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Scienza, diritto e processo: problematiche e risorse nel contesto clinico forense

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Scienza e diritto risiedono in quartieri diversi. È innegabile. La prima fonda il suo continuo sviluppo sul dubbio e quindi sul progresso che proprio dal dubbio trae linfa, mentre il secondo necessita di certezze.

scienza diritto processo ctp ctuDa una parte c'è il Giudice, alla ricerca di garanzie per stabilire la capacità di intendere di un imputato all'interno del contesto penale, per meglio valutare l'indennizzo di un patito danno o per comprendere le dinamiche relazionali in un procedimento di affido in sede civile.

Dall'altra c'è il Perito che, nel contesto clinico forense, applicando una scienza non esatta come ad esempio la chimica inquadrabile in formule matematiche, non riesce a stabilire fatti incontrovertibili.  

A questo si aggiunge che spesso il giudice non possiede la capacità per valutare il contenuto di una perizia e che gli stessi periti, talvolta, rispondono al quesito tecnico citando sentenze della Cassazione, dimostrando di non aver ben compreso il rapporto tra fatto e diritto e compiendo un grave errore logico. L’esperto, infatti, non deve rispondere riportando sentenze della Cassazione, ma deve fornire risposte dettagliate motivando il percorso logico, tecnico e scientifico adottato per dimostrare la fondatezza delle conclusioni assunte.

La complessità degli aspetti tecnico scientifici che l'organo giudicante si trova ad affrontare quotidianamente senza averne la conoscenza, hanno indotto gli studiosi a parlare di paradosso della prova scientifica. Infatti, il giudice dovrebbe sapere ciò che mediante l'incarico al perito ha rappresentato in precedenza di non sapere.  

Inoltre, con specifico riferimento alla disciplina della perizia, Focardi rileva che gli artt. 224 e 226 c.p.p. disciplinanti l'ingresso della conoscenza scientifica nel processo tramite il conferimento dell'incarico peritale agli esperti, non contengono alcun accenno né ai criteri di scelta di metodo scientifico più idoneo né al conferimento di tale potere al giudice, il quale vede il suo ruolo limitato alla designazione dell'esperto e alla determinazione dell'oggetto dell'incarico.

Viene da chiedersi se sia quindi utile veramente la scienza al processo e più in generale al diritto. La risposta è sì, nonostante i limiti rappresentati.

Si prenda ad esempio l'importanza della memoria (funzione psichica) legata alla testimonianza (fonte di prova).

Le tracce mnesiche non rappresentano una fotografia dell’evento esperito immutabile nel tempo, ma sono soggette a continue modificazioni e ricostruzioni interne all’individuo che si verificano nel tempo per agevolare la coerenze del sé.

Questo accade poiché l’essere umano continua la propria evoluzione e cambiamento anche dopo il completo sviluppo psico-fisico.

Basti pensare a quante volte, magari a cena con amici, ci siamo confrontati con rievocazioni di ricordi discordanti di uno stesso evento vissuto da più protagonisti, attraverso la verbalizzazione di alcune modifiche. Allora ecco che un particolare momento divertente e condiviso da altri viene raccontato da una persona che inconsciamente vi ha inserito dei cambiamenti e puntualmente corretto dall’amico nel ridettare una versione che comporta altre modifiche.

Va da sé che anche per quanto concerne il processo psichico della memoria legato alla testimonianza, l’evento vissuto non corrisponde alla replica esatta di ciò che è avvenuto, ma a una rielaborazione attiva delle informazioni acquisite.

Inoltre, quando si parla di testimonianza, non sempre ci si riferisce a persone coinvolte nell’evento in relazione al loro ruolo di testimoni oculari, spesso infatti, capita che i testimoni siano anche vittime che hanno vissuto il fatto direttamente.

Gulotta (1987) sviluppa alcune considerazioni che non vanno sottovalutate in relazione a quanto appena narrato. Il testimone vittima potenzialmente presenta condizioni migliori di percezione e memorizzazione in quanto il tempo di esposizione all’evento è maggiore e la distanza dal colpevole risulta minore, ma allo stesso modo le sue condizioni soggettive relative allo stato emotivo appaiono essere di forte disturbo al processo di memorizzazione.

