Pubblicità

Salute e sicurezza negli Studi Professionali

0
condivisioni

on . Postato in Vita da Psicologo | Letto 5813 volte

5 1 1 1 1 1 Votazione 5.00 (2 Voti)

sicurezza

 

A fare chiarezza sugli adempimenti e sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli studi professionali, è intervenuta già a ottobre 2010 la “Commissione Sicurezza del Consiglio Nazionale Periti Industriali e dei periti industriali laureati (CNPI)” con sede presso il Ministero della Giustizia, mediante l’emissione delle “Linee Guida per la verifica degli adempimenti di sicurezza negli studi professionali in osservanza al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.“.

Il documento si applica a tutte le tipologie di studi professionali e affronta in modo trasversale e omogeneo gli obblighi ascrivibili ai titolari degli studi, le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e le relative responsabilità nonché gli strumenti per una adeguata e conforme valutazione dei rischi di categoria.

Le Linee Guida del 2010 sono applicabili a condizione che siano rispettati alcuni requisiti e sono comunque state oggetto di revisione in occasione di alcuni provvedimenti normativi emessi successivamente al 2010, quali per esempio il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sulle procedure standardizzate, e la legge di conversione n. 98/2013 che consente l’adozione di un modello ministeriale ai sensi dell’art 29 del Testo Unico per alcune tipologie di aziende definite a basso rischio infortunistico, tra le quali potrebbero rientrare gli studi professionali.

Pubblicità


Le condizioni di applicabilità del provvedimento sono le seguenti:

  • presenza di almeno un lavoratore, […] Premesso che tutti i lavoratori devono essere tutelati (quindi anche i praticanti, i tirocinanti, i titolari di CO.CO.PRO, ecc.), i lavoratori computabili sono, a titolo esemplificativo, i soci dello studio associato, gli apprendisti, ecc.;
  • numero di lavoratori […] non sia superiore alle dieci unità;
  • attività non soggetta a C.P.I. dovuto, ad esempio, alla presenza di archivi cartacei;
  • rischi a cui sono esposti i lavoratori: unicamente quelli derivanti dallo svolgimento di attività di tipo tecnico-amministrativo, in assenza, quindi, di esposizione ad agenti chimici, biologici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, atmosfere esplosive, campi elettromagnetici, uso di macchine utensili, ecc.

A condizione quindi che i requisiti appena citati siano rispettati, gli studi professionali possono avvalersi delle Linee Guida e applicare le procedure standardizzate per effettuare la Valutazione dei Rischi. Il documento propone un valido approccio per la valutazione dei rischi, utilizzando procedure standardizzate che aiutano gli addetti ai lavori nell’identificazione dei rischi aziendali.

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI

Dunque, alla luce delle disposizioni normative prima esposte, quali sono gli obblighi e gli adempimenti che il datore-professionista deve rispettare nel suo studio professionale?

1) Effettuare la valutazione dei rischi
2) Nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
3) Permettere l’elezione del RLS
4) Nominare in determinate ipotesi il medico competente
5) Nominare e formare gli addetti al primo soccorso e all'antincendio
6) Formare i lavoratori
7) Informare i lavoratori

1) LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA REDAZIONE DEL DVR

La valutazione dei rischi è definita dal legislatore “l’attività di valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

Il datore di lavoro libero professionista è chiamato, innanzitutto, a redigere il documento di valutazione (DVR), in cui devono necessariamente essere indicati e considerati tutti i rischi connessi all’attività lavorativa, rischi da stress lavoro-correlato, rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza; rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza di altri paesi; rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale con cui viene resa la prestazione di lavoro.

Nell’operazione di valutazione dei rischi il datore di lavoro deve avvalersi della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del medico competente (qualora sia necessario nominarlo) e deve consultare preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Per gli studi professionali con meno di 10 lavoratori, il legislatore ha previsto dal 1° giugno 2013, la facoltà di ricorrere, in luogo del gravoso DVR, all’ausilio delle procedure standardizzate, vale a dire dei modelli semplificati per adempiere all’obbligo della valutazione dei rischi. A tal proposito lo stesso Ministero del Lavoro ha proceduto a pubblicare e diffondere un modello per la procedure standardizzate utili al datore-professionista.

