Pubblicità

Articolo 21 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

0
condivisioni

on . Postato in Il Codice Deontologico degli Psicologi commentato articolo per articolo | Letto 7448 volte

4.5 1 1 1 1 1 Votazione 4.50 (2 Voti)

Prosegue su Psiconline.it, con il commento all'art.21 (insegnamento strumenti e tecniche psicologiche), il lavoro a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini che settimana dopo settimana spiega ed approfondisce gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 21 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 21

L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave.

Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo.

Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici.

È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.

L’art. 21 è l’articolo del Codice che ha avuto la storia più complicata.

Nella sua prima formulazione sollevò allarmi da parte di qualche Associazione che presentò esposti e ricorsi.

Ci furono Pronunciamenti, anche controversi, di varie alte Autorità, l’ultimo dei quali ‘salvò’ la formulazione originaria dell’articolo ma impegnò il CNOP a migliorarla e chiarirla alla prima occasione revisionale e referendaria si fosse presentata.

Questo è il motivo di questo nuovo 21, più lungo e specificante del precedente; nella sostanza, secondo noi e al netto delle contestazioni strumentali, già la prima formulazione era chiara ed inequivocabile, forse addirittura migliore e più essenziale di questa successiva.

Il principale punto di contestazione era costituito dall’impedimento –secondo l’interpretazione dei contestanti - dell’insegnamento delle materie psicologiche ai non psicologi che il primo 21 ‘sanciva’.

Non era così: ‘l’insegnamento delle materie psicologiche ai non psicologi’ non è mai stato posto in discussione.

Esso è sacrosanto poiché contribuisce alla diffusione culturale della psicologia, umanizza e rende più psicologici i contesti e i linguaggi professionali delle altre figure professionali, promuovendo e mediando, in ultima analisi, benessere sociale, secondo i principi di un’etica quanto più ‘attiva’.

Quello che il 21 ‘toccava’ non era l’insegnamento delle materie psicologiche, bensì l’insegnamento di tecniche e strumenti propri dello psicologo; è a questo livello che si rischia di dotare impropriamente di ‘armi’ professionali chi non è abilitato a detenerle, creando le premesse non solo per l’esercizio abusivo della professione psicologica, ma anche e soprattutto per la commissione di un danno grave per l’utente.

Pubblicità

In altri termini, è meritorio che un sociologo o un medico ne sappiano di più di psicologia e di relazioni psicologiche, ma per capire meglio il limite della loro competenza, non per sentirsi legittimati a svolgere loro stessi attività, quali la somministrazione di test psicologici, che presuppongono una specifica formazione e una titolarità all’uso.

Il primo 21 già distingueva in modo non equivocabile questi due livelli; quali siano stati i motivi reali alla base della sua contestazione potremmo anche ipotizzarli, ma non in questa sede. Di certo, non possiamo ritenerli sufficientemente validi per giustificare la mole di esposti e ricorsi che hanno generato.

Veniamo all’attuale formulazione.

L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave.

Il primo comma espone proprio quel punto non equivocabile di cui abbiamo scritto.

La professione psicologica e ciò che è proprio della professione psicologica è normativamente descritto fin già dall’articolo 1 della Legge 56/89, che la istituisce.

Si tratta per lo più di competenze riservate e spesso esclusive. Lo sono per esempio senz’altro le tecniche e gli strumenti di un livello specialistico quali i test di personalità.

In generale, i test psicologici non sono neanche acquistabili senza la pregiudiziale presentazione di un documento che attesti l’iscrizione ad uno degli Ordini regionali degli Psicologi.

Perché il loro utilizzo, senza una coerente qualificazione formale a riguardo, potrebbe essere tecnicamente inappropriato e avere fini impropri e arrecare nocumento a soggetti individuali o collettivi.

Soprattutto, descriverebbe un esercizio abusivo della professione psicologica e non può essere deontologicamente plausibile che lo psicologo, insegnando questi utilizzi, si ponga in termini collusivi con questo rischio, creandone i presupposti di possibilità.

Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo.

