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Articolo 12 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

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Prosegue, con l'art.12, il lavoro di commento al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini.

Articolo 12 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 12

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.

Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione.

Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Questo Articolo, come anche il precedente e - come vedremo - il successivo, ci ritroviamo ad apprezzarlo sempre di più nel corso del tempo.

Si tratta di articoli che ‘orientano’ un corretto bilanciamento verso il Segreto Professionale, nonché del giusto rapporto tra regola ed eccezione.

Questo corretto bilanciamento è non solo meritorio, ma vieppiù necessario: nell’atmosfera generale che informa i giudizi e i vissuti dello psicologo, si sente ‘pesantemente’ un ansioso e attanagliato sbilanciamento verso non meglio precisati ‘obblighi’ che, di fatto, si traducono in forme di rivelazione a terzi di fatti, notizie ed informazioni coperte da segreto, ma rese note in forza di motivi non sempre giustificabili.

In altre parole, è dato di talora di assistere ad un’inspiegabile inversione del rapporto regola/eccezione: situazioni in cui lo psicologo, sebbene certo in buona fede, ma tuttavia errando, ritenga maggiormente ‘dovuta’ una rivelazione (ad esempio, nella redazione di una relazione richiesta da uno solo dei componenti di una coppia presa in carico, oppure nel rispondere ben oltre i limiti necessari per fornire compiuto riscontro a domande poste in sedi processuali).   

Dell’obbligo di denuncia e di referto, nonché di particolari (ed eccezionali) ipotesi di deroga al segreto, ne parleremo specificamente nel commento al prossimo Articolo. Ciò che qui ci preme sottolineare è che il necessario corretto bilanciamento informa coerentemente tutti e tre (11, 12 e 13) gli articoli sul Segreto Professionale, al punto che la migliore calibratura è assumibile proprio nella lettura sequenziata di tutti e tre gli articoli.

All’Art. 11, Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni.

All’Art. 12, Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza ma, anche se si dovesse ritrovare a testimoniare, non potrebbe comunque derogare al Segreto qualora non ci fosse il Consenso del paziente.

Anzi, anche in caso di Consenso, si riserverebbe comunque di valutare lui (lo psicologo) se derogare o meno, essendo comunque sempre preminente la tutela psicologica del paziente e, poiché appunto di tutela psicologica trattasi, essendo solo lo psicologo il titolare dell’Autorità, della Competenza e della Responsabilità di una valutazione e di una decisione a riguardo.

Avere comunque, in ogni caso, da considerare e tenere in conto la tutela psicologica del soggetto sarebbe poi il suo proprio mestiere: il mestiere, il giudizio e le modulazioni di sensibilità da cui, come psicologo deve -ogni volta e sempre- partire, e da cui vogliamo sperare –ogni volta e sempre- davvero parta.

All’Art. 13, anche Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita il riferimento di quanto appreso, avendo comunque in ogni caso da considerare e tenere in conto la tutela psicologica del soggetto.

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E, anche qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi, lo psicologo comunque valuta con molta attenzione la necessità di derogare del tutto o –se possibile- meglio solo parzialmente alla propria do-ve-ro-sa riservatezza.

Non si discute qui, se questa impostazione del Codice sia o meno perfetta.

E non si discute neanche se calzi o meno ancora in modo sartoriale agli aggiornamenti normativi intervenuti negli ultimi due decenni.

Il punto è che l’impostazione del Codice è estremamente chiara, netta e implicitamente coerente lungo ben 3 Articoli.

Quello che ci si chiede è come sia stato possibile, a fronte di un’impostazione così chiara, netta, e coerente, venire in tanti ‘corrotti’ da una rappresentazione così  ‘fantasmatica’ di una molteplicità di ‘Atti (a torto o a ragione) Dovuti’ e tali da travolgere spesso gli argini e i bilanciamenti perseguiti e descritti in modo costante e stabile lungo ben 3 sequenziati Articoli del Codice.

 

Settimana dopo settimana commenteremo tutti gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. L'appuntamento con il commento all'Articolo 3 è per la prossima settimana. Non mancate.

In questa pagina trovate tutti i commenti finora pubblicati!

 

(a cura del Dottor Catello Parmentola e dell'Avvocato Elena Leardini)

 

 

 


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Tags: psicologia codice deontologico catello parmentola elena leardini Codice Deontologico degli Psicologi Italiani articolo 12

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