Il documento di valutazione dei rischi deve essere conservato presso l'unità produttiva alla quale si riferisce. Inoltre, deve essere munito di data certa e riportare la firma del Datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data certa, anche dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se persona diversa dallo stesso datore di lavoro), dal Medico Competente (nominato solo nei casi in cui fosse obbligatoria la sorveglianza sanitaria) e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Per l’omessa redazione del DVR il datore di lavoro può essere perseguito penalmente (arresto da 3 a 6 mesi) oppure sanzionato con un’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. In caso, invece, di incompleta redazione, l’ammenda varia da 1.000 a 4.000 euro.

2) LA NOMINA DEL RSPP

Il datore di lavoro ha l’obbligo indelegabile di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dello studio professionale (RSPP). Quest’ultimo può essere considerato alla stregua di un “consulente” di fiducia del datore di lavoro o, per certi aspetti, colui attraverso il quale passano le decisioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ciò anche al di là del fatto che si tratti di un soggetto che, a differenza degli altri (addirittura dello stesso lavoratore), non è chiamato a rispondere penalmente dei propri obblighi. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere in possesso dei seguenti titoli, attitudini e capacità adeguate alla natura
dei rischi presenti su luogo di lavoro:

a) possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;

b) possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, relativo a corsi formativi adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;

c) frequenza, con attestato finale e verifica, di corsi specifici in materia di prevenzione e protezione dei rischi, di natura psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

Per tale figura, il legislatore prevede l’obbligo di partecipazione ai corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale.

Il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di RSPP. In tal caso, egli deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Anche per questi vige l’obbligo di aggiornamento della formazione con periodicità quinquennale che è iniziato a decorrere dall’11 gennaio 2012. Per i datori di lavoro esonerati da tale obbligo (ossia coloro i quali hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 95 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626), l’aggiornamento deve avvenire entro 24 mesi a partire dall’11 gennaio 2012.

3) L’ELEZIONE DEL RLS

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Il T.U. 81/2008 non fa mai riferimento ad un presunto obbligo da parte del datore di lavoro in merito alla elezione del RSU.

La designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è un diritto dei lavoratori, ma non un dovere del datore di lavoro. Quest’ultimo ha infatti solo l’obbligo di permetterne l’elezione e consentire al lavoratore prescelto di seguire i dovuti corsi di formazione per RLS secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Per le strutture sotto i 15 dipendenti, inoltre, è prevista la possibilità di avvalersi del Rlst (territoriale), nel caso in cui i dipendenti decidano di non eleggerne uno in azienda. La nomina del RLST è in capo agli OPT (organismi paritetici territoriali), vale a dire gli enti bilaterali di ciascun settore produttivo. Tuttavia, se l'ente bilaterale non provvede a nominare l'RLST di riferimento, il datore di lavoro non incorre in nessuna sanzione.
Nel caso in cui ci si avvalga dell'RLST (quindi esterno), il datore di lavoro deve redigere e custodire un verbale, validato dai lavoratori, in cui si attesti che questi ultimi non hanno scelto di procedere all'elezione del RLS interno.

4) LA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

La sorveglianza sanitaria è una misura di prevenzione applicata ai lavoratori che sono esposti a determinati e elevati rischi per la salute, che siano suscettibili di provocare conseguenze dannose per la salute o una malattia da lavoro.

Il datore-professionista di lavoro è tenuto alla nomina del medico competente aziendale ogniqualvolta abbia alle sue dipendenze videoterminalisti, intesi quali lavoratori che
trascorrano più di 20 ore settimanali davanti al monitor di un computer.

Il medico competente è definito dal Testo Unico come colui che, essendo in possesso di specifici titoli formativi e professionali, collabora con il datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed ogni altro compito inerente all’incarico conferitogli; per tale figura, sono richiesti una serie di titoli e requisiti definiti dal decreto del Ministero dell’Università e della ricerca e del Ministero della salute del15 novembre 2010.

Non vi sono vincoli particolari per quanto riguarda il rapporto di lavoro del medico competente con il datore di lavoro: egli, quindi, può essere un dipendente della stessa azienda, un libero  professionista o lavorare in qualità di dipendente o collaboratore presso una struttura pubblica o privata che eroga il servizio di sorveglianza sanitaria.

