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Articolo 17 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

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Anche questa settimana proseguiamo su Psiconline.it, con l'art.17 (segreto professionale e tutela della Privacy), il lavoro di analisi e commento, a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini, che ci introduce al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 17 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 17

La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.

Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.

Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale.

Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

Il primo comma di questo articolo, La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale, è massimamente spinoso per lo psicologo.

Lo psicologo è infatti strutturalmente riservato: come abbiamo visto, ‘tende a non dire’ perfino quando è previsto, e dice ‘lo stretto necessario’, quando è dovuto.

Ma storicamente, adesso per fortuna molto meno, non ha lo spiccato senso del formale di altri professionisti poiché non ha molto a che fare con il tangibile: tratta la comunicazione e la relazione, attraverso le parole, le emozioni e i sentimenti o almeno così potrebbe rischiare di ritenere.

Invece tutte le premesse formali sono ineludibili: solo la forma può liberare con tranquillità il processo.

La relazione inizia con Contratto Terapeutico e Consenso Informato, con molti obblighi normativi da espletare, con un impianto giuridico, amministrativo, fiscale da contemplare.

Allo stesso modo, lo psicologo –sempre molto riservato- tende a dimenticare che il suo ‘non dire’ è una dimensione molto più vasta e complessa della sua personale riservatezza.

Dentro e fuori l’esercizio professionale, lo psicologo può dire o non dire attraverso mille diversi modi, corpo, abbigliamento e gesti, modi di promozione, atteggiamenti, sagomatura di target, cifra identitaria.

Ogni aspetto può essere più o meno controllato, più o meno coerente, più o meno ben governato.

Tornando alla riservatezza, potrebbero ‘dire’ impropriamente le sue carte: a che vale che lui sia personalmente riservato se poi le informazioni sono esposte su ‘documenti al vento’, appunti mal custoditi e accessibili?

È una nota dolente: lo psicologo mediamente non drammatizza abbastanza la questione della tenuta protetta e della custodia della sua documentazione professionale.

Si sposta con le carte addosso, è carente riguardo a codificazioni e criptografia, non bada alle caratteristiche e ai requisiti delle infrastrutture, non si assicura che le carte siano chiuse in sicurezza.

C’è sempre troppa accessibilità a bassa soglia e gli standard di riservatezza sono sempre molto appuntabili sia con riferimento ai requisiti tecnici richiesti sia con riferimento alle Norme previste.

A tale riguardo, sarebbe il caso che lo psicologo fosse intanto molto più informato e, in conseguenza, molto più ottemperante: lo soccorre, in tal senso, tutta la mole di informazioni e indicazioni ormai agevolmente reperibili, anche in rete, e curati soventi dagli stessi Ordini professionali.

La prescrizione che tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, non ha per lungo tempo evocato particolari complessità e non ha sollecitato molta riflessione deontologica, poiché ispirata a condivisi principi generali.

Tuttavia, la previsione fatto salvo quanto previsto da norme specifiche si è rivelata quanto mai prudente dato che, nei vent’anni trascorsi dall’estensione del Codice, sono intervenute nuove norme di rango superiore ad articolare il quadro generale del discorso.

Gli interventi legislativi intervenuti negli ultimi anni in tema di tutela nella custodia dei dati personali altrui - tra questi basti citare il più recente, il Reg. EU 2016/679 - pur presentando l’indiscutibile pregio di avere tracciato confini precisi e di avere sollecitato grande attenzione sul tema, hanno altresì lasciato spazi di incertezza interpretativa.

In particolare, la conservazione dei dati uno volta raggiunto lo scopo per cui furono raccolti resta una delle note più dolenti, soprattutto per il libero professionista privato titolare di tali dati.

Il principio generale fissato dalla normativa sulla Riservatezza è ispirato al prioritario fine di esporre il meno possibile i dati personali altrui al rischio di una loro violazione e, quindi, pone in capo al Titolare l’onere di fare sì che, una volta cessata l’obiettiva necessità non solo di utilizzare tali dati, ma altresì di ricondurli ad una specifica persona, essi vengano cancellati o anonimizzati.

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In ogni caso è il Titolare che deve fissare il periodo di conservazione dei dati (cd. data retention) e stabilire i criteri da utilizzare per determinare tale periodo; nel procedere in tale attività, il Titolare non potrà non tenere conto di espressi obblighi di legge o di intervenuti, ove consentiti, particolari accordi contrattuali con l’interessato. Allo stato, risulta ancora non chiarito, se e in quale misura egli possa altresì tenere conto di propri interessi e/o potenziali diritti, quali – primo fra tutti – il diritto di potersi validamente difendere in caso di contestazioni circa le proprie prestazioni oppure di vera e propria lite giudiziaria.

Inoltre, non possono essere trascurati, tra i criteri di valutazione del periodo di conservazione, gli obblighi che incombono sul titolare in materia fiscale.

Un’altra questione rimasta aperta riguarda l’obbligo a che lo psicologo provveda perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale.

Questo comma è uno di quelli che risente maggiormente dell’età.

Che la protezione, in caso di sua morte o di suo impedimento, sia affidata ad un collega, ci pare riferibile a un tempo in cui erano pochi i colleghi, poche e semplici le carte e poco e niente era considerata la questione di quando e come tale affidamento potesse ritenersi formalmente appropriato.

