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Articolo 40 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

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Prosegue su Psiconline.it, con il commento all'art.40 (pubblicità professionale), il lavoro a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini che settimana dopo settimana spiega ed approfondisce gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 40 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 40

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine.

Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione.

La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

Questo articolo investe molte dimensioni e misure sociali dello psicologo, dato che ‘dialoga’ col Mercato, col ‘pubblico’, quindi era fatale che fosse tra quelli più riguardati da Leggi generali.

Ed infatti è stato varie volte rivisto a causa di generali aggiornamenti normativi in materia di pubblicità.

Al netto dei profili giuridici, comunque lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

Dovrà promuovere il proprio esercizio professionale, le proprie competenze, al fine di una progressiva affermazione e realizzazione professionale sempre in un modo corretto, non facendo corrompere i propri comportamenti da tale fine.

Non derogando, per tale fine, a nessun altro articolo deontologico, per esempio millantando oppure sconfermando i colleghi ‘competitor’ nel mercato professionale.

In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine.

Altri comma trattano la forma del messaggio pubblicitario: questo comma, invece, sta sui contenuti.

Ricorda che la pubblicità non deve mai essere ingannevole, deve cioè rappresentare e promuovere i dati reali della formazione, delle prestazioni, dei costi ecc.

E, per potere verificare tale veridicità, deve essere chiara e non equivocabile, non precostituire possibilità di equivoci e malintesi o difficoltà di vaglio deontologico giocando sui diversi livelli e sulle formulazioni opache.

Un limite di questo comma è costituito dal non chiarire adeguatamente i termini e i modi in cui il rispetto dei criteri di trasparenza e veridicità del messaggio è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine.

Pubblicità

A nostro avviso, non è esplicitato in che modo gli Ordini risulteranno informati circa le azioni pubblicitarie di ogni iscritto e le eventuali deroghe deontologiche a riguardo.

Inoltre, appare un mandato troppo vasto in proporzione alle strutture organizzative degli Ordini regionali: la ridondanza e la scarsa maneggevolezza delle procedure espone ad omissioni e precipitazioni valutative.

Infine, senza criteri oggettivati, c’è il rischio che ogni Ordine regionale abbia misure deontologiche troppo diverse dall’altro nell’approcciare la materia pubblicitaria e diverse assegnazioni di importanza

Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione.

Ovviamente, non c’è solo un merito di veridicità, non c’è solo il contenuto, l’informazione trasmessa.

C’è forse soprattutto un modo di comunicazione pubblicitaria che deve essere sempre coerente col tipo di professione, di sagomatura sociale del professionista, di messaggio generale cui la comunità tiene, a livello culturale e scientifico.

C’è un discorso di contesti e un discorso di linguaggi: non ci si può mischiare e ‘ridurre’ in qualunque contesto e in qualunque linguaggio.

È soprattutto a questo livello che si sono contate innumerevoli deroghe.

Uno psicologo non può pubblicizzare il proprio esercizio professionale in qualunque ‘luogo’, non può essere un’inserzione come le altre, confusa tra le altre, su giornalini hot o tra spot di materassi e pentole.

E non può dare spettacolo di sé e un’idea sfalsata e deviata della professione, pubblicizzando la propria attività con modi e linguaggi circensi e difformi dalla cifra scientifica da cui dovrebbe sempre venire informata.

La nostra comunità ha tanto faticato per distinguersi nel senso comune da chiaroveggenti, taumaturghi e maghi: non possiamo adesso tornare indietro e riannullare questa distanza per un fatto di ipoteticamente ‘conveniente’ promozione personale. Essendo una professione nuova ed avendo tante professioni contigue che hanno o sembrano avere Oggetti professionali simili, la professione psicologica vive già di per sé spesso sul filo degli equivoci, con una sua rappresentazione sociale non abbastanza conosciuta e precisata, spesso confusa ed impropriamente utilizzata.

È particolarmente grave, quindi, che anche lo stesso psicologo, per ignoranza o per prosaici finalismi colluda, contribuendo a mischie e messaggi pubblicitari sfalsanti o impropri e confondendo o svalutando ulteriormente l’idea che il mondo e il Mercato possono farsi della sua professione.

La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

Quest’ultimo comma è forse quello più importante e sostanzia e ‘illumina’ i precedenti.

Perché chiarisce che, con la pubblicità, è in gioco l’immagine sociale di tutta una professione e di tutta una comunità professionale.

Quindi una difforme pubblicità di un singolo professionista fa una difforme, pessima pubblicità a una comunità che si dice male nel mondo e agli Organi istituzionalmente preposti che non hanno ben vigilato a riguardo.

Pubblicità

Questo comma ricorda che la pubblicità non è questione avulsa e distante dai meriti professionali: non si può essere concentrati sulla qualità del proprio esercizio e sufficienti riguardo ai modi di pubblicizzarlo.

Questo comma tutela chi in buona fede può trascurare questi aspetti, considerandoli non ‘di rilievo’ o non dello stesso rilievo di altri.

Li tutela proprio perché la presenza di questo comma dovrebbe impedire tali trascuratezze, renderle non più giustificabili.

Questo comma sancisce stentoreamente che questa materia non è meno deontologicamente vincolante di altre: che le deroghe a riguardo non sono meno gravi, le sanzioni non sono meno leggere.

È un richiamo alla serietà e all’importanza della questione pubblicitaria, una questione non distinta e non distante da tutte le altre questioni ‘di merito’ della professione.

 

Settimana dopo settimana prosegue il nostro commento di tutti gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. L'appuntamento è per la prossima settimana con il commento all'Articolo 41. Non mancate.

In questa pagina trovate tutti i commenti finora pubblicati!

(a cura del Dottor Catello Parmentola e dell'Avvocato Elena Leardini)

 

 

 


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Tags: psicologia codice deontologico catello parmentola elena leardini Codice Deontologico degli Psicologi Italiani articolo 40

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