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Sistema Tessera Sanitaria

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L’articolo 1 del DM 01.09.2016 ha previsto che anche gli psicologi iscritti all’Albo, secondo quanto stabilito dalla Legge 56/1989, dovranno effettuare la trasmissione telematica delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, ad integrazione di quanto previsto dal precedente DM n.175/2014.

tessera sanitariaCosa devono fare gli Psicologi?

La normativa relativa al SISTEMA TESSERA SANITARIA prevede che vengano messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Anche gli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Psicologi sono obbligati a trasmettere i dati delle prestazioni sanitarie erogate a far data dal 1 gennaio 2016.

PRIMA DI TUTTO: ACCREDITARSI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA.

Gli psicologi, dovranno richiedere, entro il 31.10.2016, le credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria (DM 16.09.2016), attraverso un processo di auto-accreditamento, accedendo al sito www.sistemats.it nelle sezioni “730-spese sanitarie” – “Registrazione / Accreditamento al Sistema TS” e selezionando la tipologia del richiedente dal menu a tendina (“Iscritti agli albi professionali degli psicologi”). Il sistema TS una volta verificati i dati, attribuisce le credenziali di accesso al sistema inviandole a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al soggetto richiedente.

Nello specifico...

LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO AL SISTEMA TS

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto attuativo, l’Ordine Nazionale degli Psicologi dovrà rendere disponibile al Sistema Tessera Sanitaria l’elenco degli iscritti all’Albo Nazionale, in cui confluiscono i dati di tutti gli psicologi iscritti ai vari albi regionali (art.3 DM 01.09.2016).

Il CNOP metterà a disposizione del sistema, dunque, le seguenti informazioni obbligatorie per ogni iscritto:

  • Partita IVA.
  • Codice Fiscale.
  • Cognome e Nome.
  • Comune, Provincia e data di nascita.
  • Codice della Regione di Iscrizione (010 = Piemonte; 020 = Valle d’Aosta; 030 = Lombardia; 041 = A. di Bolzano; 042 = P.A. di Trento; 050 = Veneto; 060 = Friuli Venezia Giulia; 070 = Liguria; 080 = Emilia Romagna; 090 = Toscana; 100 = Umbria; 110 = Marche; 120 = Lazio; 130 = Abruzzo; 140 = Molise; 150 = Campania; 160 = Puglia; 170 = Basilicata; 180 = Calabria; 190 = Sicilia; 200 = Sardegna).
  • Tipo di Albo (per noi: P = Psicologi).
  • Provincia ultima iscrizione all’Albo.
  • Data di ultima iscrizione all’Albo.

Nel caso lo psicologo sia stato operativo nell’anno fiscale di riferimento e poi si sia cancellato dall’Albo, la data di cancellazione dallo stesso.

  • Numero di iscrizione all’Albo.
  • Codice di attività Ateco.
  • Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Una volta collegato all’area di registrazione del portale TS, lo psicologo dovrà fornire i suoi dati personali e le seguenti informazioni (Allegato A – Disciplinare Tecnico):

  • Codice Fiscale del soggetto che richiede l’abilitazione all’invio telematico dei dati.
  • Codice fiscale del legale rappresentante della struttura (che può coincidere con quello del soggetto responsabile dell’invio).
  • Numero della tessera sanitaria del soggetto che richiede l’abilitazione.
  • Data scadenza della tessera sanitaria del soggetto che richiede l’abilitazione.
  • Partita IVA.
  • Codice di attività Ateco (per noi è il n.86.90.30 – “Attività svolta da psicologi”).
  • Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Ricorda che il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata è obbligatorio per gli psicologi iscritti all’Albo da tempo, e che per tutti gli iscritti agli Ordini è prevista la possibilità di attivazione gratuita di una casella PEC. Coloro che non avessero ancora provveduto all’attivazione, possono richiedere informazioni presso le Segreterie dei loro Ordini di appartenenza. Il Sistema Tessera Sanitaria richiede come dato obbligatorio l’indirizzo PEC ed è quindi necessario averne uno.

  • Numero identificativo (che per gli psicologi coincide con il numero di iscrizione all’Albo).

Il Sistema TS valuterà la corrispondenza tra i dati forniti e i dati messi a disposizione dall’Ordine Nazionale, e provvederà dunque a inviare, a mezzo PEC, al soggetto richiedente, le credenziali di accesso al sistema, oppure l’impossibilità di fornire le credenziali per mancata comunicazione delle informazioni necessarie da parte degli “Enti di competenza”.

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QUALI DATI INVIARE? L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (fatture/ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie rilasciate a persone fisiche.

