Il Protocollo CNOP-MIUR e gli psicologi nel contesto scolastico
di Catello Parmentola
CNOP e MIUR hanno firmato nel 2020 un Protocollo d'intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche. Evento molto positivo che però pone anche la necessità di alcune specifiche riflessioni.
Il 25 settembre 2020 il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha approvato il Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche.
Questo Protocollo ha costituito il migliore punto di equilibrio tra l’esigenza di garantire un’adeguata presenza degli psicologi in tutte le Scuole e le disponibilità del Ministero.
A seguito di tale Protocollo, è stata prevista l’emanazione di bandi a livello di singola Direzione scolastica.
Considerando che le Direzioni scolastiche sono 8000 e considerando –in proiezione- tutti i Plessi, gli Istituti e le Sedi alle stesse facenti capo, è facile dedurre che, dal punto di vista occupazionale, il Protocollo CNO-MIUR è stata una conquista di grandissima portata.
È meritevole di rientrare nel racconto della ‘storia recente’ della nostra professione, e non solo per quanto ha significato in termini occupazionali.
L’esposizione massiva degli psicologi nel contesto scolastico ha costituito, infatti, il nucleo di molte ri-considerazioni e ri-sagomature all’interno della comunità professionale ed ‘ha imposto’ vari temi nel dibattito corrente.
Uno di questi ha riguardato l’articolata gamma delle attività, degli esercizi e delle prestazioni professionali richiesta allo psicologico in ambito scolastico.
La loro afferenza a tipologie e categorie molto diverse ha costituito una complessità e una difficoltà, poiché erano richiamate misure giuridiche, deontologiche e tecnico-professionali anch’esse molto diverse.
Inoltre, il Contesto Scolastico è reso particolarmente complesso e ‘scivoloso’ dalla compresenza di molti altri attori, dalla compresenza di molte norme di contesto e generali con norme riferibili alle specifiche professioni, la compresenza di codici e paradigmi del contesto con codici e paradigmi della professione psicologica.
Altra criticità è stata costituita dal fatto che ogni obbligo normativo (in primis il Consenso Informato da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, trattandosi di prestazioni rivolte ai minori) deve essere espletato su grandi numeri con conseguenti grandi difficoltà operative.
Infine, un’ultima criticità è stata costituita dalla circostanza che l’impegno ed ogni espletamento abbiano iniziato a svolgersi in piena pandemia, con tutti i distanziamenti e le regole previsti dai Decreti governativi.
Di tutte queste criticità, quella forse più ‘sentita’ dagli psicologi è stato proprio quella relativa all’acquisizione –su grandi numeri- del Consenso Informato per gli esercizi professionali rivolti ai minori.
Il Consenso Informato per gli esercizi professionali rivolti ai Minori
Innanzitutto è importante che le preoccupazioni formali non facciano troppo velo alla sostanza professionale del Consenso Informato.
Il Consenso Informato è un nucleo importante dell’edificazione di una bella relazione professionale: la qualifica, la sostanzia, la chiarisce, la tranquillizza, la protegge.
Media adesione consapevole e corretto governo da parte di ogni attore della relazione professionale.
Gli psicologi dovrebbero quindi avere una positiva disposizione verso le misure sostanziali e professionali del Consenso Informato.
Ovviamente il Consenso Informato ha anche delle sue misure formali che riguardano fondamentalmente i suoi contenuti da un lato ed i modi in cui viene acquisito e, soprattutto, documentato e conservato dall’altro.
Il Consenso Informato per gli esercizi professionali rivolti ai Minori va acquisito dallo psicologo e va acquisito da entrambi i genitori, da entrambi gli esercenti la Responsabilità Genitoriale.
Questi due punti non sono eludibili, non ci sono Prèsidi o Consensi generici alle attività previste nei Documenti di Programmazione che tengano: il Consenso Informato lo deve acquisire lo psicologo e deve acquisirlo da entrambi i genitori, anche per curarne la sostanza relazionale e professionale.
Il rispetto della Legge tuttavia non deve mai intendersi come punto di arrivo bensì come punto di partenza.
Tra misura professionale da un lato e misura giuridica dall’altro (nel perimetro che la Legge descrive), può muoversi una soggettiva ricerca etica: la misura deontologica.
Per verificarne la plausibilità abbiamo la possibilità di sottoporre al Giurista alcuni margini di riflessione e di ‘movimento’ deontologico. In questa sede ne introduciamo 3.
- Il fatto che la Legge 3/2018 abbia reso la figura dello psicologo una figura sanitaria non implica che tutti i suoi esercizi professionali abbiano sempre uno stesso grado di sanitarietà.
