La CTP - consulenza tecnica di parte. Cos'è e chi la fa?
Fabio Marcheselli, psicologo perfezionato in Psicologia Forense, è il fresco autore del volume La Consulenza Tecnica di Parte in ambito clinico-forense. Pratica, metodologia, formazione. Psiconline lo ha intervistato per approfondire insieme a lui uno degli argomenti di maggiore interesse per la psicologia odierna.
In cosa consiste la Consulenza Tecnica di Parte in campo psicologico? Chi può richiederla? Chi può farla? Con quali competenze e con quali strumenti? Lo abbiamo chiesto a Fabio Marcheselli, Psicologo perfezionato in Psicologia Forense presso l'Università di Modena, Perito presso il Tribunale di Bologna e autore del volume La Consulenza Tecnica di Parte in ambito clinico-forense. Pratica, metodologia, formazione, nella collana Strumenti di Edizioni Psiconline.
D. Come è strutturato il volume?
R. Il manuale si articola attraverso una prima parte generale dedicata agli aspetti normativi e procedurali, fondamentali per chi vuole svolgere la professione di Consulente Tecnico di Parte e agli aspetti relazionali del ruolo del CTP, al centro di un complesso intreccio di dinamiche tra l’avvocato che lo ha nominato, il cliente, il CTU e il Giudice.
Nella parte specifica, invece, vengono affrontati e sviluppati gli aspetti pratici nella Consulenza Tecnica di Parte sia nell'ambito penale che civile. In particolare, è stato curato l'approfondimento delle casistiche maggiormente rappresentative: presunto abuso sessuale in danno di minori, capacità di intendere e volere, circonvenzione d'incapace, danno, affidamento e capacità genitoriali.
Sempre nella parte specifica si trovano spunti riguardanti le buoni prassi nella scelta e utilizzo degli strumenti psicodiagnostici, gli errori maggiormente rappresentati all’interno delle Consulenze Tecniche di Ufficio/Perizie e indicazioni circa la relazione Tecnica di Parte mediante la proposta di una metodologia di stesura.
A chi è consigliato?
A Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri, in generale ai professionisti della salute mentale che vogliono intraprendere la professione del Consulente Tecnico di Parte all’interno del contesto clinico forense sia in ambito penale, sia in ambito civile.
Il manuale ha l’obiettivo di rappresentare uno strumento teorico e pratico che per chi vuole accedere al contesto clinico forense in qualità di CTP.
Cosa è una consulenza tecnica di parte e chi la esegue?
Il Consulente Tecnico di Parte esercita una funzione di controllo tecnico sull’operato del CTU, mediante un’attenta e puntuale analisi della metodologia e propone osservazioni e contributi tecnico scientifici assicurando così l’ampliamento dello spettro di indagine del Consulente Tecnico d’Ufficio.
L’esito di una Consulenza Tecnica di Parte non rappresenta solo allegazione difensiva, poiché se supportata da osservazioni tecnico-scientifiche attendibili, può assumere notevole rilevanza rispetto all’esito della causa. I contribuiti presenti all’interno di una CTP, infatti, avendo valenza cognitivo funzionale, permettono una concreta partecipazione nel contraddittorio orientata alla formazione della prova scientifica anche mediante l’operato dei Consulenti di Parte.
La realizzazione del principio iudex peritus peritorum necessita, pertanto, di un Consulente Tecnico di Parte professionalmente capace e preparato al fine di garantire un valido contributo alla esplicazione del principio del contraddittorio (uno dei principi costituzionali fondamentali) e alla formazione del convincimento tecnico del Giudice. Il professionista che vuole intraprendere l’attività di CTP deve possedere un’adeguata formazione nella propria disciplina e della procedura penale e civile con gli scopi di sostenere la tesi della parte che rappresenta
Qual è la differenza tra CTU e CTP?
La prima differenza si esprime attraverso una partecipazione meno formale da parte del CTP rispetto al CTU. Infatti, il Consulente Tecnico di Parte non deve essere iscritto a particolari albi.
Inoltre, mentre il CTU deve valutare in scienza e coscienza mantenendo l’imparzialità tra le parti in causa, il CTP ha l’obbligo di lavorare in favore del cliente che l’ha nominato.
Altra differenza sostanziale riguarda il pagamento. Nel caso del CTU necessita di un decreto di liquidazione da parte del Giudice, mentre per il CTP l’accordo del compenso, le modalità di pagamento e le tempistiche, si esauriscono nel contratto tra professionista e cliente.