COME INVIARE I DATI? Attraverso il sito www.sistemats.it, utilizzando le credenziali di accesso precedentemente richieste. Sarà possibile trasmettere i dati attraverso tre canali:

  • data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l’applicazione web messa a disposizione dell’utente;
  • invio di ogni singola spesa con web service (sincrono – Cfr. specifiche tecniche allegato) ;
  • invio di un singolo file contenente tutte le spese con web service (asincrono – Cfr. specifiche tecniche allegato).

Il sistema, all’atto della ricezione dei dati, rilascia un protocollo univoco che attesta la ricezione del file. Successivamente, il sistema mette a disposizione dell’utente una apposita ricevuta per attestare la corretta trasmissione dei documenti.

I dati possono essere trasmessi anche per il tramite di associazioni di categoria (CAF) e soggetti terzi.

Nello specifico…

LA PROCEDURA DI INVIO DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE

La trasmissione dei dati di spesa/rimborso di cui al DM 31.07.2015 deve essere effettuata secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema TS (www.sistemats.it).

In ogni caso, la trasmissione dei dati deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dall’assistito, compresi i dati delle eventuali cancellazioni e/o variazioni e rimborsi (Allegato A del DM 31.07.2015 – Punto 4.6). Per l’anno fiscale 2016, dunque, i dati vanno trasmessi entro il 31.01.2017.

Per ciascuna spesa o rimborso, i principali dati da fornire al Sistema Tessera Sanitaria, secondo quanto stabilito dal Provvedimento N. 123325/2016 del 29.07.2016 dell’Agenzia delle Entrate sono:

  1. a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
  1. b) data del documento fiscale;
  1. c) tipologia della spesa;
  1. d) importo della spesa.

Per quanto riguarda il punto c), l’Allegato A (Disciplinare Tecnico) del DM 16.09.2016 specifica, al punto 2.2.1, che per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni psicologo, a seguito della presentazione da parte dell’assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni relative alle prestazioni sanitarie e che il campo specifico, nel nostro caso, assume il seguente valore: SP = Prestazioni Sanitarie.

La trasmissione può essere effettuata inserendo i dati di ciascun documento fiscale all’interno della pagina web dedicata al professionista accreditato, sul sito del Sistema TS, oppure attraverso l’invio di un unico file complessivo, soluzione certamente più comoda e che richiede un minore dispendio di tempo.

In questo ultimo caso, però, è necessario essere dotati di un software specifico, fornito da soggetti abilitati, che deve rispettare i criteri di privacy indicati dall’ allegato A del DM 31­.07.2015, che dice:

In particolare, il­ dato riguardante il ­codice fiscale rileva­to da parte delle struttur­e e soggetti abilitat­i, prima di essere tr­asmesso al sistema TS deve ­ essere sempre cifr­ato utilizzando la ­ chiave pubblica RSA contenu­ta nel certificato X.­509 fornito dal sist­ema TS ed applicando il pad­ding PKCS#1 v 1.5.

La chiave pubblica è il certificato univoco che identifica il sistema TS (come per le banche che ci garantiscono che siamo sul sito della banca e non altrove), mentre il PKCS#1 indica una modalità definita a livello internazionale per organizzare lo scambio di informazioni. Si tratta comunque di aspetti tecnici che lasciamo risolvere alle aziende di software competenti.

In attesa di eventuali attivazioni di convenzioni da parti di Enti di categoria, possiamo dunque utilizzare il sistema di inserimento “documento per documento” fornito dal Sistema TS, per iniziare, oppure acquistare un software specifico, valutando però bene le eventuali offerte già presenti sul mercato.

QUALI SONO I TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI? La trasmissione dei dati di spesa sanitaria deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dal cittadino. Quindi per i dati relativi al 2016, la trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31/01/2017.

IL DIRITTO DI OPPOSIZIONE

E’ previsto però dalla normativa che ciascun soggetto possa esercitare l’opposizione per non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati sulle proprie spese sanitarie, e, quindi, per non farle inserire nella dichiarazione precompilata. Rimane impregiudicata la possiblità per ciascun soggetto di inserire autonomamente tra gli oneri detraibili della dichiarazione dei redditi tutte le spese sanitarie in proprio possesso, comprese quelle per le quali è stata esercitata opposizione.

La normativa prevede che il paziente ha diritto di opporsi oralmente all’invio dei propri dati. In tali casi, è sufficiente annotare sulla fattura (sia sull’originale che sulla copia) la seguente dizione: “il paziente si oppone alla trasmissione al sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31/7/2015”. Non si deve quindi richiedere alcuna firma, dichiarazione, comunicazione o altro.

I – MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPPOSIZIONE: SUCCESSIVAMENTE ALL’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Una prima modalità di esercizio del diritto di opposizione prevede che il soggetto interessato possa in ogni momento, successivamente all’erogazione della prestazione, e comunque entro il mese di febbraio di ogni anno per le spese sanitarie sostenute nell’anno precedente, esercitare la propria opposizione accedendo al portale del STS con la propria tessera sanitaria o tramite le credenziali fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Qui può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare quelle che non intende rendere disponibili per le finalità sopra menzionale. Per l’anno 2016, in alternativa, può anche, entro il 31.01.2017, presentare un apposito modello all’Agenzia delle Entrate richiedendo la cancellazione dei dati sanitari in possesso della stessa.

II – MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPPOSIZIONE: AL MOMENTO DELL’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Una seconda modalità di esercizio del diritto di opposizione, che è quella che in questa sede più ci riguarda, è quella che consente al soggetto interessato (cliente/paziente) di chiedere al professionista al momento dell’erogazione della prestazione sanitaria l’annotazione della propria apposizione sul documento fiscale rilasciato. Così facendo il professionista dovrà escludere i dati sanitari contenuti in tale ricevuta sanitaria/fattura da quelli da inviare telematicamente al STS ogni anno. Rimane in ogni caso impregiudicata la possibilità per i soggetti interessati di esercitare l’ opposizione secondo la prima modalità indicata qualora non abbiano chiesto al professionista l’annotazione.

  • Contenuto annotazione – Se in occasione di ciascuna prestazione sanitaria il soggetto interessato (contribuente/paziente) manifesta la volontà di esercitare la propria opposizione, nella ricevuta sanitaria/fattura deve essere riportata una specifica annotazione come può essere ad esempio la seguente (anche tramite timbro): “I dati del presente documento non sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione del mod. 730/Unico precompilato per opposizione del cliente ex DM 31.7.2015 e art. 7, D. Lgs. N. 196/2003”. Si rammenta che l’annotazione deve essere apposta sia nel documento fiscale consegnato al cliente sia nella copia che rimane in possesso del professionista. Ciò anche al fine di poter correttamente effettuare l’invio telematico dei dati escludendo quelli delle ricevute sulla quali è stata apposta annotazione.
  • Informativa per i clienti – Potrebbe altresì essere utile rendere nota al proprio cliente la possibilità di opporsi alla messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (tramite il STS) delle spese sanitarie sostenute. A tal fine potrebbe essere predisposta un’informativa (che può essere anche affissa presso lo studio) secondo il seguente tenore: “OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE PER IL MOD. 730 / UNICO PRECOMPILATO DA PARTE DLE PAZIENTE Il Decreto del Mef del 1/9/2016 ha introdotto l’obbligo per gli PSICOLOGI di inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati delle spese sanitarie sostenute dai pazienti. Tali dati saranno trasmessi dal STS all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione del mod. 730 / Unico precompilato. Ai sensi di quanto stabilito dal DM 31/7/2015 e dalla normativa sulla privacy, il paziente può esercitare l’opposizione all’invio dei dati, prima dell’emission edella fattura, ramite esplicita richiesta verbale da annotare in fattura. Qualora il paziente non si opponga, i dati sanitari confluiranno nel mod. 730 / Unico precompilato e risulteranno accessibili anche ai soggetti ai quali il paziente è fiscalmente a carico”.
  • Decorrenza possiiblità di annotazione del diritto di opposizione – La possibilità di annotare la propria apposizione al momento dell’erogazione della prestazione può essere esercitata dal cliente/paziente soltanto per le spese sostenute a partire dal 14/11/2016 (60° giorno successivo alla data di pullbicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15/9/2016). Questo significa che il professionista psicologo sarà tenuto ad inviare telematicamente al STS tutti i dati sanitari delle ricevute emesse fino al 13/11/2016 senza possibilità di consultare il cliente; quest’ultimo per tali spese potrà esercitare solamente la I modalità del diritto di opposizione, ovvero attraverso il STS o l’Agenzia delle Entrate. Per le ricevute emesse a partire dalla data del 14/11/2016 dovrà invece tenere conto delle opposizioni annotate e quindi escludere queste ultime dall’invio telematico.

Sul sito del Sistema TS (www.sistemats.it) è possibile, inoltre, reperire:

  • la normativa ed i provvedimenti ministeriali;
  • le specifiche tecniche per la trasmissione dei files;
  • alcune FAQ sulle principali tematiche riguardanti la trasmissione delle spese sanitarie;
  • le funzioni per l’accreditamento al sistema TS.

 

Per approfondimenti:

  • https://www.psicologicalabria.it/sistema-tessera-sanitaria-opposizione/
  • https://www.altrapsicologia.it/articoli/lavoro-psicologo/sistema-tessera-sanitaria-vademecum-pratico/
  • https://www.enpap.it/news/2016/10/sistema-tessera-sanitaria-termini-e-modalita-trasmissione-dei-dati/

 


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Tags: psicologi tessera sanitaria professione

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