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Articolo 2 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

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Proseguiamo il lavoro di commento al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini, con l'articolo 2

il codice deontologico degli psicologi italiani commentato articolo2Articolo 2

L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.

La Legge 56/89, istitutiva della professione psicologica, all’articolo 26, indica quali siano le sanzioni previste nel caso di deroghe deontologiche, di condotte che violano l’articolato giuridico-formale del Codice.

Lo schema sanzionatorio è quello classicamente previsto e di generale riferimento per ogni contesto assimilabile ed è qui riportato di seguito:

  1. Avvertimento - semplice diffida a non protrarre la condotta scorretta né a ricadere nella mancanza commessa;
  2. Censura - dichiarazione di formale biasimo per la scorrettezza compiuta;
  3. Sospensione dall’esercizio professionale per un periodo non superiore a un anno - inibizione temporanea ad esercitare la professione;
  4. Radiazione - espulsione dall’Albo professionale, con il conseguente divieto di esercizio dell’attività professionale.

Allo stato queste sono le sanzioni vigenti e a queste debbono riferirsi le procedure disciplinari di ogni Ordine degli psicologi.

È accaduto che colleghi sanzionati, con la sospensione o addirittura con la radiazione, abbiano cercato di eludere tali misure con dei caos perfettamente organizzati: re-iscrizioni presso Ordini di altre regioni, quando non di altre Nazioni, ecc.

Si sono verificate situazioni estremamente caotiche perché, essendo la professione psicologica giuridicamente ordinata a livello regionale, tutti i Repertori nazionali hanno spesso posto problemi di tenuta giuridico-amministrativa.

Sono sorte nel tempo incertezze riguardo autorità, competenza e responsabilità dal parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine, così come sui termini in cui prevedere dal punto di vista formale tutti gli Elenchi nazionali indispensabili ad una vigilanza compiuta su tutto il territorio nazionale.

Solo negli ultimi anni, si è lavorato bene su questo: le cose sono migliorate, il controllo si è fatto più puntuale ed è diventato più difficile eludere le maglie sanzionatorie ‘sgattaiolando’ tra un Ordine regionale e l’altro.

L’art. 2 C.D. è una norma deontologica di chiusura.

Si intende, con tale espressione, indicare una previsione normativa di carattere generale che consente di includere, nel novero di tutte le condotte sanzionabili, anche quelle non espressamente descritte nel Codice, perché non prevedibili; questo, a condizione che tali condotte ledano in ogni caso i beni protetti, cioè il decoro, la dignità e il corretto esercizio della professione.

Come ogni norma di chiusura, l’art. 2 C.D. pone un grave problema di eventuale contrasto con il principio di legalità (nulla poena sine lege), in base al quale nessuno può essere giudicato e, tantomeno, punito per un fatto che non sia espressamente previsto come non lecito, né con pene o sanzioni che non siano prestabilite.

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Per lungo tempo, si è ritenuto che tale principio, previsto dall’art. 1 del Codice Penale, non dovesse trovare rigorosa applicazione anche in ambito deontologico: addirittura, il comportamento di appartenenti a professioni riconosciute e di antica tradizione è stato vagliato in sede di procedimento disciplinare anche in assenza di una vera codificazione deontologica a livello nazionale, oppure attraverso un ampio ricorso all’analogia, cioè all’applicazione estensiva ad un comportamento ritenuto illecito ancorché non espressamente disciplinato di norme previste per casi simili o materie analoghe .

Fattasi strada la convinzione che si rendesse necessaria una maggiore garanzia per l’incolpato, ma altresì il compimento di un importante passo avanti nella costruzione di un’identità professionale più delineata, anche l’Ordine degli Psicologi è giunto all’approvazione di un proprio Codice Deontologico nel 1998.

La soluzione adottata ha cercato di contemperare l’adesione al principio di legalità con l’obiettiva circostanza che non sia possibile garantire un’effettiva e costante applicazione del codice nel tempo senza prevedere una clausola generale che consenta di renderlo estensibile anche a condotte non tipizzate, ma comunque capaci di compromettere in maniera diretta e evidente l’immagine della professione ovvero rappresentare un comportamento lesivo del diritto alla salute psicologica dell’utente.

Naturalmente, un’eventuale procedimento disciplinare basato sulla contestazione dell’art. 2 C.D. comporterà, per il Consiglio procedente, un particolare impegno in sede di motivazione della decisione.

Non è da escludere, inoltre, che l’art. 2 C.D. – così come lo stesso impianto del codice – possa essere in futuro rivisto in senso più rigoroso e si tenti di vincolare maggiormente la discrezionalità del giudizio disciplinare e limitare il ricorso all’analogia, così come già avvenuto per il Codice deontologico degli Avvocati.

Tuttavia, è nostro parere che non potrà mai giungersi ad una completa ed esaustiva tipizzazione di tutte le condotte illecite e, pertanto, permarrà sempre la necessità di una norma di chiusura che, per quanto elastica e di difficile applicazione, dimostra il proprio pregio laddove consente di sottoporre al vaglio disciplinare condotte che altrimenti rimarrebbero impunite.

 

Settimana dopo settimana commenteremo tutti gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. L'appuntamento con il commento all'Articolo 3 è per la prossima settimana. Non mancate.

In questa pagina trovate tutti i commenti finora pubblicati!

(a cura del Dottor Catello Parmentola e dell'Avvocato Elena Leardini)

 

 


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Tags: psicologia codice deontologico catello parmentola psicologi italiani elena leardini commento Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

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