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Castrazione chimica


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Sì, vorrei riuscire a capire alcune cose:

1) E' possibile "usare un bambino per scopi sessuali" SENZA essere pedofili?";

certo è la cosa piu' comune quella che accade piu' spesso.

2) L'istinto pedofilo di per sé può fatalmente spingere prima o poi a usare una qualche forma di violenza su un bambino. Come prevenire, curare?;

no non è possibile. il crimine avviene sapendo che è un crimine ed è evitabile da chi soffre di questo disturbo.

3) Esiste una forma di pedofilia che è rivolta verso gli adolescenti, in Grecia era considerata normale, Socrate vale come esempio, in tempi moderni, notoriamente, Pasolini. Anche questo mi pare un argomento interessante da trattare;

è una questione conmplessa se si applicasse una legge che evita il plagio nei confronti dei minori si dovrebbe vietare anche il catechismo . per cui ciccia.

4) In ogni modo un pedofilo, se ormai non ha perso di vista il confine tra bene e male, vivrà in modo drammatico la sua situazione, per cui prima di stabilire le pene varrebbe la pena - come dicevo- di sforzarsi di esogitare rimedi, prevenzioni, cure, avendo alla base una conoscenza profonda delle origini del problema, a livello generale e caso per caso.

una persona che soffre di questa parafilia grave non perde affatto il senso dei confini tra bene e male. sa benissimo di commettere un crimine è perfettamente lucido e capace di intendere e di volere.

è pieno zeppo di persone che ne soffrono avendo problemi pazzeschi nell asfera sessuale ma che non hanno mai trasgredito le leggi , e cioè si sono limitati a sfogare le loro pulsioni usando le fantasie sessuali nella masturbazione.

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Comunque volevo segnalare questo articolo che ho trovato interessante, su molte cose avevo riflettuto anche io e ci ero già arrivato per intuizione (quindi sono di parte :LOL: . Comunque erano concetti semplici, tipo che si dovrebbero distinguere veri pedofili e solo gente fantasiosa):

http://www.psicoterapia-palermo.it/disturb...pornografia.htm

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X egocentrum forse non ti è chiaro che esiste un reato nell' utilizzare i minori a scopo sessuale da parte di un adulto.

forse non ti è chiaro che si tratta sempre di una cosa subita che spezza in modo drastico le fasi di sviluppo del minore.

come un fiore a cui spezzi il gambo.

la pedofilia è una parafilia ma è contemporaneamente un reato gravissimo.

anche il feticismo è una parafilia , ma non è un reato .

comunque la pedofilia è quell' insieme di fantasie impulsi sessuali e attrazzione nei confronti di minori a cui sono soggetti certi individui che non riescono a vivere altro tipo di sessualità se non questa.

non è facile confessarla per cui credo che le persone affette da questo disturbo raramente si rivolgano ad un medico psicologo.

ma, dalla fantasticheria erotica, sintomo chiaro del disturbo all' atto vero e proprio passa la differenza tra malato e criminale.

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dario, chi usa la pornopedofilia è complice di chi la fa.

non ci sono mezzi termini.

la pedoporno dipendenza mi pare una grande cretinaggine.

allora... : il crimine consiste nel abusare di minori o nel fruire di materiale in cui cio' avviene. -stessa cosa-

non offriamo il dito dietro cui nascondersi.

chi soffre di questo disturbo non è privo di coscienza.

e si divide in due categorie .. quelli che cercano giustificazioni e quelli che cercano cure.

E' necessario smetterla di criminalizzare chi soffre di questo disturbo e concentrarsi su chi con questo distrubo agisce in modo illegale ai danni di ragazzi o bambini.

il reato è di abuso di minore il disturbo è la parafilia denominata pedofilia.