D’altronde gli Ordini potevano essere strutturalmente in grado di fare fronte agli affidamenti prevedibili per quella piccola comunità professionale che gli psicologi costituivano vent’anni fa, non certo a quelli prevedibili oggi che gli psicologi sono più di centomila.

Noi riteniamo che questa materia non possa essere lasciata vaga e imprecisata, abbia bisogno di una codificazione formale che sia di riferimento stabile e costante per tutta la comunità, che costituisca un criterio unitario ed omogeneo.

Pensiamo che debba essere previsto la figura di un ‘curatore’, un collega esperto della custodia documentale che non si limiti alla tenuta ma si estenda all’esercizio di tutte le responsabilità eventualmente, di volta in volta, convocate.

Le attività pregresse interrotte, per morte o impedimento, possono infatti avere ricadute sui tempi successivi (pensiamo alle dichiarazioni fiscali dell’anno successivo, o a fasi processuali successive che continuano a richiedere documentazione…).

Non si tratta dunque solo di un affidamento più o meno romantico al collega più fidato: si tratta di una responsabilità che viene assegnata da un lato e assunta dall’altra, attraverso formali passaggi di consegna con requisiti stabiliti ed avendo una riconosciuta qualificazione formale a riguardo e con degli impegni codificati nel tempo, compresa la fine della conservazione di ogni atto giunto alla scadenza dei 5 anni, con criteri codificati anche per l’eliminazione dei documenti scaduti.

A nostro avviso, questa questione del curatore è assolutamente da affrontare: intanto, ci si chiede davvero che fine abbiano fatto le carte di tutti i colleghi deceduti in questi decenni tragicamente, senza avere avuto il tempo di preordinare delle azioni riguardo alle carte professionali.

Temiamo che tali carte, il più delle volte, siano restate selvaticamente esposte a scelte casuali di chi se l’è ritrovate -prima o poi, nei più diversi contesti- per le mani.

L’ultimo comma dell’articolo in esame prevede che Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

Ogni qualvolta che lo psicologo si ritrova professionalmente oltre sé, il proprio perimetro, rischia di dimenticare che ciò che vale per sé deve valere per tutto il contesto in cui sta operando.

Altrimenti è semplicemente inutile la sua personale tenuta a principi che poi scappano da tutte le parti intorno a lui.

Abbiamo visto come nei Gruppi si deve trovare il modo di potere condividere lo stesso standard di riservatezza.

L’abbiamo visto con riferimento a tutte le forma di collaborazione nei più diversi ambiti, clinici, formativi, pubblicistici ecc.

Lo vediamo qui con riferimento alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione.

Gli standard di riservatezza debbono essere allo stesso modo garantiti sempre.

Cambiano ovviamente, nei diversi contesti, i requisiti tecnici che infrastrutture e procedure debbono possedere per garantire questi standard.

Bisognerebbe ogni volta informarsi e aggiornarsi circa questi requisiti tecnici, altrimenti, pur volendo ottemperare alla riservatezza, non si può farlo bene perché non si conoscono i requisiti tecnici che deve avere per esempio lo schedario per essere a norma.

Vale per i sistemi informatici, per la criptografia, per i modi di trasmissione dei dati ecc: ogni contesto prevede specifiche conoscenze di requisiti tecnici.

 Questo è un problema poiché non si tratterebbe sempre di conoscenze nelle nostre corde bensì di competenze trasversali.

Ma sono competenze ineludibili e, d’altronde, tutti noi siamo quotidianamente immersi nelle competenze trasversali: pensiamo che per attivare un esercizio professionale, bisogna pregiudizialmente ottemperare ad oltre 10 obblighi normativi, e poi bisogna saperne di cose fiscali, informatiche, le lingue.

Questa digressione su una nota dolente per lo psicologo (ora molto meno di prima), la competenza trasversale, è quanto mai appropriata qui poiché la costituzione ed l’uso di sistemi di documentazione, ne convoca –dal punto di vista tecnico- più d’una.

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Come anche ne convoca più d’una di competenze trasversali  la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

Da un lato, qui ci interessa il richiamo deontologico alla riservatezza in ogni contesto compreso questo, dall’altro sappiamo che per ottemperare è indispensabile essere appropriati riguardo a conoscenze tecniche specialistiche o, quanto meno, avvalersi delle competenze necessarie acquisite da altre figure.

E allora non possiamo che estendere il richiamo deontologico anche al dovere di una competenza adeguata rispetto a quello che professionalmente si maneggia, in questo caso, i sistemi di documentazione e la ‘costruzione’ tecnica delle garanzie di tutela.

Il richiamo deontologico al dovere di acquisire cognitivamente i requisiti tecnici che ogni volta debbono essere ricercati e assicurati ad infrastrutture e procedure, per garantire adeguati standard di riservatezza in ogni contesto professionale.

 

Settimana dopo settimana prosegue il nostro commento di tutti gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. L'appuntamento è per la prossima settimana con il commento all'Articolo 18. Non mancate.

In questa pagina trovate tutti i commenti finora pubblicati!

 

(a cura del Dottor Catello Parmentola e dell'Avvocato Elena Leardini)

 

 

 


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Tags: psicologia codice deontologico catello parmentola elena leardini Codice Deontologico degli Psicologi Italiani articolo 17

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