È plausibile che un incontro pubblico sulla sicurezza viaria possa avere un grado di sanitarietà diverso da un colloquio clinico individuale e che quindi possa richiedere non un Consenso Informato Sanitario ma, magari, un Consenso Informato con un diverso grado quantitativo e qualitativo di strutturazione delle informazioni.
Gli esercizi professionali dello psicologo scolastico sono molti e molto diversi: è plausibile che non siano tutti sanitari nella stessa misura e che almeno quelli relativi alla Formazione – Informazione possano non prevedere lo stesso Consenso Informato Sanitario richiesto dagli esercizi strettamente clinici. - Gli Sportelli Psicologici a Scuola, così come i Consultori Adolescenti dei Servizi Materno-Infantile, sono stati concepiti apposta per intercettare quelle Domande dei Minori che non possono essere poste nel contesto familiare.
Sarebbe paradossale se la Domanda del Minore non potesse avere un primo libero accesso senza passare dal contesto familiare perché toglierebbe allo Sportello Psicologico il suo senso primario.
È quindi del tutto logico e sensato il diritto del Minore ad un ‘primo accesso’ libero , fermo restante che subito dopo l’ascolto della Domanda, qualunque passaggio successivo, qualunque presa in carico richiede il Consenso Informato degli esercenti la Responsabilità Genitoriale.
Chiarendo alle parti e, soprattutto, rassicurando il Minore, che il Consenso Informato è esclusivamente all’effettuazione della prestazione professionale.
E che non coinvolge nessun altro soggetto nella sua relazione con lo psicologo e nel merito dei contenuti che restano assolutamente protetti e riservati. - Il più ampio e significativo margine di ‘negoziazione’ deontologica scaturisce da una più chiara distinzione tra le misure formali dei contenuti del Consenso e quelle dei suoi modi di acquisizione, documentazione e conservazione.
Gli psicologi tendono ad essere troppo rigidi nei modi di acquisizione del Consenso Informato e mettono invece spesso in discussione i suoi contenuti formali.
Dovrebbero fare esattamente il contrario, essendo i contenuti formali molto più vincolati giuridicamente dei modi di acquisizione.
I modi di acquisizione hanno margini di flessibilità per tre diversi motivi: il primo più contingente, il secondo più afferente al Diritto, il terzo direttamente descritto nella Norma.
Il motivo più contingente è legato alla pandemia ed ai distanziamenti che hanno costretto a riflettere la materia con maggiore flessibilità, valutando quali aspetti potere riconsiderare.
Il motivo afferente al Diritto è che il Consenso Informato è un Atto di Disposizione di Diritti già di per sé produttivo di effetti giuridici, che non ricava, quindi, la sua legittimità dai modi di acquisizione.
I modi di acquisizione non sono legati alla validità del Consenso ma solo alla sua dimostrabilità.
Anche la forma scritta era richiesta solo perché l’Atto, già valido, fosse dimostrabile.
La prassi di raccogliere e documentare il Consenso in forma scritta si è, invece, affermata al punto da essere scambiata per un elemento formale imprescindibile, al punto di essere anteposta come misura vincolante, sia al Consenso che alla Prestazione ed alla stessa effettuazione della Prestazione.
I modi acquisizione dovrebbero essere valutati solo su una misura: la sicura garanzia di dimostrabilità del Consenso Informato acquisito: quindi, a tal fine, più importante del modo in cui viene acquisito, è il modo in cui viene documentato e conservato.
Il motivo direttamente descritto nella Norma è all’art. 1.4 della Legge 219/2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) che prevede che il Consenso Informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni.
Già la Legge, quindi, è ‘aperta’ ai modi e agli strumenti più consoni alle condizioni del paziente.
E già prevede alternative alla forma scritta (o attraverso videoregistrazioni…), con riferimento alla documentazione del Consenso Informato.
È plausibile che, con i distanziamenti imposti dalla pandemia, si siano dovute immaginare anche ulteriori e diverse possibilità in tal senso.
È sempre importante però che qualunque prassi meno consolidata sia confortata da un parere legale perché magari, pur garantendo bene la dimostrabilità del Consenso Informato, potrebbe presentare qualche altra difformità sotto qualche altro aspetto.
Come anche è importante sentire qual è la valutazione del giurista riguardo ai tre margini di riflessione e di movimento ‘deontologico’ che sono stati ipotizzati.
La Psicologia scolastica, per l’esposizione massiva degli psicologi e per i dibattiti molto intensi che ha ‘eccitato’ attorno a questi punti sopra trattati, ha molto informato la storia recente della comunità professionale, dal 2020 in poi.
(articolo di Catello Parmentola)
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