Le deposizioni delle vittime, infatti, differiscono da quelle fornite dai testimoni oculari evidenziando una tendenza a riportare aspetti secondari del colpevole come ad esempio sesso e razza, ma trascurando aspetti distintivi quali: il colore degli occhi, dei capelli, ect.

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O ancora, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como nel 2011, ha dichiarato una donna accusata dell'omicidio della sorella e del tentato omicidio della madre, parzialmente capace di intendere e volere accogliendo le conclusioni dei consulenti della difesa e non tenendo in considerazioni quelle del perito che riteneva l'imputata pienamente capace di intendere e volere. Nel caso in esame, oltre alla normale procedura clinico forense sviluppata attraverso colloqui, prove psicodiagnostiche e prove neuropsicologiche, sono stati prodotti anche esami strumentali (EEG e RM) e una valutazione genetica per valutare la presenza di alleli sfavorevoli che avrebbero favorito l'insorgenza di comportamenti aggressivi. Nella sentenza il giudice ha definito la relazione dei consulenti della difesa "ben redatta".

Scienza e diritto risiedono in quartieri diversi, si diceva all'inizio. Certo è che il parlare lingue differenti così come attingere a costrutti diversi, non risulta necessariamente un limite, anzi, rappresenta motivo di confronto e crescita.

D'altronde, le medesime problematiche legate all'interpretazione esistono anche nel diritto. Si prenda ad esempio l'art. 575 del codice penale (omicidio doloso). Se l'organo giudicante dovesse applicare il codice procedendo a una mera interpretazione letterale, nessun essere umano verrebbe condannato per omicidio di una donna. Infatti, l'articolo cita: chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Va da sé l'interpretazione delle norme risulta alla base del diritto, poiché cerca di andare oltre il semplice significato letterale delle parole utilizzate per cogliere gli aspetti fondamentali di una norma per applicarla alle svariate situazioni concrete, cogliendo la volontà del legislatore. In sostanza quando il senso letterale delle parole è fonte di dubbi interpretativi, l'interpretazione letterale deve essere integrata dall'interpretazione logica. Nel caso dell'art. 575 con la parola uomo s'intende essere umano e di conseguenza anche il genere femminile. Diversamente nell’art. 589 c.p. (omicidio colposo) al posto della parola “uomo” è stata utilizzata la parola “persona”.    

Se è vero che attualmente non esiste un paradigma epistemologico comune alla scienza e al diritto a causa dell'assenza di criteri univoci è altrettanto vero che il giudice nel momento in cui decide, anche nei casi in cui non necessita di alcun ausilio scientifico, è sempre una persona con limiti, pregi, pregiudizi più o meno latenti e con un proprio bagaglio culturale e professionale. Questo per dire che nonostante il continuo confronto tra sapere scientifico e sapere giuridico, nonostante il costante e progressivo sviluppo della tecnologia, non esiste e per fortuna non esisterà mai, un sistema perfetto determinato esclusivamente dall'interazione del campo scientifico con quello giuridico.

Anche la giurisprudenza di Cassazione sostiene l'importanza della scienza all'interno del processo, affermando che quanto al rapporto e al contenuto dei due piani di giudizio (quello biologico e normativo), il secondo non appare poter prescindere, in ogni caso, dai contenuti del sapere scientifico (Cass. Sez. Un., 25 gennaio 2015 nr. 9163 ).

Nel concreto esercizio della giustizia, nonostante l'apporto via via crescente delle scienze ausiliarie, il confine epistemologico tra compito scientifico e compito giuridico non si è spostato di un millimetro: dica la scienza tutto quello che può e deve essere detto affinché il giudice possa vagliare in profondità il comportamento e la personalità dell'agente, ma sia ben chiaro che il giudizio su questo ultimo spetta all'interprete e non allo scienziato.[1]

E ancora, come ben delineato da Puddu “la giustizia non può, per definizione, operare prescindendo dagli uomini; dalla conoscenza dei loro processi emotivi, affettivi, cognitivi, comportamentali, motivazionali, relazionali, biologici, fisiologici, sociali, culturali. Non può prescindere, perché umane sono le denunce, le cause e i procedimenti giudiziari; umane sono le dinamiche degli eventi indagati; umane sono le loro ripercussioni; umani sono strumenti, procedure e metodi mediante i quali si effettuano investigazioni, accertamenti e ri-costruzioni di fatti; umane sono le prove e le testimonianze raccolte; umani sono gli errori conoscitivi e valutativi in agguato; umane sono le attribuzioni di causa e di responsabilità; umane sono le tesi e le argomentazioni formulate; umano è il linguaggio utilizzato; umani sono i ruoli e i conflitti processuali; umani sono i codici di legge e le loro interpretazioni; umani sono i giudizi e le decisioni della corte; umani sono i significati delle sentenze come le loro applicazioni e implicazioni.”[2]

