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Articolo 7 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

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Proseguiamo su Psiconline.it, settimana dopo settimana, il lavoro di commento al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini, con l'articolo 7.

Articolo 7 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

Articolo 7

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.

Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

È sul terreno delimitato dall’art. 7 C.D. che si gioca una delle maggiori sfide che lo psicologo deve affrontare: quella del rigore metodologico, della valutazione dell’attendibilità del dato rilevato, della corretta gestione delle variabili, della propria credibilità come professionista e, al contempo, dell’intera categoria di appartenenza.

La formazione e la qualificazione formale costituiscono una grave criticità a riguardo.

Molta più attenzione andrebbe posta ai modi di redazione dei materiali professionali, al grado di corroborazione dei giudizi professionali, alla distinzione tra rivelazioni e rilevazioni, all’eccessiva autoreferenzialità delle scelte metodologiche.

È necessario che si affermi, sempre di più, un’impostazione tecnica basata su un assetto mentale più rigoroso e una maggiore capacità di revisione critica delle proprie intuizioni, ma che riesca al contempo a mantenere viva la specificità della professione psicologica, che fa del rispetto di ogni variabile soggettiva uno dei propri fattori di ‘senso’.

Un’impostazione tecnica che debba essere fatta valere non solo nei contesti strettamente terapeutici, ma a maggior ragione in tutti quegli ambiti operativi (scuola, lavoro, marketing, sport…) che espongono maggiormente lo psicologo al rischio di prodursi in conclusioni, valutazioni o giudizi professionali se non avventati, quantomeno poco prudenti.  

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Il rigore deve informare ogni dimensione tecnico-professionale dello psicologo, poiché egli, più di altri professionisti, può ricoprire ruoli non sempre ben definiti (si pensi allo psicologo che è anche insegnante, al terapeuta al quale viene richiesta una relazione da produrre in sede giudiziale, allo psicologo che svolge la propria attività in piccole comunità ‘dove tutti si conoscono’) e suscitare nell’utenza aspettative e richieste che occorre sapere arginare se si vuole dare ad esse adeguato riscontro. 

La delicatezza della materia trattata – la vita altrui, come ci rammenta l’art. 3 C.D. - impone cura, attenzione, cautela quali misure di un rigore metodologico; nel caso dello psicologo, ciò deve valere a maggior ragione dato che tale rigore non è misurabile sempre sui parametri più ‘facilmente’ formalizzabili delle transazioni professionali più tangibili e materiali.

La Psicologia ha come Oggetto il Soggetto e molte sue dimensioni non tangibili, più sfuggenti le misure formali e quindi dal più complesso controllo.

Una componente di soggettività, nelle valutazioni ed autovalutazioni psicologiche, è ineludibile; tuttavia, anche quando è in gioco l’inter-soggettuale che sostanzia la relazione clinica, la sua processualità ‘spontanea e non finalista’ è l’esito sedimentato di una formazione molto tecnica.

E il fatto che la psicologia non risponda ai paradigmi di scientificità delle scienze esatte (se c’è un dato oggettivo non c’è più la psicologia), non toglie che risponda comunque a dei propri e specifici paradigmi di scientificità.

Un maggiore o minore rigore va a sagomare, nel giudizio e nella percezione collettiva, l’autorevolezza e l’affidabilità del professionista psicologo all’interno dei ogni contesto in cui opera.

Lo psicologo dovrebbe sempre avvertire la responsabilità personale, professionale e sociale della sagomatura di immagine che le sue condotte vanno ad edificare.

È di tutta evidenza che una rappresentazione sociale qualificata ed autorevole dello psicologo, l’idea e l’immagine professionale che ne viene promossa, non possono che essere ‘nutrite’ dall’utilizzo di informazioni sempre sicure e riscontrate, di dati e fonti validi e verificati.

Quanto più ‘la sicurezza’ nel suo caso non può mai essere data da una deduttiva misura algebrica, tanto più potrà essere ‘rassicurata’ dall’induttiva adozione di attente e corrette procedure e metodologie.

Il secondo comma declina in maniera ancor più specifica la responsabilità dello psicologo di un ancoramento in ogni contesto a conoscenze sicure e dirette.

Questo ancoramento descrive ogni volta un perimetro non solo clinico, ma altresì giuridico.

Non si possono avanzare ipotesi o conclusioni (tanto più se da formalizzare) in base a conoscenze o idee traslate da terzi, riferiti o supposizioni più o meno logiche, ricavate da paradigmi solo teorici.

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‘La conoscenza sicura’, a proposito di ricadute giuridiche, deve valere anche con riferimento alle circostanze così come mediate dalle parole del paziente o dell’utente, qualora evocassero per esempio circostanze suscettibili di valutazione anche ai fini dell’adempimento di un eventuale obbligo di denuncia.

Allo stesso modo, per quanto lo psicologo possa anche legittimamente confidare sulla correttezza e serietà professionale di altri esperti, permane a suo carico la responsabilità di vagliare se tale documentazione sia stata prodotta nel rispetto dei suoi stessi standard di correttezza e rigore, al fine di essere informata da un conseguente adeguato standard finale di affidabilità anche in termini di utilizzo.

E, questo, sempre in virtù della ricaduta significativa che il proprio giudizio può avere nella vita altrui.

 

Settimana dopo settimana commenteremo tutti gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. L'appuntamento con il commento all'Articolo 8 è per la prossima settimana. Non mancate.

In questa pagina trovate tutti i commenti finora pubblicati!

(a cura del Dottor Catello Parmentola e dell'Avvocato Elena Leardini)

 

 

 


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Tags: psicologia codice deontologico catello parmentola elena leardini Codice Deontologico degli Psicologi Italiani articolo 7

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