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X egocentrum forse non ti è chiaro che esiste un reato nell' utilizzare i minori a scopo sessuale da parte di un adulto.  

forse non ti è chiaro che si tratta sempre di una cosa subita che spezza in modo drastico le fasi di sviluppo del minore.  

come un fiore a cui spezzi il gambo.  

la pedofilia è una parafilia ma è contemporaneamente un reato gravissimo.  

anche il feticismo è una parafilia , ma non è un reato .  

comunque la pedofilia è quell' insieme di fantasie impulsi sessuali e attrazzione nei confronti di minori a cui sono soggetti certi individui che non riescono a vivere altro tipo di sessualità se non questa.  

non è facile confessarla per cui credo che le persone affette da questo disturbo raramente si rivolgano ad un medico psicologo.  

ma, dalla fantasticheria erotica, sintomo chiaro del disturbo all' atto vero e proprio passa la differenza tra malato e criminale.

quindi, sarebbe reato anche donare felicità ai bambini...?

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l' erotismo/amore materno è una cosa .. l' abuso sessuale un altra.

il bambino è un perverso polimorfo come dice freud gode della fisicità a tutto tondo .. per cui riceve amore sesso dalla madre ma non è la stessa cosa se qualcuno si approfitta di questa condizione cosi' esposta per i propri fini malati.

spero di essere stato chiaro e spero di aver intuito la provocazione di fondo a cui alludevi.

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l' erotismo/amore materno è una cosa .. l' abuso sessuale un altra.  

il bambino è un perverso polimorfo come dice freud gode della fisicità a tutto tondo .. per cui riceve amore sesso dalla madre ma non è la stessa cosa se qualcuno si approfitta di questa condizione cosi' esposta per i propri fini malati.  

spero di essere stato chiaro e spero di aver intuito la provocazione di fondo a cui alludevi.

:roll:

e supponiamo i "fini malati" siano semplicemente: rendere felice il bambino?

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e supponiamo i "fini malati" siano semplicemente: rendere felice il bambino?

i fini malati sono appunto quelli che riguardano il piacere di chi abusa che a volte invece di essere una fisicità affettiva diveta un piacere sessuale.

la qual cosa viene subita dal minore e causa dei danni spesso gravissimi che segnano l' individuo per tutta la vita.

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Ospite LeGoLaS

non riesco a capire ciò che vuol dire egocentrum.......

a lui magari non sarebbe dispiaciuto.... boh...... :roll:

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ma, dalla fantasticheria erotica, sintomo chiaro del disturbo all' atto vero e proprio passa la differenza tra malato e criminale.

quindi, sarebbe reato anche donare felicità ai bambini...?

Tutto quello che posso dirti, è che se a 13 anni di età, quando prendevo ripetizioni da una stupenda trentenne, l'avessi trovata a letto nuda, sarebbero accadute cose turche. E avrei fatto DI TUTTO perché non me la togliessero mettendola in prigione!!!! Certo, ne avrei risentito psicologicamente. In meglio, moooolto in meglio!!! :LOL:

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A chi lo dici...mi fai venire in mente la mia insegnante di terza media d'inglese...ma lasciamo stare. Secondo me , un atto di vera pedofilia è quando si ha un rapportio sessuale con un bambino che non è ancora del tutto sviluppato sessualmente , in primis a livello fisico , e secondaraimante a livello psicologico...per intenderci , può esserci una differenza abissale tra uno che va con una bambina di 10 anni e uno che va con una di 13 , supponendo che in entrambi i casi le bambine siano "consenzienti"...a mio avviso , quando tenti di avere un rapporto sessuale con una persona fisicamente nettamente immatura , a livello fisico , per avere rapporti sessuali , non è biologicamente possibile che tu le stia facendo del bene. La stai portando a provare delle sensazioni ed emozioni che non è fisicamente ancora adatta a provare. Senza contare il fatto che il pene di una adulto di certo non potrà fare del bene alla vagina di una bambina di 10 anni o , peggio , meno. Credo che non ci sia molto altro da dire su questo. Per quanto riguarda i rapporti con ragazzine più grandi , ma fisicamente più mature...credo che si tratti di un tipo di pedofilia diversa , in qualche modo , meno grave , più "sensata" , se possibile...

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Dunque...Egocentrum, la pedofilia oltre che essere una vera e propria patologia è soprattutto un grave reato contro il minore.

Ricordo che la pedofilia non provoca nessuna "felicità" ma solo disastri e traumi gravissimi che si trascinano per tutta la vita.

Un saluto a tutti.

