieno dal V, appare senza dubbio alcuno accertata in tutta la sua portata devastante dell'interezza , pienezza, di vita della vittima.

In secondo luogo, sotto il profilo quantistico, del quantum temporale, si intende, se prendiamo in considerazione la visione dell'” apprezzabile lasso temporale “ che traspare ad ispirazione della parte convenuta, tutto sommato, questa equivale alla attribuzione di un significato francamente riduttivo, svilente tale fondamentale concetto, oltre che accompagnato da una certa qual dose di arbitrarietà.

Si nota anzitutto che la parte convenuta mostra di trovarsi poco a suo agio navigando in quella che definisce “interpretazione variabile della giurisprudenza”.

Non a caso si può notare che proprio sul punto della durata, sul quale si impernia la pretesa negazione del diritto de quo, non sono apportati riferimenti tali, a differenza di quanto a corredo dell'atto di citazione, da orientare verso un qualche sia pur minimo elemento testuale , suscettibile di prestare il fianco alla solita affermazione per la quale circa sette giorni , vissuti nelle condizioni del Signor Villani non rappresentano niente di niente dal punto di vista del danno biologico, che invece deve intendersi fisiologicamente sorto, acceduto al patrimonio del de cuius e, ipso facto, trasmissibile e trasmesso per via successoria.

Infatti, in relazione alla opportunità di offrire quella che a noi appare la più corretta rappresentazione ed applicazione del concetto di “apprezzabile lasso di tempo”, si riporta l'estratto di una pronuncia del Tribunale di Firenze del 26/01/96 (all. 2) secondo cui “in caso di lesioni mortali, alle quali abbia fatto seguito una morte non istantanea, è risarcibile e trasmissibile jure successionis il danno alla salute patito dalla vittima nell'arco di tempo intercorrente tra le lesioni e la morte, a condizione che l'intervallo fra le lesioni e il decesso sia apprezzabile: tale requisito si manifesta non tanto alla stregua di una dimensione quantitattiva (meramente temporale) quanto piuttosto qualitativa (idoneità al giudizio sulla perdita delle qualità personali).

Specifica poi il Tribunale che "ove questo significativo iato fra lesione e morte sia provato, non pare che la durata maggiore o minore dell’intervallo possa assumere rilievo pregnante sia nel senso dell’esistenza o meno del diritto [al risarcimento], sia in quello della sua consistenza. [...] Deve escludersi che possa assumere rilevanza (sia sotto il profilo dell’an che del quantum debeatur) il trascorrere di un intervallo temporale fra lesione e morte superiore a quello strettamente necessario alla configurazione del solo evento costituito dalla lesione del diritto alla salute. In particolare deve escludersi che sia necessario, affinché si determini la lesione del diritto alla salute, una durata dello stato di malattia tale da consentire il concreto esplicarsi delle conseguenze della menomazione sulla futura qualità della vita del leso"

Ancora sul punto della trasmissione del diritto de quo, il Tribunale di Bergamo, con Sent. n. 1338/98 del 29.10 / 21.11.1998(all.3) , stabilisce che "[...] proprio perché si tratta di diritti ereditari va subito detto che il danno biologico, come quello morale, era entrato a far parte del patrimonio del V. stante il tempo apprezzabile intercorso tra il sinistro ed il suo decesso, che è stato di sette giorni. Questo giudice condivide la tesi ormai maggioritaria secondo cui il danno biologico entra a far parte del patrimonio di ogni individuo ogni qual volta il decesso non avvenga immediatamente nel sinistro stesso.”

Pertanto, appare fondata la pretesa al risarcimento del danno biologico iure hereditatis e quantitativamente adeguata al gravissimo pregiudizio subito in vita dal de cuius.

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na zecca :He He:

mi dispiace deluderti se ti riferisci a uno stile legato a un'appartenenza politica... ma a 18 euro non ero schierata in nessun modo. quindi non è di questo che parlo.

(Ego, però...seriamente... lo dico per te: APRI LA MENTE )

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mi dispiace deluderti se ti riferisci a uno stile legato a un'appartenenza politica... ma a 18 euro non ero schierata in nessun modo. quindi non è di questo che parlo.

(Ego, però...seriamente... lo dico per te: APRI LA MENTE )

ma di fatti molte zecche si dichiarano proprio indipendenti (se non anarchiche), ignorando il fatto che in realta sono estremamente in simbiosi con le entità dalle quali credono di distinguersi. il fatto che prima o poi diventino comunisti, è solo una questione di desiderabilità sociale.

cmq onde evitare colpi a vuoto, te dicci che tipo eri a 18 anni e vediamo se ci si avvicina o meno alla zecca standard :Batting Eyelashes:

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questo mi sembra un deja vu di quella volta in cui hai scoperto che sono stata a un raduno del forum e non ti capacitavi perchè era un comportamento che non coincideva con la personalità che mi hai attribuito.

non faccio neanche la fatica di risponderti...

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