Al momento della cessazione dell’incarico del medico competente, il legislatore impone al datore di lavoro la conservazione per almeno 10 anni dell’originale della cartella sanitaria di ciascun lavoratore, Inoltre lo stesso datore non può sottrarsi dall’obbligo di sottoporre il lavoratore a visita medica, qualora sia quest’ultimo a farne richiesta: a patto che essa sia “ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio sulla idoneità alla mansione specifica”.

Il d. lgs. n.106/2009 ha reintrodotto la facoltà per il datore di lavoro di far eseguire le visite mediche in fase preassuntiva (e dal cui esito dipende l’assunzione o meno del lavoratore), sempre nei casi in cui vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria (videoterminalisti).

5) LA NOMINA DELL’ ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO

Per “primo soccorso” si intende l’insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati. Per “pronto soccorso” si intende, invece, l’intervento svolto dal personale sanitario addestrato a tale compito.

Esiste dunque una distinzione netta tra i compiti del primo soccorritore e quelli del soccorritore professionale: soccorrere non vuol dire effettuare prestazioni terapeutiche particolari o compiere determinate manovre, ma al contrario coincide anche con la semplice chiamata al 118 e non abbandono della vittima fino all’arrivo del personale qualificato.

Nelle aziende con meno di 5 dipendenti lo stesso datore di lavoro stesso può ricoprire il ruolo di addetto al primo soccorso.

In ogni caso, il datore-professionista deve assicurare la formazione dei lavoratori addetti al primo soccorso, dunque, essi sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. Tale formazione deve essere svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema del Servizio Sanitario Nazionale.

Il datore di lavoro deve, altresì, designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione degli incendi e della lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, e comunque, di gestione dell’emergenza.

Nell’affidare tali compiti ai lavoratori, il professionista deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in relazione al loro stato di salute e sicurezza; e i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Gli addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso devono essere formati, e disporre di attrezzature adeguate.

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza, il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di  prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Nelle strutture con meno di 5 dipendenti lo stesso datore-professionista può ricoprire questo ruolo.

6) LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il lavoratore – al pari del RSSP e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – ha diritto a ricevere una adeguata e specifica formazione in materia di salute e sicurezza.
La formazione, che il datore di lavoro è tenuto ad erogare al lavoratore, deve essere proporzionata al rischio legato al posto di lavoro, alle mansioni ed alla responsabilità di ciascun destinatario, nonché al modificarsi del contesto produttivo di riferimento (nuove attrezzature, sostanze, preparati..).

La formazione dei lavoratori deve essere articolata in due moduli distinti: generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e specifico, in relazione al rischio effettivo a cui sono esposti nello studio professionale. Preme sottolineare che il rischio specifico si rileva in funzione del settore ATECO di appartenenza. Nella maggior parte dei casi, i lavoratori del comparto degli studi professionali rientrano nella categoria di soggetti esposti a basso rischio. Fanno eccezione i soggetti afferenti all’area sanitaria, a cui è associato un rischio alto.

7) L’INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dello studio professionale, le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il datore di lavoro, dunque, è obbligato per legge a informare i lavoratori tutti e gli altri soggetti coinvolti tanto dei rischi generali dell’impresa, quanto di quelli specifici connessi all’attività in concreto svolta dal lavoratore.

I mezzi di informazione messi a disposizione del datore di lavoro sono numerosi ed eterogenei. Sono costituiti principalmente da strumenti di propaganda (avvisi in bacheca, busta paga), dispense, opuscoli; minimanuali; manuali, dossier; audiovisivi; cd rom multimediali e interattivi; internet; formazione a distanza; riunioni illustrative ed infine colloqui individuali.

 

PER CONCLUDERE...

È doveroso ricordare che il documento contenente le Linee Guida non è recentissimo e che ci sono state evoluzioni normative successive, alcune delle quali già citate, che ne hanno imposto una revisione o perlomeno un’attenzione particolare nell’applicabilità di alcune misure in esso contenute. Un ulteriore esempio è quello riferito all’obbligo della formazione, così come definito negli Accordi tra Stato e Regioni del dicembre 2011, che impone ai titolari, agli addetti, tirocinanti o apprendisti, di frequentare un certo numero di ore di formazione e di aggiornamento, in materia di sicurezza, in base al livello di rischio dell’azienda ed al ruolo aziendale.