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l' erotismo/amore materno è una cosa .. l' abuso sessuale un altra.  

il bambino è un perverso polimorfo come dice freud gode della fisicità a tutto tondo .. per cui riceve amore sesso dalla madre ma non è la stessa cosa se qualcuno si approfitta di questa condizione cosi' esposta per i propri fini malati.  

spero di essere stato chiaro e spero di aver intuito la provocazione di fondo a cui alludevi.

:roll:

e supponiamo i "fini malati" siano semplicemente: rendere felice il bambino?

Non so se hai letto un racconto di Bukowski...mi sembra che sia tratto da "Compagno di sbronze" , il titolo deve essere "Il Demonio" o qualcosa del genere...parla di un tizio che si chiude in un garage con dei bambini di circa 7 - 8 anni e stupra la femminuccia mentre i due maschietti guardano. Non la picchia nè niente di simile , si limita a "farci l'amore". La bambina viene poi ricoverata in ospedale d'urgenza , con un emorragia in mezzo alle gambe che potrebbe farla secca nell'arco di poco tempo. Naturalmente sono gli altri due bambini che devono chiamare i genitori una volta che il Demonio ha finito di stuprare la bambina , perchè lei ha totalmente perso i sensi per il dolore.

Mi spiego?

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Ospite LeGoLaS

il davanti è predisposto per accogliere il pene, pensate al di dietro, in particolare nei maschietti :roll:

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Ragazzi, piano con le parole. per la precisione "razza di deficiente" è una locuzione che sconsiglierei di usare....e stavolta non era nemmeno rivolta a me.

La castrazione chimica induce,se non sbaglio, impossibilità di avere un'erezione, non di raggiungere un orgasmo. e,sempre se non sbaglio, è irreversibile. è una violenza bella e buona. non interviene in nessun modo su ciò che ha scatenato una tale violenza, su tutti i fattori psicologici che hanno portato all'atto incriminato. rende solamente impossibile fare del sesso. la trovo una cosa assurda, oltre che contraria ai principi sui quali è basata la funzione della pena in italia.

ricordiamoci che chi fa del male spesso ne ha ricevuto altrettanto. il che non significa accarezzargli la testolina e dirgli "povero, povero", ma significa che, pagando per i suoi delitti, riesca a superare anche il grosso disagio che si porta dietro.

nello specifico della pedofilia,se ne è discusso in Totem e Tabù, nel post "Le tre leggi della parafilia".

S.

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Ospite LeGoLaS

La castrazione chimica induce' date=' se non sbaglio, impossibilità di avere un'erezione, non di raggiungere un orgasmo.[/color']

niente erezione = niente orgasmo :wink:

god, non vorrei sbagliarmi :shock:

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ma l' interesse del soggetto affetto da pedofilia per i minoiri resta, troverà forme di piacere piu' complesse, forse piu' sadomasochistiche e molto piu' pericolose.

insomma secondo me è come creare un annibal letter in laboratorio.

generare mostri.. il sonno della ragione genera mostri lo diceva anche goya

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ma l' interesse del soggetto affetto da pedofilia per i minoiri resta, troverà forme di piacere piu' complesse, forse piu' sadomasochistiche e molto piu' pericolose.

insomma secondo me è come creare un annibal letter in laboratorio.

generare mostri..  il sonno della ragione genera mostri lo diceva anche goya

D'accordissimo.

Legolas, mi sa che sono stata confusa. intendevo dire che la castrazione chimica non impedisce solo di avere l'orgasmo, quindi di eiaculare, ma agisce a monte, impedendo del tutto l'erezione.

S.

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Legolas, mi sa che sono stata confusa. intendevo dire che la castrazione chimica non impedisce solo di avere l'orgasmo, quindi di eiaculare, ma agisce a monte, impedendo del tutto l'erezione.  

:shock:

MI DICHIARO FERMAMENTE CONTRO :shock:

cmq, tornandoal discorso della pedofilia, mi sembra di aver capito che la cosa sia una malattia, sia un reato, laddove viene praticato l'atto sessuale con un bambino fisicamente immaturo... va bene? :?:

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Legolas, mi sa che sono stata confusa. intendevo dire che la castrazione chimica non impedisce solo di avere l'orgasmo, quindi di eiaculare, ma agisce a monte, impedendo del tutto l'erezione.  

