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Articolo 11 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

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con l'art.11 proseguiamo su Psiconline.it, anche questa settimana, il lavoro di commento al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini.

Articolo 11 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 11

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

L’articolo 11 C.D. introduce la serie di articoli (dall’11 al 17) dedicati al tema del segreto e della riservatezza.

È un articolo di per sé chiaro, inequivocabile e indiscutibile, ma sottende a una complessità interpretativa intrinsecamente connessa con l’ultima proposizione: a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

I  complessi bilanciamenti che questa proposizione introduce saranno materia di commento dei prossimi articoli.

Qui desideriamo spiegare e rafforzare il senso del segreto professionale, così come esso informa molte professioni e quella dello psicologo particolarmente.

Innanzitutto, il professionista non può farsene ‘ciò che vuole’ delle notizie apprese, per un motivo tanto semplice quanto spesso sottovalutato: perché non ne è personalmente titolare.

E con il termine ‘titolare’ vuole qui intendersi la Persona alla quale le notizie apprese dal professionista afferiscono e alla quale, di fatto così come di diritto, i dati personali contenuti nelle notizie ‘appartengono’; riteniamo opportuno sottolinearlo in quanto la non felice scelta lessicale adottata dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali – che ha ritenuto di chiamare ‘titolare’ colui che ‘custodisce’ i dati personali altrui – potrebbe indurre una sorta di equivoco.

Chi custodisce dei dati, sebbene li possegga, non ne è in alcun modo proprietario; pertanto, pur potendoli trattare, non ne può disporre a proprio piacimento, ma solo in virtù di – e nei limiti concessi da – un mandato ricevuto.

Ta tale considerazione, discende un secondo aspetto connesso al segreto: l’assunzione, da parte del professionista, di una precisa responsabilità, sia nei confronti del cliente/paziente, sia nei confronti della società.

Infatti, esercitare un’attività riconosciuta dallo Stato significa non solo stare in  una transazione privata, ma agire altresì ‘in rappresentanza’ dello Stato o comunque di una comunità professionale, ed essere pertanto responsabili anche della tenuta degli standard tecnico-professionali, deontologici, di immagine e decoro.

Non può ‘dare seguito a se stessi’ in libertà di umori, giudizi, comportamenti ecc.

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Sono, pertanto, molti i termini di ‘assetto a responsabile protezione’ della transazione professionale, nonché i correlati impegni pregiudizialmente presi dal professionista a riguardo, nei confronti dello Stato e della propria comunità professionale.

Un terzo punto, tecnico-professionale, è costituito dal fatto che la relazione psicologo-paziente/cliente si sostanzia di questa riservatezza perché proprio la riservatezza le garantisce funzionalità.

Nei luoghi del mondo non è possibile allo stesso modo ‘approfondire’ i temi di se stessi perché non ci si può sentire abbastanza liberi in tal senso: il fatto di essere ‘in gioco’ attiva in ogni soggetto, e in qualsiasi contesto, censure consce ed inconsce.

Ciò vale a maggior ragione nei luoghi della relazione terapeutica, laddove occorre a maggior ragione garantire quella misura separata ed estranea ‘dal mondo’ che consente un maggiore grado di apertura da parte del paziente.

Se il paziente non sentisse ‘contrattualmente’ che non corre nessun rischio di scontare ‘nel mondo’ quello che dice nella relazione clinica, non potrebbe ‘dire tutto’, avrebbe assetti tattici e difensivi come nel mondo, e quindi verrebbe meno il senso dell’istituzione di un contesto differente, destinato proprio a consentire un tipo di lavoro non praticabile nei contesti ordinari e quotidiani della vita.

Tant’è vero che la relazione clinica comincia a funzionare proprio quando, aumentando il senso di affidamento fiduciario, il paziente comincia ad avere un’apertura ed una esposizione maggiori.

  • Deve prima sentire che il suo dottore non è come il mondo, è altra cosa dal mondo.
  • Che il loro luogo è un luogo loro, sicuro, appartato, riservato.
  • Il paziente porta in quel luogo le cose che avverte rischioso portare nel mondo.

Quindi, se viaggiando sulle gambe del professionista, quelle cose arrivassero nel mondo, ciò potrebbe esporre a dei rischi il paziente, a tanti diversi livelli.

E qui vanno a descriversi anche i termini più giuridici dell’obbligo di riservatezza professionale, ben oltre l’enunciato dell’art. 11 del C.D.

Un quarto punto per cui sarebbe assurdo, prima ancora che scorretto, riportare nel mondo le cose della relazione professionale è che quelle stesse cose, fuori  da quel contesto, significano diversamente, o talvolta addirittura nulla.

La comunicazione psicologo-cliente ha dei codici specifici e sostanzia la sua funzione per quello che deve significare e determinare lì ed allora.

Fuori dalla relazione psicologo-cliente, quelle stesse parole sarebbero, ancorché intelligibili, incomprensibili: verrebbero lette senza una attenta riflessione sugli inneschi soggettivi che le hanno prodotte e ciò potrebbe condurre coloro che sono estranei a tale relazione a formulare sul soggetto giudizi del tutto sfalsati.

Una tale conseguenza, prima ancora di violare e tradire il patto relazionale, offende l’anima delle parole della clinica.

Il quinto punto, quello più importante, è proprio legato ad un profondo contratto intersoggettuale.

La dimensione del sentire una reciproca fedeltà e lealtà, del sentire un’alleanza terapeutica sopra ogni cosa e che ogni altra cosa contiene produce un affidamento pieno, autentico e profondo da parte del destinatario della prestazione.

Se avesse l’ombra dell’ombra di un dubbio che lo psicologo possa farne qualcosa di diverso da quanto concordato, che il suo affidamento non è in buone mani, non potrebbe riuscire ad affidare più niente.

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E se lo psicologo è davvero ‘bravo’ nel restituire al proprio cliente una tale immagine di affidabilità da condurlo a confidargli quanto ha di più prezioso e intimo, allora a maggior ragione egli per primo sa di avere instaurato una relazione professionale informata addirittura di sacralità.

La relazione professionale ‘funziona’ se c’è fiducia: lo psicologo, questo, lo sa bene.

Pertanto, lo psicologo non può sottrarsi ad una responsabilità di protezione del setting, in ogni contesto professionale in cui egli si trovi ad operare.

 

Settimana dopo settimana commenteremo tutti gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. L'appuntamento con il commento all'Articolo 3 è per la prossima settimana. Non mancate.

In questa pagina trovate tutti i commenti finora pubblicati!

(a cura del Dottor Catello Parmentola e dell'Avvocato Elena Leardini)

 

 

 


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Tags: psicologia codice deontologico privacy catello parmentola elena leardini Codice Deontologico degli Psicologi Italiani segreto professionale tutela della privacy articolo 11

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