Questo secondo comma ‘estende’ la materia del primo, prefigurando quei casi in cui non si tratta solo –per interessi economici e/o commerciali- di insegnamento contingente di qualche tecnica esclusiva dello psicologo, bensì di avalli più strutturali di abusi o di determinazioni di condizioni a presupposto dell’abuso.

Citiamo l’esempio della formazione dei counsellor.

Ha costituito un mercato così redditizio per gli psicologi-didatti da far nascere apposite Scuole e farla sempre più dilatare nel tempo, dalle poche settimane degli anni ’80 fino ai quattro anni odierni.

Onestamente, induce qualche perplessità constatare che gli aspiranti counsellor pagano agli psicologi anche somme importanti per apprendere solo il counseling, investendo in questa formazione ben quattro anni, quando potrebbero direttamente laurearsi in psicologia impegnandosi solo un anno in più.

È di tutta evidenza che, per promuovere un simile ‘affare’, il messaggio veicolato deve essere molto forte e suggestivo.

Agli aspiranti counsellor viene prospettata una formazione che, alla fine, li renderà ‘quasi psicologi’; come se lo fossero, come se potessero fare più o meno le stesse cose.

Viene, di fatto, prospettato ciò che non è.

Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici.

È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti.

È altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.

Il terzo, il quarto e il quinto comma sono congegnati in funzione chiarificatrice, per rispondere alla sollecitazione in tal senso di quegli Alti Pronunciamenti di cui si diceva all’inizio.

Si vuole rispondere a quello strumentale equivoco distinguendo più nettamente, nella formulazione, le conoscenze psicologiche che è meritorio insegnare e diffondere soprattutto tra i non psicologi, dalle tecniche e dagli strumenti psicologici che invece sono riservati ed esclusivi degli psicologi e non dovrebbero assolutamente essere insegnati ai non psicologi.

Pubblicità

Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici.

Il terzo comma cerca di ricordare i termini definitori di ciò che è proprio dello psicologo, riprendendo il livello normativo, l’art. 1 della Legge 56/89 istitutiva della professione psicologica.

Lo fa secondo noi in modo ansioso e prolisso e, disperdendo un po’ il punto concreto, nel tentativo di dire e specificare ‘fino in fondo’.

Forse evocando i test, si rendeva subito chiaro qual era il livello del discorso con riferimento alle tecniche e agli strumenti.

La concretezza contingente delle tecniche va a diluirsi quando poi vengono evocati termini più generali come i processi psichici (anche relazionali…) e l’applicazione di principi, conoscenze, modelli e costrutti.

Più efficace sarebbe risultato restare essenziali, sulle conoscenze psicologiche insegnabili a non psicologi da un lato e le tecniche non insegnabili, invece, dall’altro.

È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti.

Anche il quarto comma è corrotto da un’ansia chiarificatrice che lo rende un po’ ridondante, non esistendo un altro modo di divenire psicologi che non passi attraverso la formazione anche delle tecniche e degli strumenti ‘propri proprio’ dello psicologo.

Quindi, viene paradossalmente autorizzato qualcosa di dovuto, descrivendone di fatto una probanza minore di quanto non ne abbia già di fatto e contraddicendo l’intenzione che si aveva a riguardo.

È altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.

Stesso discorso per questo quinto comma.

Non può esistere in generale un insegnamento che non sia di conoscenze, che non medi e diffonda conoscenze.

Sarebbe ben strano che solo quelle psicologiche fossero interdette.

L’intenzione era quella di ribadire la distinzione tra le conoscenze teoriche e quelle più pratiche, a ridosso di un esercizio professionale di fatto.

Ma, in questo modo non è reso benissimo.

Anche perché la nostra etica attiva pone l’insegnamento delle conoscenze psicologiche in una cornice di promozione culturale della psicologia che va di pari passo con la promozione sociale del benessere psicologico.

Quindi l’insegnamento delle conoscenze psicologiche è considerato sempre meritorio  e, spesso, quasi dovuto.