:shock:

MI DICHIARO FERMAMENTE CONTRO :shock:

cmq, tornandoal discorso della pedofilia, mi sembra di aver capito che la cosa sia una malattia, sia un reato, laddove viene praticato l'atto sessuale con un bambino fisicamente immaturo... va bene? :?:

Più nello specifico:

Legge 06/02/2006, n.38

Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia

Articolo 1

1. All’articolo 600-bis del codice penale, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a curo 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi”.

Articolo 2

1. All’articolo 600-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

“Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228”;

B) al terzo comma, dopo la parola: “divulga” è inserita la seguente:

“diffonde”;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164”;

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

“Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità”.

Articolo 3

1. L’articolo 600-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

“Articolo 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non ecce-dente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

Articolo 4

1. Dopo l’articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

“Articolo 600-quater. I. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Articolo 5

1. All’articolo 600-septies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”.

Articolo 6

1. All’articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:

“2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza”;

B) dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni”.

Articolo 7

1. All’articolo 609-septies, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), la parola: “quattordici” è sostituita dalla seguente: “diciotto”;

B) il numero 2) è sostituito dal seguente:

“2) se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza”.

Articolo 8

1. All’articolo 609-nonies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla linea, dopo le parole: “La condanna” sono inserite le seguenti: “o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale”;

B) al numero 1), dopo le parole: “elemento costitutivo” sono inserite le seguenti: “o circostanza aggravante”;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”.

Articolo 9

1. All’articolo 734-bis del codice penale le parole: “600-ter, 600-quater” sono sostituite dalle seguenti: “600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.l,”.

Articolo 10

1. All’articolo 25-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera B), dopo le parole: “600-ter, primo e secondo comma,” sono inserite le seguenti: “anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,”;

B) alla lettera c), dopo le parole: “e 600-quater,” sono inserite le seguenti: “anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.l,”.

Articolo 11

1. All’articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,” sono inserite le seguenti: “i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.l, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,”.

Articolo 12

1. All’articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: “delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo,” sono inserite le seguenti: “anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,”.

2. All’articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

“l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater. l del medesimo codice;”.

Articolo 13

1. All’articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: “del codice penale” sono aggiunte le seguenti: “, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice”.

Articolo 14

1. All’articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “600-ter, 600-quater,” sono inserite le seguenti:

“anche se relativi al materiale porno-grafico di cui all’articolo 600-quater.l,”.

2. All’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “600-ter,” sono inserite le seguenti: “anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,”.

3. All’articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “600-ter,” sono inserite le seguenti: “anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater 1,”.

Articolo 15

1. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al comma 1, quarto periodo, dopo le parole:

“articoli 575,” sono inserite le seguenti: “600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies,” e dopo le parole: “dagli articoli 609-bis,” sono inserite le seguenti: “609-ter,”.

Articolo 16

1. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dopo le parole: “600-quater,” sono inserite le seguenti: “anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,”.

2. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: “600-quater” sono inserite le seguenti: “, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,”.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all’articolo 600-ter, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.l del medesimo codice.

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:shock:

mentre finisco di leggere il noiosissimo codice penale, intervengo dicendo: ma siamo sicuri che possiamo considerare come GIUSTO quello che dice la legge?

:shock:

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mentre finisco di leggere il noiosissimo codice penale, intervengo dicendo: ma siamo sicuri che possiamo considerare come GIUSTO quello che dice la legge?

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Io lo ritengo giustissimo e dobbiamo rispettarlo, per un infinito rispetto per tutti i bambini.

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Io lo ritengo giustissimo e dobbiamo rispettarlo, per un infinito rispetto per tutti i bambini.

allora, io sono un bambino di 12 anni... mi piace la mamma di una mia amichetta, sto malissimo perchè non la posso avere, mi incomincio a tagliuzzare... a un certo punto mi vojo tagliare il "pipino", pero decido di farlo davanti alla donna che non posso avere, vado a casa di ella, mi tiro giu le mutandine, gli dico: o mi fai fare quello che vojo, o me lo tajo, e dico che sei stata te!!!

:shock:

la bella mamma cosa deve fare??

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