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Articolo 1 - Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

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on . Postato in Il Codice Deontologico degli Psicologi commentato articolo per articolo | Letto 11372 volte

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Iniziamo il lungo viaggio fra gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani con il commento all'articolo 1, a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini

il codice deontologico degli psicologi italiani commentato articolo1Articolo 1

Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi.
Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

Si tratta proprio di un ‘primo’ articolo.

E, come primo articolo, ci dice alcune cose ‘in premessa’ molto importanti.

  1. Le regole del Codice Deontologico sono vincolanti: tale loro forza discende dall’approvazione referendaria, in virtù della quale gli iscritti, o comunque la maggioranza di essi, hanno accettato di sottostare ai canoni stabiliti nelle norme deontologiche e si tramanda ai nuovi iscritti.

In ciò si sostanzia la differenza tra il Codice e le Linee Guida o le Raccomandazioni, che, pur godendo di tanta autorevolezza quanto più accreditati presso la comunità professionale sono gli enti o i singoli professionisti che le hanno redatte, non hanno di per sé natura coercitiva.

  1. Le regole del Codice Deontologico sono vincolanti per gli iscritti all’Albo degli psicologi: un Codice deontologico perimetra la sua giurisdizione a una specifica comunità professionale, non è una legge generale.

Potrebbe sembrare ovvio, ma non lo è affatto: basti pensare a quante segnalazioni di esercizio abusivo della professione da parte di altre figure professionali vengono inviate agli Ordini regionali degli psicologi.

Tuttavia, tali Ordini sono del tutto incompetenti a riguardo poiché le altre figure professionali, non essendo iscritte all’Albo degli psicologi, non sono soggette al controllo diretto da parte dell’Ordine.

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In ogni caso, tali segnalazioni non vengono lasciate cadere; anzi, l’Ordine, in quanto Ente pubblico nonché organo preposto alla tutela della professione, è tenuto a rimettere ogni eventuale notizia di esercizio abusivo alle Autorità competenti, cioè alla Procura della Repubblica.

Inoltre, in caso di rinvio a giudizio della persona incolpata di tale reato, l’Ordine può costituirsi parte civile nel processo.

Rientra pienamente nella competenza dell’Ordine, invece, la valutazione in termini deontologici di ogni condotta adottata dagli psicologi iscritti all’Albo che sia direttamente riconducibile all’esercizio della professione o comunque suscettibile di ripercuotersi negativamente sui generali principi del decoro e della dignità professionale.

  1. Costituirebbe quindi una forma di tutela la conoscenza degli articoli del Codice, al netto dell’obbligo deontologico sancito dal secondo comma di questo primo articolo.

Purtroppo, il Codice è vissuto nei suoi molti termini suggestivi e anche molto in termini di conoscenza culturale. Ma è vissuto molto meno nei suoi termini tecnici e come riferimento concreto a quello che praticamente dice riguardo al quotidiano esercizio professionale.

Molte delle domande che lo psicologo si pone a riguardo, a ben vedere trovano molto spesso già direttamente le risposte dentro l’articolato del Codice.

  1. L’ultimo comma di questo primo articolo, relativo alle forme on line della professione, ha costituito l’approdo più economico e funzionale di un lungo dibattito.

C’era chi proponeva di aggiungere una sezione apposita per la professione on line, chi proponeva di aggiungere ad ogni articolo un comma finale che lo declinasse in una sua eventuale dimensione on line.

Tale declinazione forse investe più direttamente gli aspetti tecnici e tecnologici di un eventuale esercizio professionale on line ma, forse, dal punto di vista deontologico, cambia poco.

Considerare che il Codice vale, allo stesso modo, per ogni esercizio professionale dello psicologo, già risolve un obbligo di vigilanza su tutto lo spettro degli esercizi professionali prefigurabili.

E, risolverla in un solo comma di un solo articolo, forse rende più ovvio considerare l’esercizio professionale on line come, a tutto titolo parte dell’esercizio professionale dello psicologo.

 

Settimana dopo settimana commenteremo tutti gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. L'appuntamento con il commento all'Articolo 2 è per la prossima settimana. Non mancate.

In questa pagina trovate tutti i commenti finora pubblicati!

 

(a cura del Dottor Catello Parmentola e dell'Avvocato Elena Leardini)

 

 

 


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Tags: psicologia codice deontologico catello parmentola elena leardini commenti

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