Protocollo CNOP-MIUR, Bandi e articolo 26 del Codice Deontologico degli Psicologi
Brevi considerazioni sul Protocollo CNOP-MIUR per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche e sue implicazioni/intersezioni con il Codice Deontologico.
di Catello Parmentola
Come tutti i colleghi sanno, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha stipulato un Protocollo con il Ministero Istruzione Università e Ricerca per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche.
Ci sono stati quindi degli Avvisi Pubblici che hanno riguardato massivamente i colleghi psicologi.
Sono stati riguardati così tanti colleghi che, inevitabilmente, sono state esposte molte diverse soggettive condizioni professionali, con tanti piccoli o grandi pregressi o contemporanei esercizi.
Si sono prefigurati anche scenari complicati che, diversamente valutati, hanno pure esposto ad incompatibilità ed esclusioni dai Bandi.
A riguardo, una questione centrale è stata l’interpretazione dell’articolo 26 del Codice Deontologico degli psicologi, ricorrentemente evocato come ‘pezza d’appoggio’ per le esclusioni.
Per esempio, è stato escluso qualche collega psicologo perché insegnante o diversamente impegnato in altro ruolo presso lo stesso Istituto riguardato dal Bando cui partecipava.
ll comma dell’art. 26 evocato è quello che recita ‘Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza… …qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia’.
Il riferimento dell’art. 26 è ad un rapporto precedente con lo stesso specifico soggetto, potenziale fruitore poi di una prestazione professionale: è di tutta evidenza che non può esserci uno stesso tipo di coincidenza tra una precedente funzione professionale -per esempio l’insegnamento- rivolta ad una comunità o ad una sua quota e il rapporto da psicologo con uno specifico utente; un target o un bacino potenziale non possono nella previsione formale- venire considerati coincidenti con il singolo soggetto eventualmente fruitore della prestazione.
Fra l’altro, stiamo parlando appunto solo di una eventualità, non è detto che afferiscano allo sportello psicologico gli stessi soggetti che, nel caso dell’insegnante, si hanno o si sono avuti come alunni.
Ma, soprattutto, l’articolo 26 non ha mai escluso tout court ruoli professionali nel caso siano intercorsi precedenti rapporti: li esclude solo nel caso in cui la loro natura possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.
Non credo potrà comunque mai essere nelle prerogative di un Preside valutare, addirittura pregiudizialmente, la potenziale misura compromissoria della natura di un precedente rapporto su una prestazione professionale, quale quella psicologica, di cui non ha alcuna competenza.
Quindi, la mia interpretazione dell’art. 26 del Codice Deontologico mi fa ritenere che, un’eventuale esclusione dai Bandi, non possa avvenire utilizzando tale articolo; mi fa ritenere non un uso bensì un abuso l’utilizzo dell’art. 26 a tale fine.
Un altro punto confusivo (mi è capitato di sentire anche questo) è cercare connessioni o rimandi tra l’improprio utilizzo dell’articolo 26 C. D. e il punto b del secondo comma dell’articolo 2 del Protocollo CNOP-MIUR, laddove si sancisce l’impossibilità per tutta la durata dell’incarico di stabilire rapporti professionali di natura diversa… …con il personale scolastico, gli studenti e i familiari degli Istituti in cui si presta il supporto psicologico.
Questo punto del Protocollo è sacrosanto ma non c’entra con l’art. 26 ed il suo utilizzo per escludere colleghi dal Bando.
Questo Punto del Protocollo è riferito a colleghi che il Bando l’hanno già vinto, sono stati selezionati e già sono operativi.
Non si riferisce –come l’art. 26- ad eventuali rapporti precedenti ma ad eventuali rapporti professionali successivi.
È un punto sacrosanto per far sì che, con il personale scolastico, gli studenti e i familiari degli Istituti in cui si presta il supporto psicologico si operi solo in tale ambito.
E che lo Sportello scolastico non sia utilizzato surrettiziamente per procacciare ‘clienti’ per i propri studi privati, con una inevitabile contaminazione della sua cifra istituzionale.
Se si mischiano aspetti, livelli ecc., poi si confonde il senso delle norme, si interpretano e si applicano impropriamente.
Spero che queste mie considerazioni possano aiutare i colleghi a chiarire meglio questi argomenti con i Presidi.
Cercando sempre di evitare contenziosi perché gli esiti potrebbero diventare insondabili qualora sulle cose deontologiche si posassero sguardi giuridici capaci di coglierne solo quote parti.
Ma questo sarebbe un altro discorso, troppo lungo da affrontare qui.
(a cura del Dottor Catello Parmentola,
Componente della Commissione Deontologica e Osservatorio Permanente del Codice Deontologico del CNOP)
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Tags: CNOP codice deontologico MIUR