Pertanto i limiti non devono scoraggiare, poiché dietro a ogni decisione c'è sempre l'essere umano che rappresenta il collante tra due contesti che viaggiando in parallelo, seppur con velocità differenti, si evolvono.

Sia in sede istruttoria che in sede decisionale per il giudice, infatti, è possibile un'analisi di diverse ipotesi ricostruttive proposte dalle parti mediante la consulenza tecnica e dal perito precedentemente nominato, favorendo differenti valutazioni che si inseriscano nella dialettica probatoria. Ed è proprio qui, mediante il puntuale confronto tra specifiche competenze tecniche e scientifiche che si acuisce e si concretizza il rapporto tra scienza, diritto e processo.

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

  • Bandini T. Lagazzi M. (2000). Lezioni di psicologia e psichiatria forense. Milano: Giuffrè.
  • Bandini T., Rocca G., (2010). Fondamenti di psicopatologia forense. Problemi di metodo e prospettive di sviluppo delle consulenze psicologiche e psichiatriche in ambito giudiziario. Milano: Giuffrè.
  • Bianchi A., Gullotta G., Sartori G. (a cura di) (2009). Manuale di neuroscienze forensi. Milano: Giuffrè Editore.
  • Catanesi, R., & Martino V. (2006). Verso una psichiatria forense basata su evidenze. Riv. It. Med. Leg., 28, 1011-1065.
  • De Cataldo Neuburger L., (2000). Esame e controesame nel processo penale. Diritto e psicologia. Padova: CEDAM.
  • De Leo G., Patrizi P., (2002). Psicologia giuridica. Bologna: Il mulino.
  • Ferracuti S., Lagazzi M. (2010). Psichiatria forense applicata. Torino: Centro Scientifico Editore.
  • Focardi F. (2003). La consulenza tecnica extraperitale delle parti private. Padova. CEDAM.
  • Fornari U. (III ed. 2004). Trattato di psichiatria forense. Torino: UTET.
  • Fornari U. (2012). Al di là di ogni ragionevole dubbio. Ovvero sulla cosiddetta prova scientifica nelle discipline psicoforensi. Torino: Espress Edizioni.
  • Gulotta G. (1987). Trattato di Psicologia giudiziaria. Milano: Giuffrè editore,
  • Gulotta G. (2002). Elementi di psicologia giuridica e diritto psicologico. Milano: Giuffrè editore.
  • Introna, F. (1982). I periti sono sempre esperti? Riv. It. Med. Leg., XIX, 3-17.
  • Introna, F. (1998). Le scienze medico-forensi, le perizie, i periti. Riv. It. Med. Leg., X, 667-682.
  • Puddu L. (2009). Introduzione. Se la giustizia incontra l’uomo. In M.C. Zanconi, F. Bordino, L. Cordovana, C.s. Cristino, A. De Morte, G. Forabosco, M. Liberatore, S. Oggiano, A. Righi, e G. Zara (a cura). Processi penali, processi psicologici. Studi sull’attività forense di Guglielmo. Giuffrè editore. Milano
  • Volterra V. (a cura di) (2006). Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica. Milano: Masson.

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 Note

[1] A. Bianchi. Manuale di neuroscienze forensi Giuffrè editore (2009). Milano. Pag. XXII.

[2] L. Puddu. Introduzione. Se la giustizia incontra l’uomo. In M.C. Zanconi, F. Bordino, L. Cordovana, C.s. Cristino, A. De Morte, G. Forabosco, M. Liberatore, S. Oggiano, A. Righi, e G. Zara (a cura). Processi penali, processi psicologici. Studi sull’attività forense di Guglielmo. Giuffrè (2009). Milano. Pag. 11.

 

(articolo a cura del Dottor Fabio Marcheselli, Psicologo
autore del libro La Consulenza Tecnica di Parte in ambito clinico-forense. Pratica, metodologia, formazione)

 


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