Tutto questo ha già informato, fino a questo articolo 21, il Codice e la sua struttura.

Retrocedere qui in un ‘fatto salvo’, riducendolo solo in una possibilità consentita nel cabotaggio dell’etica passiva, toglie invece che mettere, contraddicendo ancora una volta una buona intenzione di partenza.

Non può essere data con criterio politico invece che tecnico la responsabilità revisionale, per quanto contingente, di un articolato giuridico-formale che è fatto di misure, linguaggio, equilibri, struttura, rimandi, logiche, inquadramenti cognitivi ecc.

Si rischiano questi errori.

Purtroppo, dopo la generazione dei deontologi fondativi, ci sono state lunghe latenze di competenza ed esperienza adeguate.

Solo di recente, il rinnovato interesse per i temi deontologici sta producendo anche una nuova generazione di attenti deontologi. Per quanto spesso meritevoli di contenimento per una certa tendenza a slittare verso la psicologia giuridica che resta cosa molto diversa dalla deontologia.

 

Settimana dopo settimana prosegue il nostro commento di tutti gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. L'appuntamento è per la prossima settimana con il commento all'Articolo 22. Non mancate.

In questa pagina trovate tutti i commenti finora pubblicati!

(a cura del Dottor Catello Parmentola e dell'Avvocato Elena Leardini)

 

 

 


Scrivi articoli di psicologia e psicoterapia e ti piacerebbe vederli pubblicati su Psiconline?
per sapere come fare, Clicca qui subito!
 
Pubblicità
Stai cercando un pubblico specifico interessato alle tue iniziative nel campo della psicologia?
Sei nel posto giusto.
Attiva una campagna pubblicitaria su Psiconline
logo psicologi italiani
Vuoi conoscere la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia adatta alle tue esigenze? O quella più vicina al tuo luogo di residenza? Cercala su logo.png




 

Tags: psicologia codice deontologico catello parmentola elena leardini Codice Deontologico degli Psicologi Italiani articolo 21

0
condivisioni

Guarda anche...

Pubblicità

Pubblicità

I Sondaggi di Psiconline

Su Psiconline trovo più interessanti...

Pubblicità

Le Risposte dell'Esperto

Pensiero ossessivo (1624140870…

Fabio, 34 anni     Gentile Dottoressa/Dottore! Mi chiamo Fabio e 5 anni fà ho commesso un errore di tipo erotico.Ho cominciato a scambiare dei...

Problemi con marito [162342796…

Viola, 38 anni     Buongiorno, avrei bisogno di un consulto per dei problemi con mio marito.Mio marito è molto irascibile ma oltre a urlare no...

Ansia e paura nella guida [162…

Clarissa, 22 anni       Salve, vi scrivo perchè da un paio di mesi sto facendo le guide in autoscuola ma la sto vivendo un po' male...

Area Professionale

La trasmissione intergenerazio…

Modificazioni epigenetiche nei figli di sopravvissuti all’Olocausto I figli di persone traumatizzate hanno un rischio maggiore di sviluppare il disturbo post-t...

Il Protocollo CNOP-MIUR e gli …

di Catello Parmentola CNOP e MIUR hanno firmato nel 2020 un Protocollo d'intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche. Evento molto positiv...

Come gestire il transfert nega…

Per non soccombere alle proiezioni negative del transfert, lo psicoterapeuta deve conoscere con convinzione ciò che appartiene alla psiche del paziente e ciò ch...

Le parole della Psicologia

Bad trip

Con l'aggiunta dell'aggettivo bad (bad trip), si indicano in specifico le esperienze psico-fisiche definibili come negative o spiacevoli per il soggetto. In it...

Innamoramento

Nell'uomo, è una pulsione che provoca una varietà di sentimenti e di comportamenti caratterizzati dal forte coinvolgimento emotivo verso un'altra persona, che, ...

Gruppi self-help

Strutture di piccolo gruppo, a base volontaria, finalizzate all’aiuto reciproco e al raggiungimento di scopi particolari I gruppi di self-help (definiti anche ...

News Letters

0
condivisioni