Un’ultima importante precisazione riguarda proprio i tirocinanti, gli stagisti o gli apprendisti negli studi professionali, nei confronti dei quali gli obblighi in materia di formazione e di sorveglianza sanitaria sono stati ridefiniti ancora una volta all’interno del “Decreto del Fare” (D.M. 69/2013). Pur restando naturalmente valido il presupposto che fa rientrare queste categorie all’interno della definizione generale di “lavoratore”, garantendone quindi il diritto alla tutela della salute così come definito negli art 2 comma 1 a e articolo 4 commi 1 e 2 del D.Lgs 81/08, gli obblighi di dover sostenere la formazione sono vincolati al fatto che, per i soli lavori di breve durata, questa non sia stata già precedentemente sostenuta (e opportunamente documentata) all’interno del medesimo settore lavorativo e/o nei confronti degli stessi rischi.
Facciamo un esempio per meglio chiarire il concetto. Si prenda un tirocinante che ha effettuato regolarmente la formazione generica e specifica per alcuni rischi ai sensi degli Accordi Stato Regione del 2011, presso uno studio professionale. Se nell’ambito di poche settimane dovesse cambiare studio professionale, non dovrà più sostenere la formazione già effettuata che viene riconosciuta come valida. Lo stesso principio si applica alla sorveglianza sanitaria effettuata al fine di ottenere idoneità alla mansione specifica.

 

Per approfondimenti:

 


Scrivi articoli di psicologia e psicoterapia e ti piacerebbe vederli pubblicati su Psiconline?
per sapere come fare, Clicca qui subito!
 
Pubblicità
Stai cercando un pubblico specifico interessato alle tue iniziative nel campo della psicologia?
Sei nel posto giusto.
Attiva una campagna pubblicitaria su Psiconline
logo psicologi italiani
Corsi, Stage, Informazioni per formare e far crescere i Professionisti della Psicologia Logo PSIConline formazione

 

Tags: salute studi professionali;

0
condivisioni

Guarda anche...

Pubblicità

Pubblicità

I Sondaggi di Psiconline

Come reagisci alle notizie riguardanti l’immigrazione?

Pubblicità

Le Risposte dell'Esperto

Pensiero ossessivo (1624140870…

Fabio, 34 anni     Gentile Dottoressa/Dottore! Mi chiamo Fabio e 5 anni fà ho commesso un errore di tipo erotico.Ho cominciato a scambiare dei...

Problemi con marito [162342796…

Viola, 38 anni     Buongiorno, avrei bisogno di un consulto per dei problemi con mio marito.Mio marito è molto irascibile ma oltre a urlare no...

Ansia e paura nella guida [162…

Clarissa, 22 anni       Salve, vi scrivo perchè da un paio di mesi sto facendo le guide in autoscuola ma la sto vivendo un po' male...

Area Professionale

La trasmissione intergenerazio…

Modificazioni epigenetiche nei figli di sopravvissuti all’Olocausto I figli di persone traumatizzate hanno un rischio maggiore di sviluppare il disturbo post-t...

Il Protocollo CNOP-MIUR e gli …

di Catello Parmentola CNOP e MIUR hanno firmato nel 2020 un Protocollo d'intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche. Evento molto positiv...

Come gestire il transfert nega…

Per non soccombere alle proiezioni negative del transfert, lo psicoterapeuta deve conoscere con convinzione ciò che appartiene alla psiche del paziente e ciò ch...

Le parole della Psicologia

Disturbi di Personalità

Con il termine Personalità si intende l'insieme dei comportamenti di un individuo, il suo modo di percepire se stesso, gli altri e la realtà, il modo di reagire...

Disforia di genere

"Per un momento ho dimenticato me stesso, per un momento sono stato solo Lili." The Danish Girl Con il termine Disforia di genere si fa riferimento all’insoddi...

Imago

Termine, introdotto da Jung, che designa il prototipo inconscio elaborato a partire dalle prime relazioni intersoggettive, reali o fantasmatiche, con cui il sog...

News Letters

0
condivisioni