In ultimo credo vada sottolineato il fatto che il CTP, pur mantenendo il rispetto per il ruolo e la persona del CTU, ha la possibilità di sviluppare critiche in seno all’operato dell’esperto nominato dal Giudice e quindi non dovrebbe mai dimenticare che è più facile criticare che fare.
Perché viene nominato un CTP?
Il Consulente Tecnico di Parte può essere nominato (non è obbligatorio per le parti nominare un proprio esperto anche se è stato nominato il CTU) qualora l’avvocato sempre dopo averne convenuto con il cliente, valuti l’opportunità di incaricare un proprio esperto nella disciplina oggetto della consulenza. La nomina di un CTP, pertanto, non rappresentando un obbligo, ma un diritto, permette maggiori garanzie attraverso la funzione di controllo tecnico sull’attività del CTU.
Quali sono i diritti di un CTP?
I principali diritti del CTP sono disciplinati dal codice di procedura penale e civile, dalle linee guida e protocolli esistenti. In generale, il CTP può partecipare alle operazioni peritali del CTU anche richiedendo particolari accertamenti o approfondimenti e la verbalizzazione delle proprie istanze al CTU. Può altresì, esporre il suo punto di vista ed esporre eventuali difformità di valutazione circa l’operato del CTU, motivandone i presupposti tecnico scientifici.
Quali caratteristiche deve avere un CTP?
Credo che per operare nel contesto clinico forense, oltre alla passione della propria disciplina, si debba possedere una certa predisposizione anche per muoversi in un contesto dinamico e complesso come quello forense.
Chi svolge attività nei contesti forensi, gioco forza deve sapersi rapportare con maggiori attori che a vario titolo ricoprono ruoli diversi. Se, nella clinica, il terapeuta tendenzialmente si confronta solo con il paziente, nella psicologia forense il CTP deve rapportarsi con il cliente, il legale, il CTU, l’ausiliario, ecc.
In ultimo, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il CTP dovrebbe possedere caratteristiche personologiche cangianti. Infatti, se in alcuni contesti e situazioni risulta particolarmente utile un approccio accomodante, in altri appare più funzionale saper ricorrere, sempre nel rispetto del CTU e della sua persona, ad atteggiamenti maggiormente assertivi.
Quali sono i principali errori nelle CTU e CTP?
Per quanto concerne le CTU i principali errori risiedono nella metodologia (operazioni peritali incomplete, la mancata verifica delle informazioni fornite dalle parti, mancata discussione del caso con i consulenti, ecc.) e nella procedura (confusione tra ruolo terapeutico e processuale, uso non corretto dei test proiettivi, non considerare le ipotesi alternative, ecc.).
Discorso in parte diverso per chi viene nominato CTP che proprio per l’assenza di imparzialità implicita nel ruolo, può commettere errori afferenti alla propensione spesso inconscia nel perorare le convinzioni del cliente. In tal senso, basti pensare all’ambito separazioni e affido minori che risulta essere il contesto in cui, sia i consulenti che i legali, faticano a mantenere la giusta distanza dalle convinzioni dei propri clienti, perdendo di vista talvolta il supremo interesse del minore.
Quali sono gli strumenti psicodiagnostici maggiormente utilizzati?
Premettendo che non esiste un protocollo valido per tutte le situazioni riscontrabili all’interno di un contesto clinico forense, durante l’accertamento peritale che si svolge di concerto tra il CTU e i CTP delle parti, gli strumenti psicodiagnostici utilizzati devono possedere alcuni aspetti significativi. In particolare, si deve tener conto dell’attendibilità degli strumenti, della reperibilità e disponibilità immediata (i tempi di una CTU/Perizia di solito vanno dai 60 gg ai 120 gg), validazione per la popolazione a cui il soggetto testato appartiene e appropriato numero di studi di validità anche in ambito forense.
Nel contesto clinico forense gli strumenti che trovano maggior utilizzo sono Rorschach, TAT, CAT, reattivo del disegno, Blacky e favole della Duss per quanto concerne te tecniche proiettive, l’MMPI-2 come inventario di personalità, le Scale Wechsler, le Matrici di Raven, MMSE circa le abilità cognitive.
Ringraziamo il Dottor Marcheselli per la sua disponibilità e per la chiarezza delle sue risposte e, per chi volesse saperne di più, rinviamo alla lettura del volume La Consulenza Tecnica di Parte in ambito clinico-forense. Pratica, metodologia, formazione, pubblicato da Edizioni Psiconline
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