Articolo 12 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato
Prosegue, con l'art.12, il lavoro di commento al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini.
Articolo 12
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.
Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione.
Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.